Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 26848/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12111/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappre sentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (Europe) International SA, rappresentata daAll [OSCURATO:SOCIETA] ; Oggetto:Revocatoria ordinaria –Atto di rinuncia - Estinzione.

CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi –intimata– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2642/2022 pubblicata il 24.11.2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che

1. Con sentenza n. 1061/2014 il Tribunale di Livorno dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (Europe) International S.A. rappresentata in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dei seguenti atti: “1) atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale ricevuto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Livorno in data 15/11/11 rep.47414, trascritto alla Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Servizio di [OSCURATO:PERSONA] in data 17/11/11 al n.11981, avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: a) appartamento per abitazione posto in Livorno via della [OSCURATO:PERSONA] n.138/A, lato destro per chi, da detta via, guarda la facciata del fabbricato di cui fa parte, con annessa corte esclusiva della superficie complessiva di mq.1.500, con annesso un locale ad uso ricovero auto al piano interrato; beni identificati al catasto fabbricati del predetto Comune al fol.55, particella 335 sub 603, categoria A/2, classe3, consistenza vani 9 (appartamento e corte esclusiva) sub 605, categoria C/6, classe 8, consistenza mq.24 (locale ad uso ricovero auto), compresi anche i diritti di comproprietà sulle parti condominiali costituite dalla corte di accesso a comune e la rampa di accesso al locale ad uso ricovero auto distinte al fol.55 con la particella 335 sub 601; 2) atto pubblico di compravendita ai rogiti del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Livorno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep.47918, CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi trascritto alla Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Servizio di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al n.8548 particolare, avente ad oggetto i medesimi beni descritti sub a)”;

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravame nei confronti della decisione di prime cure dinanzi la Corte di Appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (Europe) International S.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello , con conferma della sentenza di prime cure.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i ; [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (Europe) International S.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimmità; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c..

Considerato che 1.anteriormente all'udienza, con atto del 15 aprile 2025 le partiricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ.; 3.non si fa luogo in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata difesa in giudizio della banca intimata.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.

CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12111/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappre sentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (Europe) International SA, rappresentata daAll [OSCURATO:SOCIETA] ; Oggetto:Revocatoria ordinaria –Atto di rinuncia - Estinzione. CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi –intimata– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2642/2022 pubblicata il 24.11.2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. Con sentenza n. 1061/2014 il Tribunale di Livorno dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (Europe) International S.A. rappresentata in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dei seguenti atti: “1) atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale ricevuto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Livorno in data 15/11/11 rep.47414, trascritto alla Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Servizio di [OSCURATO:PERSONA] in data 17/11/11 al n.11981, avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: a) appartamento per abitazione posto in Livorno via della [OSCURATO:PERSONA] n.138/A, lato destro per chi, da detta via, guarda la facciata del fabbricato di cui fa parte, con annessa corte esclusiva della superficie complessiva di mq.1.500, con annesso un locale ad uso ricovero auto al piano interrato; beni identificati al catasto fabbricati del predetto Comune al fol.55, particella 335 sub 603, categoria A/2, classe3, consistenza vani 9 (appartamento e corte esclusiva) sub 605, categoria C/6, classe 8, consistenza mq.24 (locale ad uso ricovero auto), compresi anche i diritti di comproprietà sulle parti condominiali costituite dalla corte di accesso a comune e la rampa di accesso al locale ad uso ricovero auto distinte al fol.55 con la particella 335 sub 601; 2) atto pubblico di compravendita ai rogiti del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Livorno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep.47918, CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi trascritto alla Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Servizio di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al n.8548 particolare, avente ad oggetto i medesimi beni descritti sub a)”; 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravame nei confronti della decisione di prime cure dinanzi la Corte di Appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (Europe) International S.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello , con conferma della sentenza di prime cure. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i ; [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (Europe) International S.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimmità; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.anteriormente all'udienza, con atto del 15 aprile 2025 le partiricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ.; 3.non si fa luogo in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata difesa in giudizio della banca intimata. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto per rinunzia il giudizio di legittimità. CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del
Sentenza Cassazione n. 26848/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris