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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34786/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35846-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 541/2019 della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE, depositata il 30 /0 4 /20 19 ; [OSCURATO:PERSONA]. 65 D.P.R. 600/1973 nonché sul ricorso iscritto al n. 11445-2022 RGproposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 876/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE, depositata il 5/11/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La CTR del Piemonterigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Torino che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da ella proposto, quale erede diArenzo Girardi, contro una cartella di pagamento n. 11020160027844624000 emessa ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600/1973 e con cui era stato chiesto al medesimo il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutivadi cui all’art. 2 del d.l. n. 282/2002, per la rivalutazione delle partecipazionisocietarie di cui all’art 67, comma 1, lett. e ) e lett. c - bis ) t.u.i.r.

In particolare,la CTR dichiarava il ricorso inammissibile in quanto tardivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, dalla notifica della cartella notificata legittimamente ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art.65 d.P.R. n. 600/1973, in assenza di comunicazione dei nominativi degli eredi; esaminava altresì i motivi di appello, relativi al merito, alle sanzioni e agli interessi di mora.

Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] in base a sei motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso, iscritto al n.

RG 35846/2019, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva poi altro ricorso contro la cartella n. 020160027844624000 emessa exart. 36 - bis d.P.R. n. 600/1973 e notificatale in data 28/03/2019 in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato chiesto il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 282/2002, per la rivalutazione delle partecipazioni societarie di cui all’art 67, comma 1, lett. e) e lett. c-bis) t.u.i.r.

Costituitasi, l’Agenza delle entrate eccepiva che la stessa ricorrente aveva già impugnato la medesima cartella in un giudizio nel quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo con sentenza di primo grado confermata dalla CTR.

La CTP di Torino, dedotto dalla ricorrente che contro tale sentenza della CTR pendeva ricorso per cassazione, accoglieva il ricorso.

La CTR del Piemonte rigettava l’appello erariale, evidenziando che correttamente i giudici di primo grado avevano ritenuto che la cartella emessa nel 2016 e impugnata, in pendenza di giudizio, era ancora valida, per cui la cartella successivamente notificata ne costituiva una illegittima duplicazione.

3. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate in base a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.Il ricorso, iscritto al n.

RG 11445/2022, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Nel giudizio iscritto al n. 35846/2019, la ricorrente propone sei motivi.

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 27 Cost. nonché degli artt. 6 e 10 l. n. 212/2000, laddovela CTR ha ritenuto legittima la notifica della cartella effettuata impersonalmente presso il domicilio del defunto benchéfossero decorsi oltre due anni dalla sua morte, ciò in violazione del diritto alla difesa previsto dall’art. 27 Cost. e del principio posto dallo Statuto del contribuente secondo cui gli atti vanno comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioniin possesso dell’amministrazione; l’errata ritenuta validità della notifica della cartella aveva determinato la tardività del ricorso.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. perché la sentenza violerebbeil principio della capacità contributiva, essendosi il valore delle partecipazioni del tutto annullato.

Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bisdel d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5,della l. n. 212/2000 , per mancata attivazione del contraddittorio .

Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8del d.lgs. n. 472/1997, laddove ha ritenuto che le sanzioni si applicassero anche all’erede, in quanto si trattava di debito proprio.

Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 1, 20, 25, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973,lamentando il difetto di motivazione della determinazione degli interessi.

Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità delle somme richieste quali oneri di riscossione.

2. Nel giudizio iscritto al n. 11445/2022 l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto validamente proposta un’eccezione, relativa alla duplicazione della cartella, che non rientrava tra i motivi a fondamento del ricorso introduttivo, eccezione di novità già proposta in appello.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione degli artt.39 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avendo la CTR errato nel ritenere trattarsi di una duplicazione di cartella laddove si era invece in presenza di una duplicazione di giudizio, circostanza che avrebbe dovuto indure i giudici aditi per secondi a dichiarare la litispendenza, ordinando la cancellazione della causa.

3. Occorre preliminarmente disporre la riunione dei due giudizi, per connessione soggettiva e oggettiva.

4. In data 2/10/2023 la ricorrente ha depositato, nel giudizio iscritto al n. 35846/2019, memoria con cui ha evidenziato che la medesima cartella di pagamento oggetto della odierna lite è oggetto anche del ricorso iscritto al N.RG 1 1 445/2022, ove ella ha depositato domanda di estinzione per adesione alla definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022.

Nel giudizio n.

RG 11445/2022 in data 2/10/2023 la ricorrente ha depositato memoria con cui ha evidenziato di aver aderito alla sopraddetta “Definizione agevolata delle controversie tributarie ” versando l’importo dovuto e presentando la relativa domanda per la cartella di pagamento n. 11020160027844624503 per l’anno d’imposta 2011 oggetto del giudizio, comunicando altresì di aver depositato copia della relativa domanda di definizione, ricevuta di acquisizione e del versamento degli importi dovuti.

La mancata allegazione di copia del versamento degli importi dovuti, seppure indicata nella nota di accompagnamento dei documenti,e la contestuale indicazione contenuta però nella domanda di adesione della presenza di versamenti in corso di causa, senza alcuna specificazione nella memoria di parte, rendono

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35846-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 541/2019 della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE, depositata il 30 /0 4 /20 19 ; [OSCURATO:PERSONA]. 65 D.P.R. 600/1973 nonché sul ricorso iscritto al n. 11445-2022 RGproposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 876/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE, depositata il 5/11/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La CTR del Piemonterigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Torino che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da ella proposto, quale erede diArenzo Girardi, contro una cartella di pagamento n. 11020160027844624000 emessa ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600/1973 e con cui era stato chiesto al medesimo il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutivadi cui all’art. 2 del d.l. n. 282/2002, per la rivalutazione delle partecipazionisocietarie di cui all’art 67, comma 1, lett. e ) e lett. c - bis ) t.u.i.r. In particolare,la CTR dichiarava il ricorso inammissibile in quanto tardivo perché proposto oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, dalla notifica della cartella notificata legittimamente ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art.65 d.P.R. n. 600/1973, in assenza di comunicazione dei nominativi degli eredi; esaminava altresì i motivi di appello, relativi al merito, alle sanzioni e agli interessi di mora. Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] in base a sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso, iscritto al n. RG 35846/2019, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva poi altro ricorso contro la cartella n. 020160027844624000 emessa exart. 36 - bis d.P.R. n. 600/1973 e notificatale in data 28/03/2019 in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato chiesto il pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 282/2002, per la rivalutazione delle partecipazioni societarie di cui all’art 67, comma 1, lett. e) e lett. c-bis) t.u.i.r. Costituitasi, l’Agenza delle entrate eccepiva che la stessa ricorrente aveva già impugnato la medesima cartella in un giudizio nel quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo con sentenza di primo grado confermata dalla CTR. La CTP di Torino, dedotto dalla ricorrente che contro tale sentenza della CTR pendeva ricorso per cassazione, accoglieva il ricorso. La CTR del Piemonte rigettava l’appello erariale, evidenziando che correttamente i giudici di primo grado avevano ritenuto che la cartella emessa nel 2016 e impugnata, in pendenza di giudizio, era ancora valida, per cui la cartella successivamente notificata ne costituiva una illegittima duplicazione. 3. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate in base a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.Il ricorso, iscritto al n. RG 11445/2022, è stato fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Nel giudizio iscritto al n. 35846/2019, la ricorrente propone sei motivi. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 27 Cost. nonché degli artt. 6 e 10 l. n. 212/2000, laddovela CTR ha ritenuto legittima la notifica della cartella effettuata impersonalmente presso il domicilio del defunto benchéfossero decorsi oltre due anni dalla sua morte, ciò in violazione del diritto alla difesa previsto dall’art. 27 Cost. e del principio posto dallo Statuto del contribuente secondo cui gli atti vanno comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioniin possesso dell’amministrazione; l’errata ritenuta validità della notifica della cartella aveva determinato la tardività del ricorso. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. perché la sentenza violerebbeil principio della capacità contributiva, essendosi il valore delle partecipazioni del tutto annullato. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bisdel d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5,della l. n. 212/2000 , per mancata attivazione del contraddittorio . Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8del d.lgs. n. 472/1997, laddove ha ritenuto che le sanzioni si applicassero anche all’erede, in quanto si trattava di debito proprio. Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 1, 20, 25, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973,lamentando il difetto di motivazione della determinazione degli interessi. Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità delle somme richieste quali oneri di riscossione. 2. Nel giudizio iscritto al n. 11445/2022 l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto validamente proposta un’eccezione, relativa alla duplicazione della cartella, che non rientrava tra i motivi a fondamento del ricorso introduttivo, eccezione di novità già proposta in appello. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione degli artt.39 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avendo la CTR errato nel ritenere trattarsi di una duplicazione di cartella laddove si era invece in presenza di una duplicazione di giudizio, circostanza che avrebbe dovuto indure i giudici aditi per secondi a dichiarare la litispendenza, ordinando la cancellazione della causa. 3. Occorre preliminarmente disporre la riunione dei due giudizi, per connessione soggettiva e oggettiva. 4. In data 2/10/2023 la ricorrente ha depositato, nel giudizio iscritto al n. 35846/2019, memoria con cui ha evidenziato che la medesima cartella di pagamento oggetto della odierna lite è oggetto anche del ricorso iscritto al N.RG 1 1 445/2022, ove ella ha depositato domanda di estinzione per adesione alla definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022. Nel giudizio n. RG 11445/2022 in data 2/10/2023 la ricorrente ha depositato memoria con cui ha evidenziato di aver aderito alla sopraddetta “Definizione agevolata delle controversie tributarie ” versando l’importo dovuto e presentando la relativa domanda per la cartella di pagamento n. 11020160027844624503 per l’anno d’imposta 2011 oggetto del giudizio, comunicando altresì di aver depositato copia della relativa domanda di definizione, ricevuta di acquisizione e del versamento degli importi dovuti. La mancata allegazione di copia del versamento degli importi dovuti, seppure indicata nella nota di accompagnamento dei documenti,e la contestuale indicazione contenuta però nella domanda di adesione della presenza di versamenti in corso di causa, senza alcuna specificazione nella memoria di parte, rendono
Sentenza Cassazione n. 34786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris