Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 08720/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto minaccia grave;

2. Considerato che il ricorso, con cui il ricorrente eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità, per intervenuta rimessione di querela, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo.

L'art. 612 cod. pen. stabilisce che quando la minaccia è fatta in uno dei modi di cui all'art.339 cod. pen. — come accaduto nel caso di specie, in cui l'imputato si è avvalso dell'utilizzo di un coltello a serramanico - il reato è procedibile d'ufficio.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto minaccia grave; 2. Considerato che il ricorso, con cui il ricorrente eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità, per intervenuta rimessione di querela, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo. L'art. 612 cod. pen. stabilisce che quando la minaccia è fatta in uno dei modi di cui all'art.339 cod. pen. — come accaduto nel caso di specie, in cui l'imputato si è avvalso dell'utilizzo di un coltello a serramanico - il reato è procedibile d'ufficio. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 08720/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris