CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 luglio 1998
Cassazione n. 45804/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04UPETS), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1998 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 gennaio 2021 che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli lamenta: a) violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo quei giudici compiuto la necessaria valutazione complessiva di tutti gli indici di cui all'art. 133, cod. pen., tra cui, nello specifico, la sua giovane età, l'impiego di mezzi rudimentali, l'esigua quantità di sostanza detenuta, ed avendo erroneamente ritenuto che detti elementi, in quanto già tenuti in considerazione per la configurazione dell'ipotesi lieve di reato, non potessero essere ulteriormente valorizzati; b) insufficienza della motivazione in punto di applicazione della recidiva. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo le doglianze già rassegnate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 2. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Non occorre, cioè, che siano considerati tutti quegli indici, potendo il relativo onere motivazionale ritenersi adeguatamente assolto, per esempio, anche attraverso il solo richiamo in sentenza ai plurimi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso specifico, invece, la Corte d'appello non si è limitata a considerare il vissuto delinquenziale dell'imputato, ma ha valorizzato altre circostanze, anche queste ulteriori rispetto agli elementi valutabili ex art. 73, comma 5, cit., ed indiscutibilmente sintomatiche di una significativa proclività di costui al delitto: ovvero la commissione del reato in costanza di misura cautelare per altra causa e le ripetute violazioni delle misure cautelari impostegli nel corso del procedimento, con contestuale realizzazione di altri reati. Si rivela, dunque, ampiamente ragionevole e giustificata la valutazione negativa della sua personalità, posta da quei giudici a fondamento sia del diniego delle attenuanti generiche che dell'applicazione, invece, della recidiva, anche perché non avversata da alcun concludente elemento di segno contrario, in ipotesi trascurato in sentenza: quest'ultima, infatti, si è soffermata sui profili addotti dalla difesa ricorrente, evidenziandone l'inconsistenza con motivazione del tutto lineare. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando l'inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de