CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, Sezione riesame, con ordinanza del 21 luglio 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 30 luglio 2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3 T.U. stup. - capo 41 dal novembre del 2018 e in permanenza; esclusa l'aggravante dell'art. 416 bis 1, cod. pen. -; ai capi 43, 48, 49, 50, 51, 52 53, e 54 art. 81, 110 cod. pen. e 73, T. U. stup. reati commessi il 17 gennaio 2019, 17 febbraio 2019, 18 febbraio 2019, 21 marzo 2019, 26 marzo 2019 e il 10 febbraio 2019. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 74 T.U. stup. e 273 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione del ricorrente all'associazione. L'ordinanza impugnata sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo dell'art. 74, T.U. stup. è affetta da grave carenza della motivazione, con l'applicazione erronea e parziale dei principi giurisprudenziali in materia. Il ricorrente aveva solo singoli affari illeciti di acquisto di stupefacente con l'associazione in questione. Egli aveva rapporti stabili solo con [OSCURATO:PERSONA] che non partecipava ai guadagni ottenuti dal ricorrente nella piazza di spaccio di Trapani. Le intercettazioni richiamate non risultano sufficienti per affermare il quadro dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione. I rapporti commerciali illeciti erano del tutto scollegati dal contesto associativo; i contatti per i pagamenti e per richiedere stupefacente di buona qualità non possono far configurare il i vincolo associativo. In modo apodittico il Tribunale del riesame fa discendere il vincolo associativo dalla circostanza che il ricorrente gestisse la piazza di spaccio in Trapani; [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fatto carico di rimborsare al ricorrente le perdite subite da un sequestro della P.G. dì un carico di droga destinata a [OSCURATO:PERSONA]. Ma questo risulta illogico e contraddittorio, e comunque non è idoneo a provare il vincolo associativo. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mancano gli elementi costitutivi della sua partecipazione all'associazione, l'affectio societatis, la stabilità e permanenza del vincolo associativo. 2. 3. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e 74, primo comma, T.U. stup.); vizio della motivazione relativamente al ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore del ricorrente. Con motivazione illogica il tribunale, dopo aver richiamato una conversazione ambientale del 14 gennaio 2019, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] precisava a tale Marcenò che 13.000,00 € li aveva messi Ferrara, da questa intercettazione apoditticamente ha ricavato il ruolo di finanziatore del ricorrente. L'acquisto dello stupefacente non era per l'associazione ma per sé. Nessun finanziamento sussiste, pertanto, nei confronti dell'associazione. Lo stesso Tribunale, inoltre, non ha mai sostenuto che l'odierno ricorrente gestisse la piazza di spaccio di Trapani per conto del sodalizio criminale. 2. 3. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. con riferimento ai capi 48, 52 e 53 dell'imputazione). Vizio della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati ai capi di imputazione 48, 52 e 53 dell'imputazione. L'ordinanza in esame risulta illogica in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i reati di acquisto di sostanze stupefacenti contestati nei capi in oggetto. Per i reati di cui al capo 48 dell'imputazione, il Tribunale ha affermato che il "cugino" indicato da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato Ferrara, che avrebbe dovuto ricevere la droga dal corriere [OSCURATO:PERSONA]. L'autovettura del corriere agganciava la cella telefonica di Erice, ove abita il ricorrente. Una cella telefonica copre un raggio di azione di diversi chilometri, tanto da ritenersi apodittico ad incongruente .0. ',111.n., i / 4 i t I 1 4 Ciò° li I l7 il sillogismo del Tribunale del riesame. Il solo termine "cugino" (molto generico e poco specifico per l'individuazione certa del soggetto acquirente) e il fatto che il ricorrente abitava ad Erice non risultano elementi sufficienti per affermare che la partita di droga fosse da consegnare, da parte del corriere, all'odierno ricorrente. Anche per i capi 52 e 53 l'ordinanza impugnata risulta lacunosa. La eL figura del ricorrente era del tutto assente n'elle indagin-ThI fatti contestati nei due capi di imputazione riguardano consegna di droga da parte del corriere Inghilleri al ricorrente e la restituzione della stessa a [OSCURATO:PERSONA], per scarsa qualità, tramite il corriere Sanzone. La droga sequestrata a Sanzone risulta superiore a quella asseritamente consegnata in precedenza (4 kg l'originario peso, mentre al ritorno - della sola merce non consumata - il peso risultava superiore, kg 4,170 di cocaina); da questo consegue, logicamente, che le intercettazioni (scarne) analizzate dal Tribunale del riesame non possono riguardare le due vicende in contestazione e, soprattutto, la partecipazione alle stesse del ricorrente. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sulla partecipazione all'associazione ex art. 74, T.U. stup., non contestando il ricorrente sia la sussistenza dell'associazione e sia i gravi indizi di colpevolezza dei reati ex art. 73 T.U. stup. dei capi 43, 48, 49, 50 e 54), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale, con la conseguente configurabilità del reato associativo ex art, 74 T.U. stup.; il ricorrente gestiva la piazza di spaccio di Trapani e nel ricorso in cassazione non contesta di aver acquistato droga dall'associazione criminale in oggetto. L'ordinanza analizza in maniera esaustiva le numerose intercettazioni che evidenziano indiscutibilmente le attività del ricorrente in favore del sodalizio criminale. L'ordinanza sottolinea che i contatti risultanti dalle intercettazioni evidenziano il ruolo rivestito nell'associazione da Ferrara/che unitamente a Guida sceglieva lo stupefacente da immettere sul mercato; inoltre, dalla conversazione del 14 gennaio 2019 [OSCURATO:PERSONA] comunicava al coimputato [OSCURATO:PERSONA] che la somma di euro 13.000,00 era stata messa da [OSCURATO:PERSONA] al momento del pagamento della fornitura del totale di 15.000,00 euro. Del resto, l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessuna prospettazione di travisamento della prova delle intercettazioni risulta avanzata in modo specifico dal ricorrente. 4. 1. Comunque, poiché il ricorrente contesta solo ed esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, la custodia cautelare sarebbe comunque prevista per i reati di cui all'art. 73, T.U. stup., per i capi non contestati, sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza. Peraltro, si discute di una quantità di stupefacente di tutto rilievo. Anche le contestazioni dei gravi indizi di colpevolezza per i soli capi 48, 52 e 53, risultano generiche ed in fatto. Per il capo 48 l'ordinanza rileva come il ruolo del Ferrara emerge dalle intercettazioni del 20 novembre 2018, nelle quali Guida incaricava il corriere Messina di consegnare al cugino (espressione frequentemente indicata da Guida per indicare il ricorrente) una partita di droga; il corriere caricava il pacco nella sua vettura e dopo agganciava la cella telefonica di Erice per la consegna della sostanza stupefacente. Successivamente, all'esito dell'arresto del corriere, [OSCURATO:PERSONA] organizzava con urgenza un incontro con Ferrara, per il 19 gennaio 2019 a cena, nel corso della quale le intercettazioni evidenziavano inconfutabilmente i rapporti stabili tra i due. Per i capi 52 e 53, l'ordinanza adeguatamente motiva sui gravi indizi di colpevolezza, evidenziando come il carico della droga fosse destinato a Ferrara, in quanto sarebbe incomprensibile, se così non fosse, il suo fattivo successivo interesse per il recupero della droga da restituire ai fornitori laziali a seguito delle rimostranze dei suoi pusher sulla scarsa qualità della sostanza. 4. 2. Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le complete e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata. 5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, e l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro. 5. 1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in