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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21462/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i comuni motivi di ricorso in ordine alla dedotta prescrizione sono manifestamente infondati tenuto conto che, in ordine al delitto di cui all'art. 336 e 337 cod. pen. il termine massimo, in ragione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata ad entrambi gli imputati, è di anni tredici, mesi dieci e giorni venti, circostanza che implica la perenzione del termine di prescrizione dei reati commessi il 9 settembre 2011 alla data del 29 luglio 2025; rilevato che manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello risultano i dedotti motivi in ordine alla recidiva, facendo la decisione, non solo riferimento e rinvio alla biografia penale dei ricorrenti, ma anche alla continuità dei fatti contestati rispetto al passato criminale (Barretta) ed alla marcata propensione criminale ([OSCURATO:PERSONA]), tali da giustificare l'incremento di pena a ciascuno in concreto applicato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i comuni motivi di ricorso in ordine alla dedotta prescrizione sono manifestamente infondati tenuto conto che, in ordine al delitto di cui all'art. 336 e 337 cod. pen. il termine massimo, in ragione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata ad entrambi gli imputati, è di anni tredici, mesi dieci e giorni venti, circostanza che implica la perenzione del termine di prescrizione dei reati commessi il 9 settembre 2011 alla data del 29 luglio 2025; rilevato che manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello risultano i dedotti motivi in ordine alla recidiva, facendo la decisione, non solo riferimento e rinvio alla biografia penale dei ricorrenti, ma anche alla continuità dei fatti contestati rispetto al passato criminale (Barretta) ed alla marcata propensione criminale ([OSCURATO:PERSONA]), tali da giustificare l'incremento di pena a ciascuno in concreto applicato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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