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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 35629/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 10/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce la nullità della sentenza per omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello Si assume che:- all'esito del giudizio di primo grado l'imputato aveva nominato come difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA], classe 1943, con studio in Foggia; - il Presidente della Corte di appello aveva fissato per la celebrazione del giudizio l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo la notifica del decreto di fissazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio legale in Foggia; - il difensore dell'imputato non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, avendo la Cancelleria notificato il decreto presidenziale all'avv. [OSCURATO:PERSONA], classe 1974, con studio in Lucera.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dagli atti emerge che: - diversamente da quanto disposto dal Presidente della Corte, l'avviso di fissazione dell'udienza di appello fu comunicato mediante posta elettronica certificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con studio legale in via indipendenza 35, Lucera, e non all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con studio in via [OSCURATO:PERSONA], in Foggia, difensore dell'imputato; - l'udienza in appello fu celebrata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020 e non furono rassegnate conclusioni da parte del difensore (cfr., sentenza impugnata).

Dunque, l'udienza del 10 maggio 2021, in cui è stato celebrato il giudizio di appello, è nulla a causa della omessa notifica al difensore dell'imputato; ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 10/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce la nullità della sentenza per omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello Si assume che:- all'esito del giudizio di primo grado l'imputato aveva nominato come difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA], classe 1943, con studio in Foggia; - il Presidente della Corte di appello aveva fissato per la celebrazione del giudizio l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo la notifica del decreto di fissazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio legale in Foggia; - il difensore dell'imputato non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, avendo la Cancelleria notificato il decreto presidenziale all'avv. [OSCURATO:PERSONA], classe 1974, con studio in Lucera.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dagli atti emerge che: - diversamente da quanto disposto dal Presidente della Corte, l'avviso di fissazione dell'udienza di appello fu comunicato mediante posta elettronica certificata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con studio legale in via indipendenza 35, Lucera, e non all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con studio in via [OSCURATO:PERSONA], in Foggia, difensore dell'imputato; - l'udienza in appello fu celebrata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020 e non furono rassegnate conclusioni da parte del difensore (cfr., sentenza impugnata). Dunque, l'udienza del 10 maggio 2021, in cui è stato celebrato il giudizio di appello, è nulla a causa della omessa notifica al difensore dell'imputato; ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensor
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