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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 43233/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 24 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa, nei confronti dell'imputato, oggi ricorrente, in relazione ai reati di tentata rapina aggravata e porto fuori dell'abitazione di coltello a serramanico, unificati dal vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle riconosciute aggravanti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente violazione della legge penale in punto di qualificazione giuridica della rapina tentata contestata al capo A della rubrica.

Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il Giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla.

Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art.444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo.

Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Il ricorso, che non tiene conto dell'accordo raggiunto con la parte pubblica proprio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e non è accompagnato da logica consequenzialità rispetto al prospettato deficit di efficacia intimidatoria delle espressioni verbali usate, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3.1. Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, atteso che la qualificazione giuridica dei fatto contestato, sulla quale le parti hanno raggiunto l'accordo processuale recepito dal Giudice, non è affatto "palesemente eccentrica" rispetto alla condotta materiale descritta in imputazione, ma, al contrario, ne "veste" di abito giuridico i precisi connotati ontologici (nei termini: Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Rv. 279842; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Rv. 283023; Sez. 6, n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 24 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa, nei confronti dell'imputato, oggi ricorrente, in relazione ai reati di tentata rapina aggravata e porto fuori dell'abitazione di coltello a serramanico, unificati dal vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle riconosciute aggravanti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente violazione della legge penale in punto di qualificazione giuridica della rapina tentata contestata al capo A della rubrica. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art.444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati. Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Il ricorso, che non tiene conto dell'accordo raggiunto con la parte pubblica proprio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e non è accompagnato da logica consequenzialità rispetto al prospettato deficit di efficacia intimidatoria delle espressioni verbali usate, deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3.1. Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, atteso che la qualificazione giuridica dei fatto contestato, sulla quale le parti hanno raggiunto l'accordo processuale recepito dal Giudice, non è affatto "palesemente eccentrica" rispetto alla condotta materiale descritta in imputazione, ma, al contrario, ne "veste" di abito giuridico i precisi connotati ontologici (nei termini: Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Rv. 279842; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Rv. 283023; Sez. 6, n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2022.
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