CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 21059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 02/05/2024, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previa riqualificazione dei reati contestati in plurime violazioni del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha condannato il ricorrente alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia al riguardo che le 176 dosi medie singole illecitamente detenute presso la propria abitazione, elemento dimostrativo di un'organizzazione rudimentale, che le somme di denaro oggetto di sequestro sono state quasi interamente successivamente dissequestrate dal Tribunale del Riesame, eccetto solo la somma di euro trenta, quale prezzo della cessione, nonchè la particolare ingenuità della condotta tenuta, visto che il ricorrente ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente quasi alla presenza degli operatori di P.G. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in ordine alla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Con un terzo ed ultimo motivo, lamenta mancanza di motivazione in ordine al quantum di aumento per la continuazione ai sensi degli artt. 81 e 133 cod: pen, e evidenziando l'eccessivo rigore dell'aumento di mesi quattro per l'ulteriore fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, che non parrebbe trovare alcuna giustificazione, attese le modalità della condotta, tenuta nel medesimo contesto di luoghi, la scelta del rito abbreviato, il comportamento di processuale e lo stile di vita dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso occorre osservare che, al fine di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto di non riconoscere le circostanze generiche in relazione alla condotta dell'imputato che aveva cercato di disfarsi di una parte della sostanza stupefacente lanciandola fuori dall'abitazione e che non aveva assunto, neppure dopo la commissione del reato, una condotta realmente denotante uno spirito collaborativo. La seconda doglianza non risulta inserita nekontestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata. Pertanto, la censura è inammissibile. Anche il terzo ed ultimo motivo è manifestamente infondato, posto che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen (ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 Ud. (dep. 22/11/2022 ) Rv. 284005 ), considerato che il giudice territoriale ha ridotto la pena applicata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in mesi quattro di reclusione, avendo riqualificato i fatti come ipotesi di lieve entità. Nel caso in disamina, si osserva che la corte territoriale ha applicato alla pena base di anni tre e di mesi otto di reclusione e di euro 2600 di multa, un aumento modesto e proporzionato, pari a mesi quattro di reclusione e di euro 400 di multa, e comunque non superiore alla pena che sarebbe applicabile nel caso di cumulo materiale di pena, ai sensi dell'art. 81 comma 3, cod. pen., Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 • Il Consigliere estensore Il Presidente ro [OSCURATO:PERSONA] 1.; 4t•10,4: