CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06944/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce violazione .di legge processuale sul presupposto che le dichiarazioni rese in altro procedimento rese dalla persona offesa b altro edimentA fosse irrilevante ai fini della decisione (un verbale allegato, comunque consultato dalla Corte di merito, era afferente allo stesso processo), al contempo rilevando l'assenza di elementi che deponevano per l'attendibilità della stessa in ordine ai fatti narrati serto riproduttivDdi identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello e tesDad assegnare alle risultanze probatorie un'interpretazione edulcorata ed alternativa dei fatti invece oggetto di logica e completa motivazione della sentenza che, oltre ad aver ritenuto attendibile la vittima ed irrilevanti le discrasie e sovrapposizioni degli eventi oggetto del racconto (logicamente spiegate con la pluralità di episodi patiti), ha evidenziato la presenza di plurimi - pur non necessari - riscontri rinvenuti nella diretta osservazione degli operanti intervenuti nella immediatezza dei fatti (indifferente che il ricorrente non fosse stato notato sul posto); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i