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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20268/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso • [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Caltagirone aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in seguito alla incolpazione provvisoria di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (illecita detenzione di Kg.4, 135 di marijuana, kg.., 365 di cocaina e 665 gr. hashish, divise in buste e panetti).

2. A motivo del ricorso prospetta vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza nonchè alla ritenuta esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c). [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto a seguito di perquisizione domiciliare nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], presso la quale si trovava per consumare la cena: in proposito, evidenzia il ricorrente che il Tribunale aveva apoditticamente escluso la rilevanza del fatto che egli si trovasse del tutto casualmente in casa dell'Auteri, nel corso di una occasione conviviale.

Deduce la totale assenza di contatti con i soggetti che avevano consegnato la droga all'Auteri; che le buste contenenti lo stupefacente erano sigillate e non era possibile avvedersi di quanto era custodito al loro interno; che la fattispecie avrebbe dovuto inquadrarsi nella mera connivenza non punibile, stante l'assenza di qualsivoglia contributo causale alla realizzazione dell'illecito.

Lamenta inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.

2. Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, sent. n. 2146 del 25/5/95, Tontoli ed altro, Rv. 201840).

3. La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Rv. 237012; Sez. 4, sent. N. 26992 del--- 2013, Rv.255460; Sez. 2, sent.n.27866 del 17.6.2019, Rv 276946).

4. Delineato nei superiori termini l'orizzonte dello scrutinio di legittimità nell'ambito dei procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, risulta immune dalle denunciate aporie di ordine logico e del tutto coerente rispetto all'acquisito compendio indiziario.

In particolare, il Tribunale, nel decidere la richiesta di riesame dell'indagato, ha dapprima ricordato il particolare contesto dei fatti, rilevando che la Guardia di Finanza aveva proceduto ad una perquisizione domiciliare a casa di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver visto uscire dal cancello dell'abitazione una vettura sospetta.

I giudici del Riesame hanno poi sottolineato la circostanza emergente dal verbale degli agenti di [OSCURATO:PERSONA] che avevano eseguito la perquisizione, secondo cui, all'arrivo dei militari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intenti a maneggiare sul bancone della cucina due panetti di cocaina (l'Auteri) e una busta di marjivana (il Vaccaro).

Da tale incontestabili elementi di fatto i giudici del riesame hanno dedotto, con ragionamento immune da vizi logici, che i due indagati stessero accingendosi al provvedere alla sistemazione della sostanza ricevuta, che era stata appena consegnata all'Auteri.

Ha infatti evidenziato il Tribunale che doveva considerarsi del tutto improbabile un invito conviviale a soggetti estranei e inconsapevoli proprio il giorno in cui la droga doveva essere consegnata, aggiungendo,a1 riguardo, che il Vaccaro non era certo soggetto estraneo all'ambiente del traffico di stupefacenti, in quanto gravato da un precedente specifico e da procedimenti pendenti a suo carico.

Dal complesso degli elementi sopra evidenziati il Tribunale del Riesame ha dunque coerentemente tratto la conclusione della certa gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente.

Va rammentata, al riguardo, la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez.

U, n.36267 del 30/05/2006 Rv. 234598).

5. Quanto al secondo motivo, va premesso che il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, PM in Proc.

Pincheira, Rv. 243464; sez. 2, sent. n. 51843 del 16 ottobre 2013, Rv.258070).

Va poi ricordato che tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, se riferiti a casi simili (Sez. 1, Sentenza n. 51030 del 06/06/2017,Rv. 271405;Sez. 2, Sentenza n. 7045 d el 12/11/2013 Rv. 258786).

6. Orbene, in punto di esigenze cautelari lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente considerato un precedente assai risalente nel tempo nonchè aveva erroneamente rimarcato lo stato di disoccupazione del Vaccaro che invece, quale bracciante agricolo, esercitava un lavoro stagionale.

Le considerazioni di cui al ricorso non sono idoneee a scalfire le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, pienamente conformi ai principi richiamati, posto che la sussistenza di un precedente penale specifico nonché dei procedimenti giudiziari pendenti avvalora la prognosi negativa correttamente valutata dai giudici di merito.

7. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Manda alla Cancelleria per gli adempimento di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Caltagirone aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in seguito alla incolpazione provvisoria di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (illecita detenzione di Kg.4, 135 di marijuana, kg.., 365 di cocaina e 665 gr. hashish, divise in buste e panetti). 2. A motivo del ricorso prospetta vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza nonchè alla ritenuta esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c). [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto a seguito di perquisizione domiciliare nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], presso la quale si trovava per consumare la cena: in proposito, evidenzia il ricorrente che il Tribunale aveva apoditticamente escluso la rilevanza del fatto che egli si trovasse del tutto casualmente in casa dell'Auteri, nel corso di una occasione conviviale. Deduce la totale assenza di contatti con i soggetti che avevano consegnato la droga all'Auteri; che le buste contenenti lo stupefacente erano sigillate e non era possibile avvedersi di quanto era custodito al loro interno; che la fattispecie avrebbe dovuto inquadrarsi nella mera connivenza non punibile, stante l'assenza di qualsivoglia contributo causale alla realizzazione dell'illecito. Lamenta inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. 2. Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, sent. n. 2146 del 25/5/95, Tontoli ed altro, Rv. 201840). 3. La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Rv. 237012; Sez. 4, sent. N. 26992 del--- 2013, Rv.255460; Sez. 2, sent.n.27866 del 17.6.2019, Rv 276946). 4. Delineato nei superiori termini l'orizzonte dello scrutinio di legittimità nell'ambito dei procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, risulta immune dalle denunciate aporie di ordine logico e del tutto coerente rispetto all'acquisito compendio indiziario. In particolare, il Tribunale, nel decidere la richiesta di riesame dell'indagato, ha dapprima ricordato il particolare contesto dei fatti, rilevando che la Guardia di Finanza aveva proceduto ad una perquisizione domiciliare a casa di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver visto uscire dal cancello dell'abitazione una vettura sospetta. I giudici del Riesame hanno poi sottolineato la circostanza emergente dal verbale degli agenti di [OSCURATO:PERSONA] che avevano eseguito la perquisizione, secondo cui, all'arrivo dei militari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intenti a maneggiare sul bancone della cucina due panetti di cocaina (l'Auteri) e una busta di marjivana (il Vaccaro). Da tale incontestabili elementi di fatto i giudici del riesame hanno dedotto, con ragionamento immune da vizi logici, che i due indagati stessero accingendosi al provvedere alla sistemazione della sostanza ricevuta, che era stata appena consegnata all'Auteri. Ha infatti evidenziato il Tribunale che doveva considerarsi del tutto improbabile un invito conviviale a soggetti estranei e inconsapevoli proprio il giorno in cui la droga doveva essere consegnata, aggiungendo,a1 riguardo, che il Vaccaro non era certo soggetto estraneo all'ambiente del traffico di stupefacenti, in quanto gravato da un precedente specifico e da procedimenti pendenti a suo carico. Dal complesso degli elementi sopra evidenziati il Tribunale del Riesame ha dunque coerentemente tratto la conclusione della certa gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. Va rammentata, al riguardo, la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n.36267 del 30/05/2006 Rv. 234598). 5. Quanto al secondo motivo, va premesso che il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, PM in Proc. Pincheira, Rv. 243464; sez. 2, sent. n. 51843 del 16 ottobre 2013, Rv.258070). Va poi ricordato che tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, se riferiti a casi simili (Sez. 1, Sentenza n. 51030 del 06/06/2017,Rv. 271405;Sez. 2, Sentenza n. 7045 d el 12/11/2013 Rv. 258786). 6. Orbene, in punto di esigenze cautelari lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente considerato un precedente assai risalente nel tempo nonchè aveva erroneamente rimarcato lo stato di disoccupazione del Vaccaro che invece, quale bracciante agricolo, esercitava un lavoro stagionale. Le considerazioni di cui al ricorso non sono idoneee a scalfire le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, pienamente conformi ai principi richiamati, posto che la sussistenza di un precedente penale specifico nonché dei procedimenti giudiziari pendenti avvalora la prognosi negativa correttamente valutata dai giudici di merito. 7. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla Cancelleria per gli adempimento di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
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