CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18529/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2002 avverso la sentenza n. 78/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 20/02/2023 R.G.N. 491/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dalTribunale della stessa sede, ha accertato l’insussistenza del diritto dell’odierno ricorrente,dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con qualifica di macchinista, all’inclusione nellaretribuzione feriale del compenso per l’assenza dalla residenza e dNuemlelaro repgiastrrot ege nevraaler i8a98b3i/2le02 3Numero sezionale 2002/2026dell’indennità di utilizzazione giornaliera professionale.Numero di raccolta generale 18529/20261.1. La Corte territoriale ha a tal proposito osservato che il GiudiceD adtai ppubrbilimcazeio nce u08r/0e6 /2s0i2 6era limitato a verificare la natura e la non occasionalità di tali voci per trarne in viaautomatica la necessaria inclusione nella retribuzione feriale, senza tenere contodell’orientamento della giurisprudenza comunitaria a mente del quale il parametroquantitativo per verificare se le stesse dovessero essere incluse era costituito dallaparagonabilità del livello retributivo e non da una totale coincidenza tra la retribuzione incostanza di servizio e quella nel periodo feriale.1.2. Nel caso concreto, ad avviso della Corte, l’incidenza della IUP e dell’indennità perl’assenza dalla residenza sulla retribuzione era talmente contenuta, in quanto pari a circail 3,37% della stessa, che era da escludere che il loro mancato riconoscimento ai fini delcomputo della retribuzione feriale potesse rilevare in termini dissuasivi al godimento delleferie.2. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui haresistito la società con controricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380bis, comma 1, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. La parte censura la sentenza per i seguenti motivi:-violazione e falsa applicazione dell’art. 7 direttiva 88/2003/CE e dell’art. 31 par. 2della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, riguardo alla retribuzione delle ferie comeinterpretate dalla CGUE, nonché degli artt. 2109, 2243 c.c. e art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003in relazione all’art. 34.8.4.1.dell’accordo di confluenza del 2003 e art. 31 contratti aziendaligruppo FS Italiane 2012 e 2016 e agli effetti dell’art. 1418 c.c.;-violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. permotivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria;-violazione e falsa applicazione art. 7 Direttiva 88/2003/CE e dell’art. 31, par. 2, CEDUriguardo alla retribuzione dei giorni di ferie, come interpretati dalle sentenze CGUE, nonchédell’art. 2109 c.c. anche in relazione all’art. 36 Cost. e art. 10 D.lgs 66/2003, violazione efalsa applicazione dell’art. 72.2. CCNL 2003 e 77.2.4 CCNL Mobilità area attività ferroviariedel 20-7-2012 e 16-12-2016 con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c..Numero registro generale 8983/20231.1. Con il primo motivo, la parte si duole dell’omessa considerazionNeu mdearo spezaiorntaele 2d00e2l/2la02 6Numero di raccolta generale 18529/2026Corte d’appello della nozione europea di retribuzione, in spregio del carattere imperativoData pubblicazione 08/06/2026dell’art. 7 della Direttiva 2003/88 e delle indicazioni della CGUE, rilevando come, nelvalorizzare l’autonomia negoziale delle parti sociali, la sentenza impugnata abbia di fattolegittimato una limitazione discrezionale da parte delle stesse delle voci retributive daconsiderare ai fini del computo della retribuzione feriale, pur in presenza dei requisitidelineati dalla giurisprudenza comunitaria.1.2. Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza per motivazionecontraddittoria e incomprensibile, dunque meramente apparente, evidenziando che da unlato, pur riconoscendo, quale presupposto logico-giuridico, quello della riferibilità allespecifiche mansioni e allo status dei ricorrenti e della non occasionalità delle vociretributive rivendicate ai fini del computo della retribuzione feriale, avrebbe poi di fattoescluso il relativo diritto e, dall’altro, che avrebbe fondato il proprio convincimento anchesulla base di assunti, regole e dati matematici falsamente applicati.1.3. Con il terzo motivo, infine, censura la sentenza per avere motivato l’esclusionedell’indennità per assenza dalla residenza dando rilevanza alla natura meramenteaccessoria e non strettamente retributiva della stessa, attraverso una lettura noncondivisibile della sentenza Williams e, dunque, ponendosi, ancora una volta, in contrastocon la giurisprudenza unionale.2. I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, vertendo, sia puresotto diversi profili e angolazioni, sull’interpretazione dell’art. 7 della Direttiva CE 88/2003operata dai giudici di merito, alla luce della giurisprudenza in materia della Corte diGiustizia dell’Unione europea.3. In linea generale, si condividono le argomentazioni già profusamente esposte daquesta Corte in numerosi precedenti (riferiti ad analogo contenzioso concernente idipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA].), cui si rinvia, anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le molte pronunce, Cass. nn. 15604, 13321, 11760,11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716,19711, 19663, 18160/2023; Cass. 19991, 19992, 25840/2024; Cass. n. 15323/2025; daultimo Cass. 3866/2026).4. Occorre muovere dalla nozione di retribuzione da applicare durante il periodo digodimento delle ferie che, come è stato più volte affermato, subisce l’incisiva influenzadell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisatocome l’espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n.N u1m,e rod reeglilsatro dgeinreeratltei 8v9a83 /n20.2 3Numero sezionale 2002/202688 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essereNumero di raccolta generale 18529/2026mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordDinataa rpuiabb lica(zCioanes 0s8./0 6/n20.2 618160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06,Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,Cass. n. 20216/2022).5. Tale indirizzo giurisprudenziale si ispira a principi volti tendenzialmente adassicurare al lavoratore in ferie, a livello retributivo, una situazione sostanzialmenteequiparabile a quella ordinaria, di cui lo stesso beneficia nei periodi di lavoro, sul rilievoche una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratoredall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.CGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-155/10, Williams; CGUE 13.12.2018, C385/17, [OSCURATO:PERSONA]).6. In questo senso, nelle pronunce indicate si è precisato che qualsiasi incentivo osollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibilecon gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori ilbeneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza(cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).7. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo digodimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per comeinterpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponein rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo statuspersonale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).8. Sul piano della rilevanza da riconoscere alle pronunce della Corte di Giustizia UEnell’ambito dell’ordinamento nazionale, va poi rilevato che, per giurisprudenza consolidatadi questa Corte, le stesse hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionalee che i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corteeuropea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso cheesse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti diapplicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell’Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019,n. 22577/2012).9. Ne discende che, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodoferiale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo el’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga inNumero registro generale 8983/2023rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sNiaum ecroo srerzeiolnaalteo 20 0a2l/2lo02 6Numero di raccolta generale 18529/2026status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., cosìData pubblicazione 08/06/2026come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).10. Tanto premesso in linea generale, si osserva che, nella controversia in esame,vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l’indennitàper assenza dalla residenza, voci in relazione alle quali questa Corte si è anche di recentepronunciata (Cass. n. 3866/2026).11. Quanto alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, se ne èaffermato il collegamento funzionale con le mansioni tipiche, con conseguente dirittoall’inclusione in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cuierogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, èpotenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuativitàdell’erogazione nel corso dell’anno e dell’incidenza sul trattamento economico mensile (cfr.Cass. n. 14089/2024).12. Quanto all’indennità per assenza dalla residenza, in quanto voce diretta acompensare il disagio dell’attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avereun luogo fisso di lavoro, è stata anch’essa già ritenuta da questa Corte come voce daincludere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che avevacome parte datoriale la società Trenord (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431,1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). Lacorresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegataalle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagiodell’attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall’essere continuamentein movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.13. Tanto premesso, nell’interpretazione delle norme collettive che regolano gli istitutidi cui è stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale è pur sempre necessario tenereconto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare uncompenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suodiritto di fruire effettivamente del riposo annuale.Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono laretribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo taluneindennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale oaziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compenNsumaerreo resgipsteroc giefniecrai led 8i9s83a/2g0i2 3Numero sezionale 2002/2026derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.Numero di raccolta generale 18529/202614. Va allora rilevato come la sentenza impugnata non si è discostaDtaata dpuab blticaalziio nper 0i8n/0c6i/2p0i2 6giuridici regolatori della materia, né ha revocato in dubbio la correttezzadell’interpretazione propugnata da parte ricorrente in ordine alla pertinenza dei compensirelativi alle indennità rivendicate rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita edello status professionale, né infine ha ignorato l’efficacia vincolante e diretta dellesentenze della CGUE per i giudici nazionali.15. A differenza di quanto è stato accertato in precedenti favorevoli ai lavoratori, alcunidei quali richiamati, in cui venivano in rilievo una pluralità di voci che, nel loro complesso,ove non incluse nella retribuzione feriale, determinavano l’effetto dissuasivo alla fruizionedelle ferie, la Corte d’appello, con accertamento di merito privo di errori logici o giuridicie quindi in questa sede insindacabile, nel caso di specie rilevava come l’incidenza dellaparte variabile della IUP e della indennità per la assenza dalla residenza non costituisseuna significativa componente della retribuzione incidendo del solo 3,37% sul trattamentoeconomico spettante, misura talmente contenuta che era da escludere qualsivoglia effettodeterrente sulla fruizione delle ferie. Quanto al giudizio di comparazione, la Corte ha poichiarito di condividere la censura della società appellante in ordine alla necessità che lavalutazione di equiparabilità andasse effettuata avuto riguardo a orizzonti temporaliomogenei, per cui essendo rivendicata dalla parte la differenza feriale su base annuale iltermine di comparazione non poteva essere rappresentato dalla retribuzione ordinariacorrisposta mensilmente.16. Tale essendo la ratio decidendi della pronuncia, incentrata sull’esito negativo delgiudizio di dissuasività in concreto della mancata inclusione di queste due sole voci – partevariabile della IUP e compenso per assenza dalla residenza - nella retribuzione corrispostaal ricorrente nel periodo di godimento delle ferie, sono irrilevanti le ulteriori questioniagitate dal ricorrente in quanto prive di incidenza sul ragionamento decisorio.17. Il ricorso va in conclusione respinto.18. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue il criterio dellasoccombenza, con liquidazione come in dispositivo.19. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass., S.U. n. 4315/2020).Numero registro generale 8983/2023Numero sezionale 2002/2026Numero di raccolta generale 18529/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]