CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14943/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GHANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 9 gennaio 2009 con cui, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata — unitamente ad altri coimputati - alla Pena di anni ventuno e mesi sei di reclusione, in ordine ai reati di cui agli artt.: 74, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo A); 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo B). 1.1. I giudici di merito hanno desunto la penale responsabilità dell'imputata dalle risultanze di una complessa attività di indagine, coinvolgente numerosi soggetti svolgenti, in una ben organizzata struttura associativa, un illecito traffico, nella provincia di Brescia, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (soprattutto cocaina) proveniente dal Ghana. In particolar modo, era stata desunta la colpevolezza della Opoku dalle testimonianze rese dagli agenti operanti, dall'esame di un imputato in un procedimento connesso, nonché dai contenuti delle annotazioni di servizio, dei brogliacci e dei verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate, acquisiti sull'accordo delle parti. E' stato, soprattutto, accertato il ruolo di promotore, organizzatore e direttore dell'associazione ricoperto dall'imputata, avente il compito di provvedere all'acquisto dello stupefacente da vari fornitori, alcuni dei quali residenti in Ghana, con organizzazione dell'importazione in Italia mediante corrieri, per poi gestire la successiva fase di vendita della droga all'ingrosso. Dalle emergenze processuali è risultata, inoltre, comprovata l'avvenuta integrazione dei reati-fine contestati nel capo B di imputazione, essendo stata accertata l'effettuazione di singole condotte di acquisto, ricezione, importazione, detenzione a fine di spaccio e vendita di diversificati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 491, commi 1 e 2, e 525, comma 2, cod proc. pen. Rileva il difensore di non aver mai prestato il consenso all'acquisizione delle trascrizioni o dei brogliacci delle conversazioni intercettate, da cui è stata desunta la penale responsabilità dell'imputata.Nel corso della prima udienza dibattimentale del 2 aprile 2017, infatti, era stata eccepita, nel corso delle questioni preliminari, l'assenza di consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei brogliacci e delle trascrizioni inerenti alle intercettazioni telefoniche, nonché delle note riassuntive di polizia giudiziaria datate 25 maggio 2001, 8 giugno 2002 e 11 giugno 2002. Avrebbe, conseguentemente, errato la Corte di appello nell'affermare che nessuna difesa aveva manifestato un dissenso espresso, poi omettendo di riproporre tale questione nella successiva udienza del 11 giugno 2017 - in fase di rinnovazione delle richieste istruttorie a seguito dell'intervenuto mutamento della composizione del Collegio -. A dire della ricorrente, infatti, la carenza di un manifesto dissenso non sarebbe interpretabile come espressione di un tacito consenso all'acquisizione delle conversazioni intercettate, che, in ragione della loro rilevanza, pur sempre necessitano di un consenso espresso in modo positivo e non equivoco. In occasione dell'udienza del 11 giugno 2017, inoltre, era stata negata alle parti la possibilità di riformulare le questioni preliminari, in palese violazione di quanto disposto dalla norma dell'art. 525 cod. proc. pen. Con la seconda censura la ricorrente ha lamentato erronea applicazione della legge penale ovvero mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A dire della Okoku, infatti, dalle emergenze processuali, ed in particolare dalle conversazioni captate, non risulterebbero elementi tali da consentire di desumere la ricorrenza di uno stabile coordinamento, ed anzi di un'associazione, tra i soggetti imputati, altresì non evincendosi quale ruolo sarebbe stato, effettivamente, ricoperto in essa da parte dell'imputata. Lei avrebbe agito sempre in modo autonomo, sia nel gestire le relazioni con i fornitori esteri che nel regolare i rapporti con i clienti italiani. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Del tutto priva di pregio è, in primo luogo, la doglianza con cui la ricorrente ha dedotto di non avere mai prestato il consenso all'acquisizione delle trascrizioni e dei brogliacci delle conversazioni intercettate, che non sarebbero, pertanto, utilizzabili nel presente giudizio. In tal maniera, tuttavia, la Opoku appare essersi limitata a ribadire una censura rispetto alla quale la sentenza di secondo grado ha già avuto modo di esplicare, con motivazione logica e congrua, nonché conforme alle emergenze processuali, come l'assenza di tale consenso fosse da considerarsi, invece, del tutto insussistente. La Corte territoriale, infatti, ha dettagliatamente esplicato come, alla stregua di quanto evincibile dalla lettura del verbale di udienza del 2 aprile 2007, il difensore della Opoku non avesse espresso nessuna eccezione in proposito, ma si fosse limitato ad associarsi alle istanze formulate da altro difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) che, nella specie, aveva richiesto l'espunzione dal fascicolo per il dibattimento di un verbale di interrogatorio, della comunicazione di notizia di reato dell'Il giugno 2002 e delle annotazioni di P.G. del 25 maggio 2001 e dell'8 giugno 2002, ma non già della nota riassuntiva e dei brogliacci contenuti in un diverso faldone denominato "intercettazioni", «su cui il consenso all'inserimento nel fascicolo per il dibattimento non è mai stato revocato né contestato. Nella trascrizione stenotipica, infatti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] motiva la richiesta di esclusione degli atti sulla base del fatto che non sarebbero compresi nella nota riassuntiva, implicitamente confermando di aver dato il consenso all'inclusione nel fascicolo del dibattimento della nota riassuntiva, oltre che dei brogliacci». I giudici di secondo grado, altresì, hanno chiarito come, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai negato di aver prestato il consenso all'inserimento dei brogliacci e della nota riassuntiva nel fascicolo per il dibattimento, ma si fosse limitato ad affermare di non ricordarsi di aver prestato il consenso. Orbene, a fronte della inequivoca chiarezza dell'argomentazione resa, le doglianze espresse dalla difesa appaiono del tutto inconferenti ed irrilevanti, e comunque incapaci di confrontarsi adeguatamente con essa, rendendo così inammissibile il dedotto motivo di ricorso. 3. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riferimento alla seconda censura, con cui la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la sussistenza di un vincolo associativo, di rilievo ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nel cui ambito riconoscerle, in modo improprio e confuso, un ruolo di spicco quale promotore, organizzatore e direttore del sodalizio criminoso. Trattasi, all'evidenza, di doglianza versata in fatto, e perciò riguardante aspetti esclusivamente di merito. • Dietro l'apparente prospettazione del vizio di motivazione, infatti, la difesa pone questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda ed alla interpretazione delle prove raccolte, il cui ambito valutativo non può, come noto, formare oggetto di rivisitazione in sede di legittimità. E' d'uopo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr., in proposito, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01 - per la quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento -; nonché, in termini conformi, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 47829 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Tutto ciò considerato, risulta comprovato, allora, che la Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della pronuncia di responsabilità della Okoku, ricostruendo in modo dettagliato le argomentazioni e gli elementi probatori da cui è stata concretamente desunta la sua partecipazione ad un'associazione criminale strutturalmente dedita all'attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in essa ricoprendo il primario ruolo di promotore, organizzatore e direttore. Le deduzioni difensive prospettano, invece, solo un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivisitazione dei fatti riservata al giudice di merito e preclusa a questa Corte di legittimità. 4. In conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s