CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 dicembre 2020
Cassazione n. 38145/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1997 avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato d decreto con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni e sei mesi - e, contestualmente, disposto la confisca di beni (immobili, vetture, denaro, orologi), alcuni dei quali intestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente compagna e figlio del proposto.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del proposto e dei terzi interessati articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art.. 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 per inadeguata e/o insufficiente motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA]; Ciavarella svolgerebbe attività lavorativa e non avrebbe commesso reati dal 2011 al 2019, anno, quest'ultimo, di commissione dell'ultimo episodio criminoso relativo al rinvenimento di due chili di cocaina all'interno della sua abitazione, oltre che di assegni e di denaro contante per circa 24 mila euro. Dunque, si sostiene, il proposto non sarebbe un soggetto che vive, almeno in parte, con proventi dell'attività delittuosa, atteso anche il percorso di reintegrazione e riabilitazione sociale intrapreso. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 24 d. Igs n. 159 del 2011 in relazione alla mancanza di elementi comprovanti la titolarità del proposto dell'immobile sito in Milano in via Gassman 19, acquistato nel 2011; l'immobile in questione, si argomenta, non sarebbe mai stato nella disponibilità di Ciavarella, essendo stato concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e sarebbe stato acquistato sì in contante ma con denaro dei familiari; si aggiunge che: a) vi sarebbe prova del versamento di denaro in contante da parte di Ciavarella ai venditori; b) la somma versata a titolo di caparra, pari ad euro 70.598, sarebbe proveniente da [OSCURATO:PERSONA], soggetto del tutto incensurato. L'ordinanza sarebbe viziata per non aver esaminato né il profilo della disponibilità del bene in capo al proposto, né quello della legittima provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto. Vi sarebbe statouun'illegittinna inversione dell'onere della prova a carico del terzo. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 24 del d. Igs n. 159 del 2011 quanto alla confisca del saldo attivo di 148.850 euro del conto corrente bancario. L'assunto è che su quel conto sarebbero state versate somme la cui provenienza lecita sarebbe incontrovertibilmente provata. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge quanto alla confisca del motoveicolo Tmax intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto alla confisca di un orologio Rolex, il cui valore non sarebbe così sprorzionatamente superiore a quello di una collana d'oro restituita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. "Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare. Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la' ratio decidendi' (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili"(Sez. U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829). In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511) Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Ai fini della confisca di un bene è cioè necessario che il titolare sia un soggetto pericoloso al momento dell'acquisto del bene; in tanto può essere aggredito un determinato bene, in quanto chi l'abbia acquistato sia, al momento dell'acquisto, un soggetto pericoloso. 3. Nel caso di specie emerge dal provvedimento impugnato e dal decreto emesso dal Tribunale che: - [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato soggetto che vive, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose; - al proposto è stata attribuita una pericolosità sociale c.d. generica; - il proposto è stato condannato per reati commessi rispettivamente nel 1993 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti), nel 1998 (rapina, resistenza a pubblico ufficiale), nel 1999 (evasione), nel 2000 (resistenza a pubblico ufficiale), nel 2001 (concorso in furto), nel 2006- 2007 -2008- 2011 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti), nel 2019 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto, come detto, trovato in possesso di kg. 2,4 di cocaina); - al di là degli orologi Rolex, i beni di cui è stata disposta la confisca sono stati rispettivamente acquistati nel 2005 (appartamento Campomarino) nel 2011, (appartamento di Milano in via Gassman), nel 2015- 2016 (autovettura, motoveicolo).. Sulla base di tale quadro di riferimento i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente il requisito della correlazione tra il momento dell'acquisto dei singoli beni ed il periodo di manifestazione della pericolosità sociale generica, atteso che "il collegamento logico tra il fatto presupposto e l'incremento patrimoniale "ingiustificato" deve ritenersi sussistente anche se l'acquisto si realizzi in epoca successiva alla commissione del delitto di arricchimento.., soprattutto quando l'acquisto sia seguito, come nel caso in esame, da una ulteriore sentenza di condanna per reato di profitto" (così il Tribunale a pag. 14) Quanto alla confisca del denaro giacente sul conto corrente bancario, la Corte ha ritenuto che, in presenza "di forti indici di contaminazione del patrimonio e dei beni mobili ... stante l'accertata provenienza illecita di consistenti provviste, non appare possibile effettuare una esatta imputazione di eventuali cespiti di provenienza lecita, stante il procedimento di inquinamento dell'intero portafoglio patrimoniale, alimentato, e quindi arricchito, proprio da fonti reddituali originate da profitti illeciti (così la Corte di appello a pag. 25). 4. Si tratta di un ragionamento viziato. 4.1. Sotto un primo profilo, non è chiaro perché si sia fatto riferimento al periodo giugno 1993 - febbraio 2019 (cfr., pagg. 10 e ss. decreto del Tribunale) al fine di delimitare temporalmente il periodo in cui si sarebbe manifestata la pericolosità sociale generica attribuibile a Ciavarella, non essendo stato indicato nessun fatto unificante i reati commessi nell'arco di circa venti anni, alcuni dei quali posti in essere a distanza di anni dal precedente ed altri non produttivi di profitto. Sotto altro profilo, ove pure si volesse seguire il ragionamento dei Giudici di merito, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, ove„ come nel caso di specie, la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710). Dunque, ove si volesse fare riferimento a tale interpretazione, nel caso di specie non è stato spiegato chiaro perché: - l'immobile acquistato nel 2005, in un momento in cui il proposto era stato condannato per detenzione illecita di sostanza stupefacente nel 1993 e successivamente, ad eccezione di un episodio di furto nel 2001 e di una rapina commessa nel 1998, per reati non produttivi di profitto, sarebbe stato acquistato a distanza di anni con sostanze illecite; - l'immobile acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano sarebbe correlato con la pericolosità sociale del proposto, considerato che: a) in quel momento l'ultima condanna ineriva a fatti commessi almeno tre anni prima; b) l'episodio criminoso del 2011, del quale non è dato sapere alcunchè, era stato commesso solo pochi giorni prima dell'acquisto; c) non è stato spiegato in cosa sarebbero consistiti i fatti criminosi commessi in precedenza, quale sarebbe stata l'entità del profitto da essi ricavato, quale la portata della eventuale accumulazione illecita; d) vi era una serie di allegazioni volte a comprovare la provenienza lecita del denaro utilizzato per la compravendita; - perché per gli acquisti degli altri beni, compiuti nel 2015- 2016, dunque a distanza di anni dall'ultimo episodio criminoso del 2011, sarebbero state impiegate sostanze illecite e perché in quel momento il proposto era ancora socialmente pericoloso, nonostante fossero trascorsi anni dall'ultimo reato commesso (2011);- quale sia stata in concreto l'andamento del conto corrente su cui si è disposta la confisca del denaro, quando quella provvista si sarebbe formata, se ci siano accrediti di somme chiaramente di provenienza lecita. 4.2. Non diversamente, ove pure si voglia prescindere dall'indirizzo giurisprudenziale indicato, secondo altro orientamento di legittimità, in tema di confisca di prevenzione anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità sociale, sarebbe nondimeno legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377). Il parametro della "ragionevolezza temporale", si è evidenziato, non preclude la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre gli acquisti compiuti in un momento successivo a detta perimetrazione ad accumulazioni patrimoniali precedenti, atteso che, a ragionare diversamente, il dato temporale finirebbe per divenire un possibile strumento di elusione della domanda di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ed ad assolvere ad una funzione scriminante. Si tratta di un indirizzo condivisibile, che deve essere esplicitato ulteriormente nella sua portata probatoria. Pur volendo infatti fare riferimento al principio di diritto indicato, è necessario sul piano probatorio che la valenza dei molteplici "indici fattuali" sia tanto maggiore sotto il profilo dimostrativo, quanto maggiore è il lasso di tempo che intercorre tra il momento dell'acquisto del bene e la data finale del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto. Rispetto all'acquisto di un bene compiuto immediatamente dopo la delimitazione temporale della pericolosità sociale, la possibilità di ritenere, in assenza di elementi concreti di valenza dimostrativa opposta, che detto bene sia stato acquisito con il reimpiego diretto della illecita accumulazione di ricchezza pregressa ha una ragionevolezza logica persuasiva. Tuttavia, la confiscabilità di un bene acquistato a distanza di un tempo - anche considerevole- dal momento di cessazione della manifestazione della pericolosità sociale è subordinata alla presenza di elementi specifici che riconducano in maniera rigorosa ed univoca l'acquisto in questione al reimpiego diretto di capitali illecitamente accumulati in precedenza. Se il meccanismo di ablazione patrimoniale fosse fondato su meri accertamenti empirici, fondati su un sorta di effetto di trascinamento inerte - derivante dalla presunzione di illecita accumulazione pregressa- la pericolosità sociale cesserebbe di fungere da recinto temporale della confisca. Rispetto all'acquisto di un bene compiuto a distanza anche considerevole di tempo dalla manifestazione della pericolosità sociale, ciò che deve essere accertato è dunque la impossibilità oggettiva di giustificare quell'acquisto con i redditi percepiti successivamente; occorre dimostrare che il bene sia stato acquistato attraverso il reimpiego della sostanze in precedenza accumulate (Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 280667; Sez. 1, n. 12329 del 14/02/2020, Turali, Rv. 278700; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Cammarata, Rv. 278328; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377). 4.3. Nel caso di specie, la Corte, che ha disposto la confisca di beni acquistati nell'ambito di un periodo di circa venti anni in cui si sarebbe manifestata la pericolosità sociale del proposto, non ha affatto chiarito con la necessaria specificità né quale fosse l'esatta consistenza patrimoniale del proposto al momento in cui il singolo bene è stato acquistato, né perché l'acquisto di quei beni, anche per la consistenza dell'esborso economico ad esso collegato, non potrebbe essere stato compiuto con capitali diversi da quelli illecitamente accumulati, né, ancora, come detto, che tipo di profitto, avrebbe ricavato il ricorrente, sul piano qualitativo e quantitativo, dai reati commessi nel periodo in cui sarebbe stato socialmente pericoloso (la Corte non ha nemmeno chiarito i fatti posti a fondamento delle precedenti condanne). 5. Il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame. La Corte di appello di Milano, applicando i principi indicati, delimiterà con precisione il periodo in cui si sarebbe manifestata la pericolosità sociale del proposto e verificherà se ed in che misura i beni furono acquistati in correlazione alla manifestazione della pericolosità sociale ovvero con il diretto ed immediato reimpiego dei capitali che il proposto accumulò nel