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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 09603/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto dal comune difensore di fiducia nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento ai capi 240B), 298B) e 300B), è inammissibile, sia perché generico, non essendo esplicitati gli elementi di fatto che, nel caso concreto, deporrebbero per l'invocata riqualificazione, sia perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta (cfr. p. 21 ss. della sentenza impugnata) - e quindi non censurabile in sede di legittimità - pur procedendo alla richiesta riqualificazione in relazione taluni episodi contestati, per contro, con riguardo ai capi di imputazione qui al vaglio, ha ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione dell'elevato quantitativo di droga - pari, rispettivamente, a "un kilo e 70 più 500 grammi", un chilogrammo, mezzo chilogrammo per il corrispettivo di seimila euro -: elemento negativo assorbente, ritenuto certamente ostativo alla riqualificazione del fatto in termini di "lieve entità"; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto dal comune difensore di fiducia nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento ai capi 240B), 298B) e 300B), è inammissibile, sia perché generico, non essendo esplicitati gli elementi di fatto che, nel caso concreto, deporrebbero per l'invocata riqualificazione, sia perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta (cfr. p. 21 ss. della sentenza impugnata) - e quindi non censurabile in sede di legittimità - pur procedendo alla richiesta riqualificazione in relazione taluni episodi contestati, per contro, con riguardo ai capi di imputazione qui al vaglio, ha ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione dell'elevato quantitativo di droga - pari, rispettivamente, a "un kilo e 70 più 500 grammi", un chilogrammo, mezzo chilogrammo per il corrispettivo di seimila euro -: elemento negativo assorbente, ritenuto certamente ostativo alla riqualificazione del fatto in termini di "lieve entità"; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.
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