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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 35067/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'Qtrte- 1PAi c4.4 efe cbg—c-72r (-{ [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 4 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi tre di arresto ed euro trecento di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 134 r.d. n. 773 del 1931 e successive modifiche, per aver esercitato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente, l'attività di vigilanza e custodia in assenza di autorizzazione prefettizia.

1.1. Considerato che l'imputato propone, per il tramite del difensore, avv.

D. Balocco, due motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto versati in fatto e, comunque afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive.

1.2. Rilevato, infatti, in ordine ai primi due motivi (vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 134 e 140 r.d. cit.) che gli stessi, sebbene formalmente devolvano censure consentite, in sostanza richiedono la rivalutazione di fonti probatorie (inserite per stralcio nel ricorso: cfr. pag. 4 e ss. ed allegate in ossequio al principio di autosufficienza), anche documentali (contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), non consentito a questa Corte in sede di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

1.3. Rilevato che, peraltro, in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità il vizio di travisamento della prova (conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado e si tratti di elemento a carico decisivo.

1.4. Considerato che, in relazione al terzo motivo di ricorso (vizio di motivazione circa la dosimetria della pena) si devolve censura aspecifica, che si limita a reputare eccessiva la quantificazione della sanzione e a censurare come assertiva la motivazione, senza prendere in esame compiutamente, il contenuto delle sentenze di merito che, all'uopo, valorizzano non solo i precedenti penali dell'imputato, ma anche la gravità della condotta e la circostanza che la pena irrogata non si discosta di molto rispetto al minimo edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. e che, anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 2.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, conclusione alla quale si perviene anche alla stregua delle considerazioni di cui alla memoria difensiva fatta pervenire, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., ribadendo le argomentazioni sviluppate con il ricorso, in data 4 luglio 2022 (peraltro tardivamente).

2.1. Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'Qtrte- 1PAi c4.4 efe cbg—c-72r (-{ [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 4 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi tre di arresto ed euro trecento di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 134 r.d. n. 773 del 1931 e successive modifiche, per aver esercitato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente, l'attività di vigilanza e custodia in assenza di autorizzazione prefettizia. 1.1. Considerato che l'imputato propone, per il tramite del difensore, avv. D. Balocco, due motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto versati in fatto e, comunque afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive. 1.2. Rilevato, infatti, in ordine ai primi due motivi (vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 134 e 140 r.d. cit.) che gli stessi, sebbene formalmente devolvano censure consentite, in sostanza richiedono la rivalutazione di fonti probatorie (inserite per stralcio nel ricorso: cfr. pag. 4 e ss. ed allegate in ossequio al principio di autosufficienza), anche documentali (contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), non consentito a questa Corte in sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 1.3. Rilevato che, peraltro, in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità il vizio di travisamento della prova (conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado e si tratti di elemento a carico decisivo. 1.4. Considerato che, in relazione al terzo motivo di ricorso (vizio di motivazione circa la dosimetria della pena) si devolve censura aspecifica, che si limita a reputare eccessiva la quantificazione della sanzione e a censurare come assertiva la motivazione, senza prendere in esame compiutamente, il contenuto delle sentenze di merito che, all'uopo, valorizzano non solo i precedenti penali dell'imputato, ma anche la gravità della condotta e la circostanza che la pena irrogata non si discosta di molto rispetto al minimo edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. e che, anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 2.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, conclusione alla quale si perviene anche alla stregua delle considerazioni di cui alla memoria difensiva fatta pervenire, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., ribadendo le argomentazioni sviluppate con il ricorso, in data 4 luglio 2022 (peraltro tardivamente). 2.1. Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del motivo dedotto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 35067/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris