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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19282/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 18024/2023 propostoda: ROBERTOGAETANI, difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimentoR.G. n. 13331/2020, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 22311/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata in data 25/7/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 18024/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimentoR.G. n. 13331/2020 di questa Corte, ha proposto ricorso percorrezione di errore materiale della sentenza n. 22311/2023 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 25/7/2023, con cui questa Corte, nel rigettare i ricorsi principale e incidentale, rispettivamenteproposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appellodi Ancona n. 477/2020 depositata il 14/5/2020, ha condannato ilricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido tra loro, al rimborsodelle spese di lite in favore del Boccanera, omettendo tuttavia didistrarle in favore del relativo difensore che ne aveva fatto regolare istanza; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questasede; consideratoche, l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore del Boccanera nel procedimento R.G.n. 13331/2020 di questa Corte, aveva chiesto, nel controricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositati agli atti del giudizio di cassazione,la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese di lite, dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari; sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanzadi distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile,in assenza di un'espressa indicazione legislativa, ̀ costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 18024/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri laprocedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso incui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 –01; Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010, Rv. 613868 - 01); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenzadi questa Corte n. 22311/2023 depositata in data 25/7/2023, siacorretto aggiungendo, dopo le parole «come per legge», la frase «, dadistrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.»; nonvi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

U, n. 29432 del 14/11/2024; Sez .

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002,Rv. 555429 - 01); P.Q.M LaCorte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 22311/2023 depositata in data 25/7/2023, sia corretto aggiungendo,dopo le parole «come per legge», la frase «, da distrarsi infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.».

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria,sull'originale della p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 18024/2023 propostoda: ROBERTOGAETANI, difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimentoR.G. n. 13331/2020, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 22311/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata in data 25/7/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 18024/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimentoR.G. n. 13331/2020 di questa Corte, ha proposto ricorso percorrezione di errore materiale della sentenza n. 22311/2023 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 25/7/2023, con cui questa Corte, nel rigettare i ricorsi principale e incidentale, rispettivamenteproposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appellodi Ancona n. 477/2020 depositata il 14/5/2020, ha condannato ilricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido tra loro, al rimborsodelle spese di lite in favore del Boccanera, omettendo tuttavia didistrarle in favore del relativo difensore che ne aveva fatto regolare istanza; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questasede; consideratoche, l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore del Boccanera nel procedimento R.G.n. 13331/2020 di questa Corte, aveva chiesto, nel controricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositati agli atti del giudizio di cassazione,la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese di lite, dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari; sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanzadi distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile,in assenza di un'espressa indicazione legislativa, ̀ costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 18024/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri laprocedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso incui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 –01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010, Rv. 613868 - 01); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenzadi questa Corte n. 22311/2023 depositata in data 25/7/2023, siacorretto aggiungendo, dopo le parole «come per legge», la frase «, dadistrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.»; nonvi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, n. 29432 del 14/11/2024; Sez . U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002,Rv. 555429 - 01); P.Q.M LaCorte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 22311/2023 depositata in data 25/7/2023, sia corretto aggiungendo,dopo le parole «come per legge», la frase «, da distrarsi infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria,sull'originale della p
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