CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 50669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di Roma in data 30/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] con la quale ha insisto nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha respinto l'appello avverso il provvedimento del GIP con il quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, eventualmente cumulata anche con quella interdittiva di attività imprenditoriale, applicata a [OSCURATO:PERSONA] per tre condotte di trasferimento fraudolento di valori,con l'aggravante dall'agevolazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato lamentando mancanza ed illogicità della motivazione. Deduce che il rigetto della richiesta di sostituzione della misura è fondato sull'assunto assunto, erroneo, della irrilevanza, ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari, del dato processuale consistente nella intervenuta chiusura delle indagini preliminari e sulla persistenza del pericolo di reiterazione dei reati, motivata dal Tribunale in maniera apodittica, senza considerare i dati fattuali e cioè che i rapporti tra Fiori° e Alvaro al di fuori della costituzione della Prontomar s.r.I., avvenuta 23/2/2021, e dopo la fuoriuscita dalla società della moglie [OSCURATO:PERSONA], erano cessati; che il luogo ove Fiori° avrebbe potuto scontare gli arresti domiciliari è molto distante da quello in cui operano gli altri indagati e che la misura cautelare degli arresti domiciliari consentirebbe comunque di limitare la libertà di movimento del prevenuto così garantendo dal pericolo di reiterazione dei reati [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici, nel senso più volte chiarito da questa Corte, ovvero su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ( Sez. 4. n. 256 del 18/9/1997 , Rv. 210157 ; Sez. 2 , n. 11951 del 29/1/2014, Rv. 259425). 2. Con riguardo alla perdurante sussistenza in massimo grado del rischio di recidiva, l'ordinanza impugnata ha reso un'esaustiva motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria. Va ricordato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 416 bis.1 cod. pen., come nel caso di specie, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, Rv. 274174). A ciò deve aggiungersi che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004). Nel caso di specie i giudici del riesame hanno rimarcato l'irrilevanza del decorso del tempo e dell'intervenuto rinvio a giudizio dell'indagato, quale elemento sopravvenuto in grado di affievolire il quadro cautelare, considerato che l'esigenza cautelare sottesa alla misura è quella di evitare la reiterazione dei reati e non il pericolo di inquinamento probatorio. 3. A fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso ( non avere avuto il ricorrente più rapporti con l'Alvaro dal momento della costituzione della società e dopo la fuoriuscita della moglie [OSCURATO:PERSONA] dalla Prontomar s.r.I.), il collegio cautelare ha dato conto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, evidenziando come ancora nei primi mesi del 2022 le indagini avessero dimostrato assidui rapporti commerciali tra Florio ed il coindagato Alvaro, a riprova della attualità dei legami con l'ambiente criminale di riferimento, mentre il ricorrente non si spinge oltre la confutazione delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato che, oltre a ribadire la estrema pregnanza e gravità delle esigenze cautelari fronteggiabili soltanto con la custodia in carcere, evidenziano come la misura di massimo rigore fosse necessaria e unica adeguata e del tutto proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dall'indagato ( cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc