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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 08745/2026

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cefalù avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 15/07/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 04/12/2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione sull’affermazione della penale responsabilità, sul riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto tardivo.

Invero, il giudizio di appello si è svolto nelle forme previste dall'art. 598bis, comma 1, cod. proc. pen.

La sentenza è stata pronunciato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 08/10/2025 entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo.

Il termine per l'impugnazione era di giorni 45 giusto il disposto dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e decorreva, ai sensi del comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine indicato in sentenza per il deposito della motivazione, dunque nel caso in esame dal 13/10/2025.

Il termine per il ricorso è quindi scaduto il 27/11/2025.

Il ricorso per cassazione è stato invece depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dunque oltre il suddetto termine.

Non può, peraltro, trovare applicazione nel caso in esame l'aumento del termine per l'impugnazione di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza; ciò in quanto in primo grado si è proceduto con rito abbreviato il ché esclude, per il disposto dell'art. 420, comma 2-tercod. proc. pen., che l'imputato possa essere considerato assente in questo procedimento.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cefalù avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 15/07/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 04/12/2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione sull’affermazione della penale responsabilità, sul riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto tardivo. Invero, il giudizio di appello si è svolto nelle forme previste dall'art. 598bis, comma 1, cod. proc. pen. La sentenza è stata pronunciato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 08/10/2025 entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo. Il termine per l'impugnazione era di giorni 45 giusto il disposto dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e decorreva, ai sensi del comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine indicato in sentenza per il deposito della motivazione, dunque nel caso in esame dal 13/10/2025. Il termine per il ricorso è quindi scaduto il 27/11/2025. Il ricorso per cassazione è stato invece depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dunque oltre il suddetto termine. Non può, peraltro, trovare applicazione nel caso in esame l'aumento del termine per l'impugnazione di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza; ciò in quanto in primo grado si è proceduto con rito abbreviato il ché esclude, per il disposto dell'art. 420, comma 2-tercod. proc. pen., che l'imputato possa essere considerato assente in questo procedimento. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026