CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42288/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] t Eddine ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 13/1/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como il 26/11/2018 per i reati di cui agli artt. 337 e 581, 585 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Apodittiche risultano le deduzioni relative alla mancanza del dolo di resistenza, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa il volontario lancio del corpo contundente verso l'assistente Amò, Manifestamente infondata risulta la prospettazione di un atto arbitrario, essendo stato rilevato che l'operante era presente per assistere l'infermiere e aveva comunicato l'assenza del sanitario. Manifestamente infondata e comunque volta a sollecitare una diversa valutazione di merito risulta infinte la doglianza riguardante le lesioni riscontrate sul ricorrente, essendo stato al riguardo rilevato come le stesse costituissero il risultato di una caduta o di gesti di autolesionismo, non costituendo il tenore letterale della certificazione prova di un travisamento della prova, in quanto non consta che la stessa fosse stato redatto da chi era stato presente alla concitata fase descritta dall'Arnò. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il