CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 18246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21648/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , V ia TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].P.A. - intimato - avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di BARI depositata i l 18/07/2022, r.g.n. 1585/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento di competenza avverso il provvedimento reso il 16 luglio 2022 e comunicato alle parti il 18 luglio 2022, con il quale il Tribunale di Bari si è dichiarato incompetente “in favore del [OSCURATO:PERSONA], indicato nella clausola compromissoria”. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non sono state depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero e che non risulta che tali conclusioni siano state richieste secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 380-ter c.p.c. La disposizione, che prevede tale richiesta, è infatti applicabile alla fattispecie trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però statafissata l’adunanza in camera di consiglio. Ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.l.g.s. n. 149/2022 ( la nuova disposizione di cui all’art. 380-ter c.p.c., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica infatti ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è però stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio. Vi è quindi la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione delle conclusioni scritte. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del