CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06477/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23543-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso .kJ ll' iegi< € it V [OSCURATO:PERSONA] rapprnetffitta difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1EN [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 60/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Umbria che ha confermato la pronuncia della C1P di Perugia, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di co- obbligazione per IRPEF, IRAP ed IVA a seguito di scissione; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53 ratione temporis vigente d.lgs. n. 546/1992, in ordine alla specificità dei motivi d'appello; che, in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. Ric. 2020 n. 23543 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15519/2020); che, nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità, ancorché amministrazione finanziaria avesse chiaramente indicato, seppure senza la rubricazione e l'articolazione di autonomi e separati motivi, la statuizione impugnata e le censure mosse; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Umbria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti