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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 04690/2023

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e "finestre" ORDINANZA sul ricorso 22999-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in I. persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza n. 2002 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 3 luglio 2017 e pubblicata il 10 luglio 2017 (R.G.N. 2203/2016).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 10 luglio 2017 con il numero 2002/2017, la Corte d'appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall'INPS e ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima sede, che aveva riconosciuto il diritto del signor [OSCURATO:PERSONA] di percepire la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° febbraio 2014. 2.- A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il differimento dell'erogazione delle pensioni di vecchiaia, sancito dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agl'invalidi «che presentino una perdita grave di capacità lavorativa» e che già sono stati esentati «dall'elevazione del limite d'età per la pensione di vecchiaia».

Ove il legislatore avesse inteso «immutare la condizione di tali soggetti particolarmente svantaggiati», avrebbe dovuto stabilirlo ex professo.

Le spese seguono la soccombenza. 3.- Con ricorso notificato il 26 settembre 2017 e affidato a un unico motivo, l'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce. 4.- [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e imputa alla Corte salentina di avere ritenuto erroneamente inapplicabile il regime delle "finestre", pur provvisto di portata generale e contraddistinto da deroghe tassative, che non si estenderebbero ai beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata. 2.- Il ricorso è fondato. 3.- Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, ha una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 4.- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez.

VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382).

L'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, in ragione della sua formulazione onnicomprensiva, opera anche per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80%, che non possono essere ricondotti alle deroghe tipizzate dai commi 4 e 5 della medesima previsione (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191).

Come si è rilevato di recente, «A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come "una pensione diretta di invalidità", ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre".

La prestazione di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si atteggia come "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento" (Cass., sez.

VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)» (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4).

La formulazione onnicomprensiva della norma e l'introduzione di specifiche ipotesi di deroga privano dunque di consistenza l'argomento addotto dalla sentenza impugnata, che s'incardina sulla mancanza di un richiamo espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata (pagina 3 della sentenza d'appello). 5.- Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 6.- Né si può invocare come argomento dirimente la speciale disciplina di favore che il legislatore ha apprestato per la pensione di vecchiaia anticipata.

Tale disciplina, richiamata dalla sentenza impugnata (pagina 3), consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.

Come argomenta l'INPS nel ricorso per cassazione (pagina 8), permane immutato il diritto degl'invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati.

A tale regime fa riscontro la generale operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931).

Il bilanciamento attuato a tale riguardo dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.), non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gl'invalidi e non presta dunque il fianco a censure di manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.) con i quali la normativa in esame interferisce. 7.- Da tale orientamento, confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35861), non vi sono ragioni di discostarsi. 8.- Ne consegue che la sentenza impugnata, nell'escludere l'applicazione del differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, non è conforme ai principi di diritto richiamati. 9.- Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.

La sentenza d'appello è cassata. 10.- La causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che, nel riesaminare la controversia, si uniformerà ai principi di diritto enunciati ai punti 3, 4, 5 e 6 della presente ordinanza. 11.- Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Lecce, in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e "finestre" ORDINANZA sul ricorso 22999-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in I. persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza n. 2002 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 3 luglio 2017 e pubblicata il 10 luglio 2017 (R.G.N. 2203/2016). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 10 luglio 2017 con il numero 2002/2017, la Corte d'appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall'INPS e ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima sede, che aveva riconosciuto il diritto del signor [OSCURATO:PERSONA] di percepire la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° febbraio 2014. 2.- A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il differimento dell'erogazione delle pensioni di vecchiaia, sancito dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agl'invalidi «che presentino una perdita grave di capacità lavorativa» e che già sono stati esentati «dall'elevazione del limite d'età per la pensione di vecchiaia». Ove il legislatore avesse inteso «immutare la condizione di tali soggetti particolarmente svantaggiati», avrebbe dovuto stabilirlo ex professo. Le spese seguono la soccombenza. 3.- Con ricorso notificato il 26 settembre 2017 e affidato a un unico motivo, l'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce. 4.- [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e imputa alla Corte salentina di avere ritenuto erroneamente inapplicabile il regime delle "finestre", pur provvisto di portata generale e contraddistinto da deroghe tassative, che non si estenderebbero ai beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata. 2.- Il ricorso è fondato. 3.- Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, ha una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 4.- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382). L'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, in ragione della sua formulazione onnicomprensiva, opera anche per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80%, che non possono essere ricondotti alle deroghe tipizzate dai commi 4 e 5 della medesima previsione (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191). Come si è rilevato di recente, «A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come "una pensione diretta di invalidità", ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". La prestazione di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si atteggia come "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento" (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)» (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). La formulazione onnicomprensiva della norma e l'introduzione di specifiche ipotesi di deroga privano dunque di consistenza l'argomento addotto dalla sentenza impugnata, che s'incardina sulla mancanza di un richiamo espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata (pagina 3 della sentenza d'appello). 5.- Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 6.- Né si può invocare come argomento dirimente la speciale disciplina di favore che il legislatore ha apprestato per la pensione di vecchiaia anticipata. Tale disciplina, richiamata dalla sentenza impugnata (pagina 3), consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia. Come argomenta l'INPS nel ricorso per cassazione (pagina 8), permane immutato il diritto degl'invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. A tale regime fa riscontro la generale operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931). Il bilanciamento attuato a tale riguardo dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.), non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gl'invalidi e non presta dunque il fianco a censure di manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.) con i quali la normativa in esame interferisce. 7.- Da tale orientamento, confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35861), non vi sono ragioni di discostarsi. 8.- Ne consegue che la sentenza impugnata, nell'escludere l'applicazione del differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, non è conforme ai principi di diritto richiamati. 9.- Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto. La sentenza d'appello è cassata. 10.- La causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che, nel riesaminare la controversia, si uniformerà ai principi di diritto enunciati ai punti 3, 4, 5 e 6 della presente ordinanza. 11.- Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Lecce, in divers
Decreto Cassazione n. 04690/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris