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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13916/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., reitera censure in fatto meramente confutative, a fronte di una congrua motivazione che disattende le prospettazioni difensive (pp. 3-4) e non è pertanto consentito in questa sede di legittimità; che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena per non avere la Corte territoriale applicato le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, reitera la totale aspecificità già rilevabile da analogo, stringato motivo di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .24.1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 marzo 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], 1 r [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSITATA N [OSCURATO:PERSONA]/2O25 ti Funzi (3 - [OSCURATO:PERSONA] CORTE Di CASSAZIONEU.R.P.

CENTRALE qL eFt2-n-igLI o t't2 Uei /-4 o o 6 A 412e \A\A2q--L) k‘ p ofLek ki\ \'h^g'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., reitera censure in fatto meramente confutative, a fronte di una congrua motivazione che disattende le prospettazioni difensive (pp. 3-4) e non è pertanto consentito in questa sede di legittimità; che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena per non avere la Corte territoriale applicato le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, reitera la totale aspecificità già rilevabile da analogo, stringato motivo di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .24.1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], 1 r [OSCURATO:PERSONA] r DEPOSITATA N [OSCURATO:PERSONA]/2O25 ti Funzi (3 - [OSCURATO:PERSONA] CORTE Di CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE qL eFt2-n-igLI o t't2 Uei /-4 o o 6 A 412e \A\A2q--L) k‘ p ofLek ki\ \'h^g'
Sentenza Cassazione n. 13916/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris