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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 18116/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11941/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di feso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 7668/2019 depositata il27/11/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione dell’ordinanza del 27 novembre 2019 in RG 7668/2019 del Tribunale di Torino, esponendo che: - era stato l ’ avvocato della [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di un rapporto di agenzia con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA], socio e amministratore della suddetta s.r.l. nonché marito di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe divenuta sua assistita,di gestire le controversie conseguite alla revoca del mancato di agenzia dell’impresa assicuratrice; - revocato il mandato in parola, la s.r.l., i primi di gennaio del 2012, aveva licenziato tutti i dipendenti, eccetto Bellio, poi riassunti contestualmente dal nuovo agente [OSCURATO:SOCIETA]., “di proprietà” della [OSCURATO:PERSONA]; - Bellio aveva continuato a lavorare fino alla fine del mese presso la [OSCURATO:SOCIETA] che, quindi, l’aveva “allontanata” con comunicazione meramente verbale; - Bellio aveva dunque conferito m andato al deducente al fine di tutelare le sue ragioni nei confronti di quest’ultima s.r.l., nuovo agente; - era stata pertanto proposta domanda giudiziale volta a far accertare una cessione dell’agenzia senza soluzione di continuità, a mente dell’art. 2112, cod. civ., l ’ illegittimità del licenziamento orale di [OSCURATO:SOCIETA], e la conseguente reintegra con condanna alle retribuzioni “medio tempore” maturate; - il Tribunale aveva rigettato le pretese, con condanna alle spese di lite, osservando che il rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] era previamente cessato il 4 gennaio 2012, la [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata il giorno seguente, il licenziamento della prima mandataria non era stato impugnato, ed era da escludersi che il rapporto di lavoro fosse stato in concreto ripristinato; - proposto appello, la Corte di secondo grado lo aveva respinto, con ulteriore condanna alle spese processuali, ritenendo che: gli assunti sull’illegittimità del licenziamento della società [OSCURATO:SOCIETA], formulate in quella sede, erano inammissibili perché nuove; vi era stata comunque soluzione di continuità tra quel licenziamento e il subentro del nuovo agente; il lavoro prestato da Bellio dopo il 4 gennaio 2012 era stato solo diretto ad aiutare il coniuge nella “riconsegna dell’agenzia”; - proposto ricorso in sede di legittimità, questa Corte lo aveva disatteso anche in tal caso con condanna alle spese, statuendo che, constatato il difetto d’impugnazione del licenziamento di [OSCURATO:SOCIETA], era inapplicabile l’art. 2112, cod. civ.; - analogamente, era stata disattesa la doman da di Bellio, distintamente proposta a mezzo del ministero del deducente e coltivata in primo grado, per ottenere il trattamento di fine rapporto; - il deducente aveva quindi chiesto e d ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi professionali, al netto dell’unico acconto ricevuto; - proposta da [OSCURATO:PERSONA] opposizione con domanda riconvenzionale di condanna, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni, indicati pari alle spese legali sostenute, il Tribunale aveva accolto parzialmente la stessa, ritenendo dovuti solo i compensi per il giudizio di primo grado, in quanto, sebbene astrattamente sostenibile l’originaria domanda svolta dal deducente per conto di Bellio, a fronte delle motivazioni del rigetto in prime cure, poggiate conclusivamente sull’impossibilità di applicare nella specie le garanzie previste per il lavoratore dall’art. 2112, cod. civ., il deducente avvocato avrebbe dovuto desistere dall’instaurare gli altri giudizi; - ciò posto, il Tribunale, in particolare, a veva parametrato i danni alle spese legali di cui si era dovuta far carico Bellio; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2236, cod. civ., 1176, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato in quanto: - affermare contraddittoriamente l ’ astratta sostenibilità del la domanda in prime cure e la necessità di desistere dagli ulteriori giudizi solo in ragione del primo rigetto deciso dal Tribunale, non sarebbe compatibile con la qualificazione della prestazione del difensore in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato, con necessità di vagliare ex ante l’eventuale imperizia; - il giudice di merito avrebbe mancato di considerare che la contestualità di licenziamento e riassunzione dei dipendenti era plausibilmente indicativa, nel momento della scelta della strategia difensiva, della successione gestoria di fatto tra i due mandatari avvenuta senza soluzione di continuità; - non avrebbe potuto accettare l ’ incarico d ’ impugnare il licenziamento di [OSCURATO:SOCIETA] in specie perché era il legale della s.r.l. con riguardo ai motivi di lite susseguenti alla revoca del mandato di agenzia, e comunque perché l’originaria azione avrebbe in quel modo scontato un’aperta contraddizione con l’assunto della continuità aziendale con [OSCURATO:SOCIETA] affermato in via principale; - avrebbe mancato di consi derare la giurisprudenza di legittimità per cui qualora il cedente dell’azienda abbia intimato il licenziamento ma il rapporto di lavoro sia continuato col cessionario, quest’ultimo prosegue per fatti concludenti; - la decisione di questa Corte che aveva add ebitato al deducente la mancata dimostrazione della mancanza di novità di alcune deduzioni svolte in appello, nel giudizio presupposto, era erronea, poiché la Corte territoriale aveva affermato l’inammissibilità, per tale ragione, della pretesa di accertamento dell’inefficacia del licenziamento, ma non quella della continuità lavorativa con la [OSCURATO:SOCIETA]; considerato che il ricorso è infondato; sebbene l’obbligazione del difensore possa dirsi di mezzi e non di risultato (Cass., 20/05/2015, n. 10289), ovvero debba essere valutata ex ante e non in base all ’ esito della lite (Cass., 18/02/2022, n. 5440), nel caso di specie le conclusioni del giudice di merito debbono valutarsi complessivamente corrette; va premesso che l’assunto per cui l’avvocato ricorrente non avrebbe potuto ricevere l’incarico di impugnare anche il licenziamento della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto difensore di quella s.r.l. nel contenzioso susseguente alla revoca del mandato ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è del tutto irrilevante, se non come ulteriore profilo d’ipotetico addebito professionale; infatti, la circostanza, se del caso, sarebbe stata una ragione per non assumere l’incarico difensivo dell’odierna controricorrente, proprio per l’impossibilità di svolgerlo idoneamente, ma mai un motivo per giustificarne un esercizio inidoneo e come tale imperito; ora, come osserva parte ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte afferma (e affermava già al momento della proposizione della domanda in nome e per conto di Bellio) che in ipotesi di trasferimento di azienda, ove, in epoca anteriore al medesimo, sia stato intimato il licenziamento a dipendente del cedente e, a séguito di questa intimazione, il rapporto sia comunque continuato, la continuazione del rapporto è configurabile come revoca per fatto concludente del precedente provvedimento espulsivo, con conseguente prosecuzione ope legis del rapporto di lavoro col cessionario dell’azienda (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12411); ma la nomofilachia al contempo afferma (e affermava) che l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento aziendale, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario (Cass., 12/04/2010, n. 8641, Cass., 08/03/2011, n. 5507); in questo quadro, rispetto ai fatti accertati dal giudice di merito nell’ambito del suo proprio sindacato, la domanda a tutela delle ragioni di Bellio, con valutazione ex ante , avrebbe dovuto senza dubbi estendersi all’impugnativa del licenziamento di [OSCURATO:SOCIETA], quanto meno in via subordinata all’ipotesi in cui non fosse stata dimostrata la sussistenza di un rapporto lavorativo con [OSCURATO:SOCIETA] oltre che l’assenza di soluzione di continuità nel subentro aziendale; del resto, l’affermazione della continuità del rapporto di lavoro era ex ante opinabile, nell ’ ottica sussuntiva sopra richiamata, proprio per le dinamiche descritte e oggetto di accertamento fattuale, compresa la limitata estensione temporale delle prestazioni oggetto di richieste di prova (dal 4 gennaio 2012, data del licenziamento [OSCURATO:SOCIETA], al 27 gennaio 2012, data del licenziamento [OSCURATO:SOCIETA]), in un contesto di mutamento del mandatario e conseguente passaggio di consegne, non a caso rimarcato dalla Corte di appello nel giudizio promosso dal deducente; il fatto che il Tribunale abbia ritenuto l’astratta sostenibilità della domanda quale svolta in prime cure dal deducente non esclude, logicamente, l’addebito di colpa professionale appena evidenziato per il resto dei giudizi, atteso in particolare che il deducente avrebbe dovuto farsi carico di vagliare quanto emerso in prima istanza; e a riprova di ciò sta il fatto che lo stesso ricorrente, avanzando la domanda di statuizione dell’illegittimità del licenziamento ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] in secondo grado, con accertata - oltre che dallo stesso in questa sede non negata - tardività, ha confermato la consapevolezza del riconoscibile errore una volta constatata la risultanza istruttoria di prime cure in specie quanto al preteso rapporto lavorativo con [OSCURATO:SOCIETA]; è corretta, perciò, la ritenuta sussistenza di violazione della diligenza professionale necessariamente richiesta nella ricostruita fattispecie: con conseguente infondatezza della censura rivolta alla qui gravata sentenza e del ricorso nel suo complesso; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 2.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11941/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di feso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 7668/2019 depositata il27/11/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione dell’ordinanza del 27 novembre 2019 in RG 7668/2019 del Tribunale di Torino, esponendo che: - era stato l ’ avvocato della [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di un rapporto di agenzia con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA], socio e amministratore della suddetta s.r.l. nonché marito di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe divenuta sua assistita,di gestire le controversie conseguite alla revoca del mancato di agenzia dell’impresa assicuratrice; - revocato il mandato in parola, la s.r.l., i primi di gennaio del 2012, aveva licenziato tutti i dipendenti, eccetto Bellio, poi riassunti contestualmente dal nuovo agente [OSCURATO:SOCIETA]., “di proprietà” della [OSCURATO:PERSONA]; - Bellio aveva continuato a lavorare fino alla fine del mese presso la [OSCURATO:SOCIETA] che, quindi, l’aveva “allontanata” con comunicazione meramente verbale; - Bellio aveva dunque conferito m andato al deducente al fine di tutelare le sue ragioni nei confronti di quest’ultima s.r.l., nuovo agente; - era stata pertanto proposta domanda giudiziale volta a far accertare una cessione dell’agenzia senza soluzione di continuità, a mente dell’art. 2112, cod. civ., l ’ illegittimità del licenziamento orale di [OSCURATO:SOCIETA], e la conseguente reintegra con condanna alle retribuzioni “medio tempore” maturate; - il Tribunale aveva rigettato le pretese, con condanna alle spese di lite, osservando che il rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] era previamente cessato il 4 gennaio 2012, la [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata il giorno seguente, il licenziamento della prima mandataria non era stato impugnato, ed era da escludersi che il rapporto di lavoro fosse stato in concreto ripristinato; - proposto appello, la Corte di secondo grado lo aveva respinto, con ulteriore condanna alle spese processuali, ritenendo che: gli assunti sull’illegittimità del licenziamento della società [OSCURATO:SOCIETA], formulate in quella sede, erano inammissibili perché nuove; vi era stata comunque soluzione di continuità tra quel licenziamento e il subentro del nuovo agente; il lavoro prestato da Bellio dopo il 4 gennaio 2012 era stato solo diretto ad aiutare il coniuge nella “riconsegna dell’agenzia”; - proposto ricorso in sede di legittimità, questa Corte lo aveva disatteso anche in tal caso con condanna alle spese, statuendo che, constatato il difetto d’impugnazione del licenziamento di [OSCURATO:SOCIETA], era inapplicabile l’art. 2112, cod. civ.; - analogamente, era stata disattesa la doman da di Bellio, distintamente proposta a mezzo del ministero del deducente e coltivata in primo grado, per ottenere il trattamento di fine rapporto; - il deducente aveva quindi chiesto e d ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi professionali, al netto dell’unico acconto ricevuto; - proposta da [OSCURATO:PERSONA] opposizione con domanda riconvenzionale di condanna, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni, indicati pari alle spese legali sostenute, il Tribunale aveva accolto parzialmente la stessa, ritenendo dovuti solo i compensi per il giudizio di primo grado, in quanto, sebbene astrattamente sostenibile l’originaria domanda svolta dal deducente per conto di Bellio, a fronte delle motivazioni del rigetto in prime cure, poggiate conclusivamente sull’impossibilità di applicare nella specie le garanzie previste per il lavoratore dall’art. 2112, cod. civ., il deducente avvocato avrebbe dovuto desistere dall’instaurare gli altri giudizi; - ciò posto, il Tribunale, in particolare, a veva parametrato i danni alle spese legali di cui si era dovuta far carico Bellio; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2236, cod. civ., 1176, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato in quanto: - affermare contraddittoriamente l ’ astratta sostenibilità del la domanda in prime cure e la necessità di desistere dagli ulteriori giudizi solo in ragione del primo rigetto deciso dal Tribunale, non sarebbe compatibile con la qualificazione della prestazione del difensore in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato, con necessità di vagliare ex ante l’eventuale imperizia; - il giudice di merito avrebbe mancato di considerare che la contestualità di licenziamento e riassunzione dei dipendenti era plausibilmente indicativa, nel momento della scelta della strategia difensiva, della successione gestoria di fatto tra i due mandatari avvenuta senza soluzione di continuità; - non avrebbe potuto accettare l ’ incarico d ’ impugnare il licenziamento di [OSCURATO:SOCIETA] in specie perché era il legale della s.r.l. con riguardo ai motivi di lite susseguenti alla revoca del mandato di agenzia, e comunque perché l’originaria azione avrebbe in quel modo scontato un’aperta contraddizione con l’assunto della continuità aziendale con [OSCURATO:SOCIETA] affermato in via principale; - avrebbe mancato di consi derare la giurisprudenza di legittimità per cui qualora il cedente dell’azienda abbia intimato il licenziamento ma il rapporto di lavoro sia continuato col cessionario, quest’ultimo prosegue per fatti concludenti; - la decisione di questa Corte che aveva add ebitato al deducente la mancata dimostrazione della mancanza di novità di alcune deduzioni svolte in appello, nel giudizio presupposto, era erronea, poiché la Corte territoriale aveva affermato l’inammissibilità, per tale ragione, della pretesa di accertamento dell’inefficacia del licenziamento, ma non quella della continuità lavorativa con la [OSCURATO:SOCIETA]; considerato che il ricorso è infondato; sebbene l’obbligazione del difensore possa dirsi di mezzi e non di risultato (Cass., 20/05/2015, n. 10289), ovvero debba essere valutata ex ante e non in base all ’ esito della lite (Cass., 18/02/2022, n. 5440), nel caso di specie le conclusioni del giudice di merito debbono valutarsi complessivamente corrette; va premesso che l’assunto per cui l’avvocato ricorrente non avrebbe potuto ricevere l’incarico di impugnare anche il licenziamento della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto difensore di quella s.r.l. nel contenzioso susseguente alla revoca del mandato ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è del tutto irrilevante, se non come ulteriore profilo d’ipotetico addebito professionale; infatti, la circostanza, se del caso, sarebbe stata una ragione per non assumere l’incarico difensivo dell’odierna controricorrente, proprio per l’impossibilità di svolgerlo idoneamente, ma mai un motivo per giustificarne un esercizio inidoneo e come tale imperito; ora, come osserva parte ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte afferma (e affermava già al momento della proposizione della domanda in nome e per conto di Bellio) che in ipotesi di trasferimento di azienda, ove, in epoca anteriore al medesimo, sia stato intimato il licenziamento a dipendente del cedente e, a séguito di questa intimazione, il rapporto sia comunque continuato, la continuazione del rapporto è configurabile come revoca per fatto concludente del precedente provvedimento espulsivo, con conseguente prosecuzione ope legis del rapporto di lavoro col cessionario dell’azienda (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12411); ma la nomofilachia al contempo afferma (e affermava) che l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento aziendale, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario (Cass., 12/04/2010, n. 8641, Cass., 08/03/2011, n. 5507); in questo quadro, rispetto ai fatti accertati dal giudice di merito nell’ambito del suo proprio sindacato, la domanda a tutela delle ragioni di Bellio, con valutazione ex ante , avrebbe dovuto senza dubbi estendersi all’impugnativa del licenziamento di [OSCURATO:SOCIETA], quanto meno in via subordinata all’ipotesi in cui non fosse stata dimostrata la sussistenza di un rapporto lavorativo con [OSCURATO:SOCIETA] oltre che l’assenza di soluzione di continuità nel subentro aziendale; del resto, l’affermazione della continuità del rapporto di lavoro era ex ante opinabile, nell ’ ottica sussuntiva sopra richiamata, proprio per le dinamiche descritte e oggetto di accertamento fattuale, compresa la limitata estensione temporale delle prestazioni oggetto di richieste di prova (dal 4 gennaio 2012, data del licenziamento [OSCURATO:SOCIETA], al 27 gennaio 2012, data del licenziamento [OSCURATO:SOCIETA]), in un contesto di mutamento del mandatario e conseguente passaggio di consegne, non a caso rimarcato dalla Corte di appello nel giudizio promosso dal deducente; il fatto che il Tribunale abbia ritenuto l’astratta sostenibilità della domanda quale svolta in prime cure dal deducente non esclude, logicamente, l’addebito di colpa professionale appena evidenziato per il resto dei giudizi, atteso in particolare che il deducente avrebbe dovuto farsi carico di vagliare quanto emerso in prima istanza; e a riprova di ciò sta il fatto che lo stesso ricorrente, avanzando la domanda di statuizione dell’illegittimità del licenziamento ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] in secondo grado, con accertata - oltre che dallo stesso in questa sede non negata - tardività, ha confermato la consapevolezza del riconoscibile errore una volta constatata la risultanza istruttoria di prime cure in specie quanto al preteso rapporto lavorativo con [OSCURATO:SOCIETA]; è corretta, perciò, la ritenuta sussistenza di violazione della diligenza professionale necessariamente richiesta nella ricostruita fattispecie: con conseguente infondatezza della censura rivolta alla qui gravata sentenza e del ricorso nel suo complesso; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 2.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà at
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