CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ao- 9401•10 " 41(*()"`N.P". "At4 • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, previo pagamento della somma di euro 50, nonché per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, presso la propria abitazione, grammi 6,40 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultato unitamente a materiale di confezionamento della sostanza. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato sollevando tre motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione con riferimento all'attendibilità della persona offesa, nonché vizio di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 438 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha dato una lettura logica e parziale del compendio probatorio a carico del ricorrente e non ha adeguatamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 438 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto gli elementi valorizzati dalla Corte di appello sono inidonei ad affermare la finalità di cessione a terzi della marijuana. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 438 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, 133, 133-bis, 131-bis, 62-bis, 62 n. 4, e 69 cod. pen., in riferimento all'entità della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha omesso di valutare la personalità dell'imputato, l'assenza di precedenti specifici, nonché il fatto che il Trabucco fosse, nonostante la giovane età, già aduso all'assunzione di cocaina. Non risulta essere di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena l'averne già usufruito nel 1988, posto che, anche se cumulate, le due condanne non superano il limite edittale di cui all'art. 163 cod. pen. La motivazione è altresì illogica e frutto di travisamento laddove stabilisce che non può essere formulata una prognosi positiva in ordine alla possibilità che l'imputato reiteri, in futuro, la consumazione di reati.3. In data 26/10/22, sono pervenute conclusioni scritte a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché si articola in censure manifestamente infondate e del tutto generiche che pedissequamente ripropongono le medesime doglianze, afferenti alla valutazione della prova, già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito. 1.2. È necessario ricordare che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). 2. Con riguardo alla attendibilità della persona offesa - oggetto del primo motivo di ricorso - la Corte di appello ha affermato che la deposizione del Trabucco deve ritenersi sicuramente attendibile. Il predetto, infatti, come emerso dalla deposizione della madre, [OSCURATO:PERSONA], la mattina del 24 marzo 2017, aveva riferito alla stessa di aver assunto della cocaina acquistata dall'imputato. La Corte di merito evidenzia che non vi è alcun elemento tale da indurre a ritenere che la madre abbia in qualche modo condizionato il figlio sul contenuto della dichiarazione, atteso che la donna aveva unicamente insistito perché il figlio, che si trovava in stato confusionale, le dicesse che cosa gli era successo. Si legge, inoltre, nella sentenza impugnata che, in dibattimento, il Trabucco aveva cercato di scagionare l'imputato smentendo, in un primo tempo, quanto aveva dichiarato prima alla madre e poi ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto. Richiamato dal Giudice sulla responsabilità derivante dall'assunzione della qualità di testimone e sulle possibili conseguenze sul piano penale, il Trabucco confermava le precedenti dichiarazioni, ammettendo che il Fasciani gli aveva ceduto una dose di cocaina per la somma di 50 euro. Osserva congruamente la Corte di merito che proprio il tentativo di scagionare l'imputato, soggetto che il Trabucco frequentava nel paese, porta ad escludere alcun intento calunniatorio in capo al testimone. Giova, peraltro, ricordare che la valutazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, quando non sia frutto di affermazioni illogiche o apodittiche ovvero di travisamento dei fatti o delle prove o, infine, della omessa disamina di elementi decisivi per un convincimento diverso, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la valutazione dei Giudici di merito si appalesa logicamente ineccepibile. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso concernente la affermata finalità di cessione della marijuana rinvenuta nell'abitazione del prevenuto. Anche sul punto la sentenza impugnata offre adeguata motivazione, laddove ricorda che, pur trattandosi di un quantitativo esiguo di droga, «non vi è dubbio che fosse destinata, almeno in parte, alla cessione a terzi», atteso che, nell'abitazione del prevenuto, sono stati rinvenuti sei ritagli di cellophane - tagli che, a detta del Giudice, depongono per la destinazione immediata al confezionamento della sostanza stupefacente, rinvenuta nel medesimo ambiente. E ciò, continua la sentenza impugnata, anche in assenza di un bilancino di precisione, «non indispensabile potendo essere le dosi confezionate mediante suddivisione "a vista"». 4. Quanto al terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, occorre ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte di appello offre puntuale motivazione, laddove condivisa la valutazione di congruità della pena irrogata dal primo Giudice rispetto alla gravità oggettiva del fatto, motivatamente esclude: che il fatto possa essere considerato di particolare tenuità, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131- bis; che possa essere riconosciuta l'attenuante di cui all'ad 62, n. 4, cod. pen., osservando che il profitto ricavato e/o ricavabile dalle condotte oggetto di contestazione non è solo quello relativo alla cessione al Trabucco, ma anche quello che, qualora non fosse intervenuto il sequestro, sarebbe stato ricavato dalla cessione delle venticinque dosi di marijuana detenute nell'abitazione dell'imputato. Il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ha trovato ragione, nell'argomentare della Corte di merito, nella circostanza di averne l'imputato già usufruito per una precedente condanna per il reato di furto continuato, cui faceva seguito un'ulteriore condanna, sia pure a pena pecuniaria, evidenziandosi come la reiterazione di plurime condotte delittuose della stessa specie impediscano una prognosi positiva circa l'astensione dell'imputato dalla commissione di reati.Si tratta, come si vede, di motivazione coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice ed a superare perciò lo scrutinio di legittimità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa del