CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4114/2019 in data 02/03/2020 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 07/05/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena detentiva inflitta al sunnominato in relazione al reato di ricettazione (previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. come prevalente rispetto alla contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.), nella misura di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto e revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa all'Amoroso, con sentenze della Corte di appello di Palermo, rispettivamente in data 24/04/2013, 24/04/2014 e 22/05/2015. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione all'art. 648-ter cod. pen. La Corte territoriale fonda il proprio giudizio di responsabilità su un dato non univoco, in quanto non risulta in alcun modo provato che l'imputato, approcciandosi all'acquisto del ciclomotore si sia avveduto dell'abrasione del numero di telaio ed abbia voluto occultare la realtà dei fatti. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. All'Amoroso può essere attribuita unicamente una condotta colposa per l'omissione dei doverosi accertamenti circa la provenienza legittima del motociclo. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di esclusione della recidiva. La sentenza va censurata perché non tiene conto del fatto che la recidiva contestata, e ritenuta sussistente, anche se non ha determinato un aumento di pena perché subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, produce comunque degli effetti quali per esempio quelli relativi al calcolo della prescrizione. I plurimi precedenti penali, richiamati nella sentenza impugnata, giustificano la "contestazione" della recidiva, ma al fine di ritenere che la recidiva possa influire sul trattamento sanzionatorio (ed entrare nel giudizio di bilanciamento), occorre effettuare una valutazione ulteriore alla luce di tutte le circostanze del caso concreto per verificare se l'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza: valutazione, nella specie, del tutto mancata. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'avvenuta revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale, investita del solo appello dell'imputato, in assenza di richiesta in tal senso da parte dell'accusa, ha finito per violare il divieto della reformatio in peius, omettendo altresì di motivare il proprio decisum, versandosi al di fuori di casi di revoca di diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1' 2. Evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1. Va premesso che si è in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Le censure proposte con il primo motivo tendono, invece, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento. Del resto, la novella codicistica, introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che - come è noto - ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 2.3. In relazione al dedotto travisamento della prova, evidenzia il Collegio come il vizio in parola, che può ricorrere sia nell'ipotesi di utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale sia quando si verifichi omessa valutazione di una prova decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 3. Del tutto aspecifico è il secondo motivo. Il ricorrente reitera la medesima questione giuridica già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha chiarito come le non credibili giustificazioni addotte dall'imputato circa il possesso del mezzo (il cui numero di telaio è stato accertato dalla polizia giudiziaria attraverso la tecnica di recupero con mezzi chimici) denotano una volontà di occultamento della realtà dei fatti che può essere giustificata solo "con un acquisto in malafede ... il quale ... presentava ictu oculi la totale abrasione del numero di telaio: circostanza, questa, che non poteva certo essere sfuggita all'odierno imputato specie nel momento in cui si era approcciato all'acquisto da parte di soggetto sconosciuto (ammesso, e non concesso, ovviamente, che tale fatto possa ritenersi veritiero) ...". Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 4. Il terzo motivo non si correla ad un effettivo interesse della parte impugnante. Tale interesse difetta, infatti, secondo l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144; Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962; Sez. 5, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442; Sez. 5, n. 2311 del 13/01/2015, dep. 2016, Cicala, Rv. 266056; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803; Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262022; Sez. 1, n. 16398 del 14/01/2008, Civita, Rv. 239579), ogni qualvolta il ricorso sia volto ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante che sia stata già ritenuta -come nel caso di specie- subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. Altro e diverso indirizzo (Sez. 5, n. 6521 del 30/10/2018, dep. 2019, Alioto, Rv. 275618; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, Bisogno, Rv. 255991; Sez. 6, n. 19188 del 10/01/2013, P., Rv. 255071; Sez. 6, n. 3174 del 11/01/2012, Merlo, Rv. 251575) ammette comunque l'interesse ad impugnare, pur a fronte dell'anzidetto giudizio di subvalenza, quando l'aggravante, conformativa dell'entità del fatto, abbia avuto una qualche concreta influenza sulla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche a prescindere dagli esiti del giudizio di bilanciamento. Un simile effetto deve però essere escluso nella fattispecie, in quanto nessuna incidenza nemmeno indiretta risulta aver avuto la recidiva - non formalmente esclusa, ma di fatto non considerata ad alcun fine - nel calcolo della pena avuto riguardo alla misura della stessa applicata. Questa conclusione appare pienamente in linea con l'insegnamento espresso dalla Suprema Corte nel suo più elevato consesso (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto), secondo cui "... una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga - ai sensi dell'art. 69 cod. pen. - un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato. Invece, non è da ritenere applicata solo allorquando, ancorchè riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà in modo che sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset ...". 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La Corte territoriale ha revocato d'ufficio i precedenti benefici della sospensione condizionale della pena riconosciuti all'imputato con tre sentenze della Corte di appello di Palermo, pronunciate rispettivamente in data 24/04/2013, 24/04/2014 e 22/05/2015: si è in presenza di revoche obbligatorie avuto riguardo alla data di commissione dei reati. Il provvedimento è del tutto giustificato e la revoca correttamente disposta. Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; nello stesso senso, Sez. 3, n. 7199 del 23/1/2007, Mango, Rv. 23611301; Sez. 3, n. 40824 del 6/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23289501). Non vi è stata, conseguentemente, alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di