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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27528/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso attiene a questione (l'applicabilità della recidiva) non dedotta come motivo di appello, né rilevabile in ogni stato e grado (in quanto non incidente sulla legalità della pena, che è stata determinata all'interno della cornice legale di riferimento: v.

Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso attiene a questione (l'applicabilità della recidiva) non dedotta come motivo di appello, né rilevabile in ogni stato e grado (in quanto non incidente sulla legalità della pena, che è stata determinata all'interno della cornice legale di riferimento: v. Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06
Sentenza Cassazione n. 27528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris