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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03951/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30527/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA TOSCANA n. 379/07/19depositata il 04/03/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 379/07/19 del 04/03/2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), decidendo in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 18788 del 31/01/2017, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 71/01/08 della Commissione tributaria provinciale di Prato (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (di seguito RS) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2004. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Ufficio aveva recuperato l’IVA richiesta a rimborso nell’anno 2004 e quella portata a nuovo, per il complessivo importo di euro 605.446,00. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) non vi era prova della sussistenza del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2002, non avendo la società contribuente prodotto la relativa documentazione; b) la circostanza che l’anno 2002 fosse stato oggetto di condono non era rilevante in quanto «il condono sana[va] il debito tributario ma non il credito che [poteva] essere sempre rettificato».

2. RS impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine ai motivi di impugnazione proposti con il ricorso introduttivo e riproposti nel procedimento riassunto.

In particolare, la ricorrente si duoledella omessa pronuncia in ordine: i) all’assenza di motivazione dell’atto impositivo e alla mancata indicazione delle norme di legge in base alle quali l’atto è stato emesso; ii) all’erronea individuazione dell’anno eventualmente da accertare (2002 e non 2004). 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass.

S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013). 1.3.Orbene, nel caso di specie la ricorrente deduce e comprova di avere proposto le sopra descritte doglianze nel ricorso introduttivo del giudizio davanti alla CTP, ma non deduce né comprova di avere riproposto i medesimi rilievi – disattesi dal giudice di primo grado, esplicitamente con riguardo alla censura sub i) ed implicitamente con riferimento alla censura sub ii) – nel giudizio di appello; né la sentenza poi cassata da questa Corte (per quanto è dato capire dalle trascrizioni effettuate) fa riferimento a detti rilievi, che avrebbero dovuto essere oggetto di ricorso incidentale condizionato. 1.4.Ne consegue che i superiori rilievi sono ormai preclusi e la CTR in sede di rinvio correttamente non li ha presi in considerazione. 2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per non avere la sentenza impugnata accolto la contestazione inerente all’illegittimo riferimento dell’accertamento impugnato all’anno 2004 e non all’anno 2002, in cui è sorto il credito disconosciuto. 2.1.Il motivo, che ripropone sotto il profilo della violazione di legge una delle contestazioni già formulate con la prima censura, è inammissibile, essendo la questione della legittimità dell’accertamento con riferimento all’anno 2004 ormai preclusa. 3.Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38 bis del decreto IVA, nonché dell’art.2697 cod. civ., per avere la CTR indebitamente invertito l’onere probatorio circa la sussistenza del credito IVA, fatto gravare integralmente sulla società contribuente e non già sull’Amministrazione finanziaria che lo ha disconosciuto, procedendo al recupero. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto il credito IVA sorto nell’anno 2002 e portato in compensazione nell’anno 2004.

A fronte delle presunzioni di cui all’avviso di accertamento (la cui validità e consistenza attiene alla motivazione del provvedimento impugnato, sulla quale, come si è precedentemente evidenziato, ogni questione è preclusa), l’onere della prova si inverte e viene a gravare sulla società contribuente; con la conseguenza che correttamente il giudice del rinvio fa gravare su RS la prova della mancata documentazione del credito IVA relativo all’anno 2002. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato e la società contribuente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 89.446,00. 4.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30527/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 379/07/19depositata il 04/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 379/07/19 del 04/03/2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), decidendo in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 18788 del 31/01/2017, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 71/01/08 della Commissione tributaria provinciale di Prato (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (di seguito RS) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2004. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Ufficio aveva recuperato l’IVA richiesta a rimborso nell’anno 2004 e quella portata a nuovo, per il complessivo importo di euro 605.446,00. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) non vi era prova della sussistenza del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2002, non avendo la società contribuente prodotto la relativa documentazione; b) la circostanza che l’anno 2002 fosse stato oggetto di condono non era rilevante in quanto «il condono sana[va] il debito tributario ma non il credito che [poteva] essere sempre rettificato». 2. RS impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine ai motivi di impugnazione proposti con il ricorso introduttivo e riproposti nel procedimento riassunto. In particolare, la ricorrente si duoledella omessa pronuncia in ordine: i) all’assenza di motivazione dell’atto impositivo e alla mancata indicazione delle norme di legge in base alle quali l’atto è stato emesso; ii) all’erronea individuazione dell’anno eventualmente da accertare (2002 e non 2004). 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013). 1.3.Orbene, nel caso di specie la ricorrente deduce e comprova di avere proposto le sopra descritte doglianze nel ricorso introduttivo del giudizio davanti alla CTP, ma non deduce né comprova di avere riproposto i medesimi rilievi – disattesi dal giudice di primo grado, esplicitamente con riguardo alla censura sub i) ed implicitamente con riferimento alla censura sub ii) – nel giudizio di appello; né la sentenza poi cassata da questa Corte (per quanto è dato capire dalle trascrizioni effettuate) fa riferimento a detti rilievi, che avrebbero dovuto essere oggetto di ricorso incidentale condizionato. 1.4.Ne consegue che i superiori rilievi sono ormai preclusi e la CTR in sede di rinvio correttamente non li ha presi in considerazione. 2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per non avere la sentenza impugnata accolto la contestazione inerente all’illegittimo riferimento dell’accertamento impugnato all’anno 2004 e non all’anno 2002, in cui è sorto il credito disconosciuto. 2.1.Il motivo, che ripropone sotto il profilo della violazione di legge una delle contestazioni già formulate con la prima censura, è inammissibile, essendo la questione della legittimità dell’accertamento con riferimento all’anno 2004 ormai preclusa. 3.Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38 bis del decreto IVA, nonché dell’art.2697 cod. civ., per avere la CTR indebitamente invertito l’onere probatorio circa la sussistenza del credito IVA, fatto gravare integralmente sulla società contribuente e non già sull’Amministrazione finanziaria che lo ha disconosciuto, procedendo al recupero. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto il credito IVA sorto nell’anno 2002 e portato in compensazione nell’anno 2004. A fronte delle presunzioni di cui all’avviso di accertamento (la cui validità e consistenza attiene alla motivazione del provvedimento impugnato, sulla quale, come si è precedentemente evidenziato, ogni questione è preclusa), l’onere della prova si inverte e viene a gravare sulla società contribuente; con la conseguenza che correttamente il giudice del rinvio fa gravare su RS la prova della mancata documentazione del credito IVA relativo all’anno 2002. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato e la società contribuente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 89.446,00. 4.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del co
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