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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44604/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4e4tAe le conclusioni del PG ulok* G.'L.k..; CL- ••«1/4-. (2"." CL- 42--10 • I o (S,...QQA ( w-btrz.

Ae [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava di "non applicabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcuna misura alternativa alla detenzione", in relazione alla pena di anni due, mesi nove, giorni otto di reclusione di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Cuneo del 9.10.2020 (ricomprendente due condanne per furto tentato, fatti commessi rispettivamente il 16 e il 18 gennaio 2019, e una condanna per furto aggravato commesso il 7.2.2020), rispetto alla quale la predetta era sottoposta agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. peri_ A ragione della decisione, rilevava che non risultava "pervenuta da parte dell'interessata alcuna istanza volta a ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione per l'espiazione della pena suddetta"; aggiungeva che, in ogni caso, non vL ho sussiste ssciat i presupposti per la concessione di alcun beneficio penitenziario in considerazione della accentuata pericolosità della condannata come desumibile dalle emergenze istruttorie.

2. Avverso detta ordinanza, la Mocavero ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], deducendo "violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. con conseguente nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen." e lamentando che l'avviso della fissazione dell'udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza non sarebbe stato notificato al difensore di fiducia (nominato nel verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria in occasione della perquisizione personale e dell'arresto della Mocavero in data 7.2.2020), peraltro, indicato come tale sia nell'ordine di carcerazione che nel successivo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Premesso che l'esame degli atti, imposto dalla natura della doglianza, conferma quanto rappresentato dalla ricorrente, occorre riaffermare il principio secondo cui "l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al Tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase della cognizione" (Cass. Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, Rv. 278467; Cass. Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, Rv. 262306), principio questo applicabile anche al caso, come quello oggetto del presente scrutinio, riguardante l'ipotesi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., che espressamente richiama la disposizione del precedente comma 5.

2. L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza al difensore di fiducia della Mocavero ha determinato una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile (cfr. tra le più recenti, Cass. Sez. 1, n. 19853 del 22/06/2020); negli stessi termini si sono espresse le Sezioni Unite con la pronuncia 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, secondo cui "l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando del difensore è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in quanto anche in quest'ultimo caso risulta leso il diritto ad avere un difensore di sua scelta riconosciuto all'interessato dall'art. 6 CEDU".

3. Conseguentemente l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio, una volta restaurato il contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso, il 3 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/4e4tAe le conclusioni del PG ulok* G.'L.k..; CL- ••«1/4-. (2"." CL- 42--10 • I o (S,...QQA ( w-btrz. Ae [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava di "non applicabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcuna misura alternativa alla detenzione", in relazione alla pena di anni due, mesi nove, giorni otto di reclusione di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Cuneo del 9.10.2020 (ricomprendente due condanne per furto tentato, fatti commessi rispettivamente il 16 e il 18 gennaio 2019, e una condanna per furto aggravato commesso il 7.2.2020), rispetto alla quale la predetta era sottoposta agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. peri_ A ragione della decisione, rilevava che non risultava "pervenuta da parte dell'interessata alcuna istanza volta a ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione per l'espiazione della pena suddetta"; aggiungeva che, in ogni caso, non vL ho sussiste ssciat i presupposti per la concessione di alcun beneficio penitenziario in considerazione della accentuata pericolosità della condannata come desumibile dalle emergenze istruttorie. 2. Avverso detta ordinanza, la Mocavero ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], deducendo "violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. con conseguente nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen." e lamentando che l'avviso della fissazione dell'udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza non sarebbe stato notificato al difensore di fiducia (nominato nel verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria in occasione della perquisizione personale e dell'arresto della Mocavero in data 7.2.2020), peraltro, indicato come tale sia nell'ordine di carcerazione che nel successivo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Premesso che l'esame degli atti, imposto dalla natura della doglianza, conferma quanto rappresentato dalla ricorrente, occorre riaffermare il principio secondo cui "l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al Tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase della cognizione" (Cass. Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, Rv. 278467; Cass. Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, Rv. 262306), principio questo applicabile anche al caso, come quello oggetto del presente scrutinio, riguardante l'ipotesi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., che espressamente richiama la disposizione del precedente comma 5. 2. L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza al difensore di fiducia della Mocavero ha determinato una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile (cfr. tra le più recenti, Cass. Sez. 1, n. 19853 del 22/06/2020); negli stessi termini si sono espresse le Sezioni Unite con la pronuncia 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, secondo cui "l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando del difensore è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in quanto anche in quest'ultimo caso risulta leso il diritto ad avere un difensore di sua scelta riconosciuto all'interessato dall'art. 6 CEDU". 3. Conseguentemente l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio, una volta restaurato il contraddittorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso, il 3 nove