Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 31377/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in premessa indicata, la Corte di appello di Torino harespinto la richiesta di revoca della misura coercitiva della custodia in carcereapplicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente della stessa Corte in data 2 febbraio 2026,ovvero, in subordine, la sostituzione della stessa con la misura meno afflittivadegli arresti domiciliari, in relazione alla domanda di estradizione passivaavanzata dalla Repubblica di Albania.2.

Ha proposto ricorso l’estradando, in cui sono articolati, a sostanziare unmotivo formalmente unico, le seguenti doglianze:- carenza dei requisiti di cui all'art. 715, comma 2, lett. a) e lett. b), cod.proc. pen., per non avere lo Stato albanese fornito la descrizione dei fatti, néindicato la pena prevista per il reato contestato nell’ordinamento straniero,nonché per l’erronea qualificazione giuridica del fatto, avuto riguardo alla duratadelle lesioni;- assenza del requisito del pericolo di fuga, posto che il soggetto è radicatosul territorio italiano, ove vivono da tempo suoi congiunti, e per esser venuto inItalia su domanda di ospitalità presentata nell'ottobre 2025 dalla moglie dello ziodi lui.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.2.

Con atto depositato telematicamente in data 27 maggio 2025 presso laCorte di appello - ma tardivamente trasmesso a questo Ufficio da parte dellaCancelleria - era formulata dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte deldifensore dell’estradando, munito di procura speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Leggiero, con contestuale revoca della opposizione al consenso alla estradizioneda parte dell'interessato.3.

La dichiarazione abdicativa, quale atto formale, irrevocabile erecettizio,è stata, dunque, ritualmente effettuata dal difensore nelle formepreviste dall’art. 589 cod. proc. pen. (v.

Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.2016, Celso, Rv. 266244 – 01) ed è stata trasmessa per via telematica ai sensidell’art. 111-bis cod. proc. pen.4.

L’epoca della rinuncia esime dal disporre condanna al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in premessa indicata, la Corte di appello di Torino harespinto la richiesta di revoca della misura coercitiva della custodia in carcereapplicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente della stessa Corte in data 2 febbraio 2026,ovvero, in subordine, la sostituzione della stessa con la misura meno afflittivadegli arresti domiciliari, in relazione alla domanda di estradizione passivaavanzata dalla Repubblica di Albania.2. Ha proposto ricorso l’estradando, in cui sono articolati, a sostanziare unmotivo formalmente unico, le seguenti doglianze:- carenza dei requisiti di cui all'art. 715, comma 2, lett. a) e lett. b), cod.proc. pen., per non avere lo Stato albanese fornito la descrizione dei fatti, néindicato la pena prevista per il reato contestato nell’ordinamento straniero,nonché per l’erronea qualificazione giuridica del fatto, avuto riguardo alla duratadelle lesioni;- assenza del requisito del pericolo di fuga, posto che il soggetto è radicatosul territorio italiano, ove vivono da tempo suoi congiunti, e per esser venuto inItalia su domanda di ospitalità presentata nell'ottobre 2025 dalla moglie dello ziodi lui.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.2. Con atto depositato telematicamente in data 27 maggio 2025 presso laCorte di appello - ma tardivamente trasmesso a questo Ufficio da parte dellaCancelleria - era formulata dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte deldifensore dell’estradando, munito di procura speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Leggiero, con contestuale revoca della opposizione al consenso alla estradizioneda parte dell'interessato.3. La dichiarazione abdicativa, quale atto formale, irrevocabile erecettizio,è stata, dunque, ritualmente effettuata dal difensore nelle formepreviste dall’art. 589 cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.2016, Celso, Rv. 266244 – 01) ed è stata trasmessa per via telematica ai sensidell’art. 111-bis cod. proc. pen.4. L’epoca della rinuncia esime dal disporre condanna al pagamento dellespese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris