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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 03202/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 4541/2025 depositata il 20/2/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. 1) Visto il provvedimento 4/3/2025 della Presidente [OSCURATO:PERSONA] della prima sezione civile della Corte di Cassazione, secondo il quale: “Vista l’Ordinanza n. sez. 3959/2024, Racc.

Gen. 4541/2025 pubblicata il 20/2/2025, che ha definito il Ricorso R.G. 3883/2024, sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella C.C. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rilevato che, nella suddetta Ordinanza, il procedimento svoltosi innanzi al Tribunale civile di Napoli che ha sollevato il conflitto di competenza, è stato per errore materiale indicato erroneamente col numero di ruolo RG 24696/2022 anziché con quello corretto 24694/2022; che pertanto la dicitura “procedimento iscritto al n. 24696/2022 RG di quell'Ufficio” va corretta con la dicitura “procedimento iscritto al n. 24694/2022 di quell'Ufficio”; ritenuta, appunto, la sussistenza dell’errore materiale su indicato; P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’Ordinanza n. sez. 3959/2024, Racc.

Gen. 4541/2025, pubblicata il 20/2/2025, che ha definito il Ricorso R.G. 3883/2024, sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella C.C. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia coretto sostituendo alla dicitura “procedimento iscritto al n. 24696/2022 RG di quell'Ufficio”, la dicitura “procedimento iscritto al n. 24694/2022 di quell'Ufficio”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 4541/2025 depositata il 20/2/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. 1) Visto il provvedimento 4/3/2025 della Presidente [OSCURATO:PERSONA] della prima sezione civile della Corte di Cassazione, secondo il quale: “Vista l’Ordinanza n. sez. 3959/2024, Racc. Gen. 4541/2025 pubblicata il 20/2/2025, che ha definito il Ricorso R.G. 3883/2024, sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella C.C. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rilevato che, nella suddetta Ordinanza, il procedimento svoltosi innanzi al Tribunale civile di Napoli che ha sollevato il conflitto di competenza, è stato per errore materiale indicato erroneamente col numero di ruolo RG 24696/2022 anziché con quello corretto 24694/2022; che pertanto la dicitura “procedimento iscritto al n. 24696/2022 RG di quell'Ufficio” va corretta con la dicitura “procedimento iscritto al n. 24694/2022 di quell'Ufficio”; ritenuta, appunto, la sussistenza dell’errore materiale su indicato; P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’Ordinanza n. sez. 3959/2024, Racc. Gen. 4541/2025, pubblicata il 20/2/2025, che ha definito il Ricorso R.G. 3883/2024, sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella C.C. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia coretto sostituendo alla dicitura “procedimento iscritto al n. 24696/2022 RG di quell'Ufficio”, la dicitura “procedimento iscritto al n. 24694/2022 di quell'Ufficio”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2
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