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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1974

Cassazione n. 41889/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1974 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che tutti i motivi di ricorso - il primo afferente l'affermazione di responsabilità del ricorrente, il secondo in punto di mancato giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti riconosciute, il terzo sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, il quarto sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. - sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 2 e 3 su affermazione di responsabilità; pag. 3 su 131 bis cod. pen.; pagg. 3 e 4 su 62 n. 4 cod. pen.; pag. 4 su 69 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1974 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che tutti i motivi di ricorso - il primo afferente l'affermazione di responsabilità del ricorrente, il secondo in punto di mancato giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti riconosciute, il terzo sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, il quarto sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. - sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 2 e 3 su affermazione di responsabilità; pag. 3 su 131 bis cod. pen.; pagg. 3 e 4 su 62 n. 4 cod. pen.; pag. 4 su 69 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 41889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris