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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:T:1990:40
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61989TJ0042(01)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-42/89 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, opponente, contro [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg, ex agente temporaneo presso il gruppo del Partito popolare europeo del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Bruxelles, con l' avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 4, rue [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto l' opposizione avverso la sentenza del Tribunale 30 gennaio 1990 pronunciata in contumacia nella causa T-42/89, IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ), composto dai signori A .

Saggio, presidente di sezione, C .

Yeraris e K .

Lenaerts, giudici, cancelliere : H .

Jung visto il procedimento scritto ed a seguito della trattazione orale del 21 giugno 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Antefatti e procedimento 1 Con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 28 febbraio 1990, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la sentenza del Tribunale 30 gennaio 1990 pronunciata in contumacia nella causa T-42/89 ai sensi dell' art . 94, nn . 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell' art . 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee . 2 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 maggio 1990, il resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l' irricevibilità dell' opposizione e, in subordine, di confermare la sentenza 30 gennaio 1990 .

Conclusioni delle parti 3 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia : "- riconsiderare la sentenza pronunciata il 30 gennaio 1990 alla luce delle considerazioni esposte ( nella propria memoria introduttiva del procedimento d' opposizione ) e - condannare il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg a rimborsare una parte dell' indennità di prima sistemazione ( ai sensi dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto )".

Il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg conclude che il Tribunale voglia : "- dichiarare irricevibile l' opposizione; in subordine, - confermare puramente e semplicemente la sentenza pronunciata il 30 gennaio 1990, - dichiarare, pertanto, l' annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata negata al ricorrente la concessione dell' indennità di prima sistemazione prevista all' art . 5 dell' allegato VII dello Statuto, pari a due mesi di stipendio base, - dare atto al sig . [OSCURATO:PERSONA] di aver percepito la relativa somma, vale a dire 412 000 BFR in data 7 aprile 1990, cioè dopo la sentenza 30 gennaio 1990, - condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese ".

Sulla ricevibilità 4 Il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg aveva eccepito nella propria memoria di replica l' irricevibilità dell' opposizione ma ha desistito in udienza da tale mezzo . 5 Il Tribunale rileva che l' opposizione è stata proposta nel termine di un mese dalla notificazione della sentenza, conformemente all' art . 94, n . 4 .

Essa è pertanto ricevibile .

Nel merito 6 In primo luogo il [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza opposta per aver questa annullato un atto del [OSCURATO:PERSONA] che aveva cessato di esistere e che non produceva più alcun effetto, come la decisione 29 febbraio 1988, che era stata sostituita da una nuova decisione contenuta nella lettera 17 novembre 1988 . 7 Il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg contesta tale tesi .

Egli ritiene che la decisione 29 febbraio 1988 non sia stata caducata da una proposta di transazione effettuata quando la controversia era in atto ed era stato già avviato il procedimento dinanzi alla Corte .

Egli aggiunge che, non essendo intervenuto alcun accordo, la controversia è tuttora pendente senza che una parte possa mutarne unilateralmente l' oggetto o la natura . 8 Si deve ricordare, in proposito, che l' oggetto della controversia verte sul rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di concedere al sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg l' indennità di prima sistemazione di cui all' art . 5 dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto ") pari a due mensilità dello stipendio base, e che la sentenza opposta ha annullato, al punto 1 del dispositivo, la decisione di rifiuto . 9 Dall' esame della lettera 17 novembre 1988, in particolare dalla circostanza che la data è successiva alla proposizione del ricorso dinanzi alla Corte, dall' enunciazione del suo oggetto nonché dall' offerta ivi formulata di accollo delle spese derivanti dalla proposizione del ricorso, emerge che essa contiene solamente una proposta rivolta al sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg .

Non venendo incontro alle richieste di quest' ultimo, tale lettera non ha potuto costituire la revoca della decisione annullata dalla sentenza opposta e non ha, quindi, fatto venir meno l' oggetto del contendere . 10 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la sentenza 30 gennaio 1990 è fondata sulla considerazione che il termine di due anni di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto - nel corso del quale il dipendente che di sua volontà lasci il servizio delle Comunità è tenuto al rimborso totale o parziale dell' indennità di prima sistemazione - deve essere calcolato in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in servizio presso le Comunità, mentre il Tribunale avrebbe riconosciuto che tale tesi è in contrasto con le versioni linguistiche francese, greca e portoghese della norma medesima . [OSCURATO:PERSONA] rinvia, al riguardo, al punto 16 della motivazione della sentenza opposta . 11 Si deve rilevare che l' asserita contraddizione della sentenza opposta deriva da una errata lettura della stessa .

Lungi dal rilevare un contrasto fra la tesi del sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg e le versioni francese, greca e portoghese dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, la sentenza opposta ha semplicemente constatato che tali versioni "potrebbero lasciar spazio all' interpretazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]" ( punto 16 della motivazione della sentenza oposta ).

Tali versioni, se da un lato certamente sembrano lasciar spazio all' interpretazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA], dall' altro lasciano senz' altro altrettanto spazio all' interpretazione accolta dalla sentenza opposta ( punti 16 e 17 della motivazione della medesima ). 12 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in udienza che nella versione tedesca della norma in esame il termine "Dienstantritt" può essere inteso sia come assegnazione a nuove mansioni sia come entrata in servizio presso le Comunità e che ciò dovrebbe valere anche per le altre lingue germaniche .

Da tale considerazione il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il dies a quo del termine di due anni di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto può essere, secondo la versione tedesca, quello dell' assegnazione a nuove mansioni che determinano il pagamento dell' indennità di prima sistemazione . 13 Si deve rilevare che il termine "Dienstantritt", pur potendo, considerato in sé e per sé, lasciar spazio all' interpretazione del [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del contesto dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto non può avere altro significato che quello di entrata in servizio presso le Comunità .

L' art . 71 dello Statuto, infatti, la cui pertinenza nella specie è stata sottolineata dal [OSCURATO:PERSONA] nell' atto introduttivo del procedimento di opposizione, pone sullo stesso piano l' "entrata in servizio" (" Dienstantritt ") ed il trasferimento, che rappresenta l' assegnazione a nuove mansioni, eventualmente in una nuova sede di servizio .

Questo accostamento nell' art . 71 dello Statuto dell' "entrata in servizio" (" Dienstantritt ") al "trasferimento" dimostra che la prima non può in alcun caso ricomprendere il secondo ma si tratta unicamente dell' entrata in servizio presso le Comunità .

Ne discende che la locuzione "entrata in servizio" (" Dienstantritt ") ha necessariamente lo stesso significato in tutte le versioni linguistiche dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, come risulta in modo particolarmente chiaro dalle versioni inglese e spagnola (" the service of the Communities within two years of entering it"; "el servicio de las Comunidades antes de dos años desde al día de su ingreso al servicio de éstas "). 14 In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce un ulteriore argomento fondato sulla struttura dell' art . 5 dell' allegato VII dello Statuto, il cui n . 1 riguarda l' ipotesi del versamento dell' indennità di prima sistemazione all' atto della prima entrata in servizio del dipendente ed il cui n . 2 riguarda l' ipotesi di corresponsione dell' indennità di prima sistemazione al momento dell' assegnazione ad una nuova sede di servizio, traendone la conclusione, considerato che il successivo n . 5 si applica ad entrambe le due distinte ipotesi, che il dies a quo del termine di due anni deve necessariamente essere diverso in queste due ipotesi . 15 Si deve rilevare che l' obbligo di rimborso pro rata previsto dal n . 5 dell' art . 5 si applica indistintamente sia all' una che all' altra ipotesi di versamento dell' indennità di prima sistemazione, in quanto tale norma non fa alcuna distinzione fra le due ipotesi .

Ne consegue che, ove trovi applicazione l' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, il termine ivi previsto inizierà a decorrere allo stesso modo, in entrambe le ipotesi, dal momento dell' entrata in servizio del dipendente presso le Comunità . 16 In quinto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l' indennità di prima sistemazione è dovuta unicamente al dipendente di ruolo, deducendone che, se il diritto a tale indennità sorge con decorrenza dalla nomina in ruolo e non dall' entrata in servizio, gli stessi criteri devono valere per quanto riguarda il dies a quo del termine di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, termine che dovrebbe, quindi, decorrere dalla data di nomina in ruolo e dall' entrata in servizio presso la nuova sede di servizio . 17 Dai nn . 1-4 dell' art . 5 dell' allegato VII dello Statuto emerge che l' indennità di prima sistemazione spetta ad ogni dipendente, di ruolo o in prova, che abbia dovuto trasferire la propria residenza ai sensi dell' art . 20 dello Statuto .

Sebbene il n . 5 dell' art . 5 limiti l' obbligo di rimborso al dipendente di ruolo - ad esclusione del dipendente in prova -, la distinzione non rileva nella specie, atteso che il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenbug è un ex agente temporaneo cui si applicano le disposizioni dell' art . 5 per effetto degli artt . 22 e 24 del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee e non trattasi pertanto, nel suo caso, di nomina in ruolo .

Ne consegue che solamente la sua entrata in servizio presso le Comunità può essere presa in considerazione ai fini del computo, in caso di assegnazione ad una nuova sede di servizio, del termine di due anni di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto . 18 In sesto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la propria interpretazione dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto risponde meglio alla ratio legis di detta norma .

All' udienza il [OSCURATO:PERSONA] si è richiamato in proposito alla sentenza della Corte 9 novembre 1978, nella quale si afferma che "lo scopo definito e tipico dell' indennità di cui trattasi è di consentire al dipendente di sostenere, a parte le spese di trasloco, gli oneri inevitabili connessi al suo inserimento in un ambiente nuovo per un periodo indeterminato ma rilevante; (...) in questo ordine di idee l' art . 5, n . 5, stabilisce che il dipendente il quale abbia riscosso l' indennità di prima sistemazione è tenuto a rimborsarne una parte se lascia, di sua iniziativa, il servizio della Comunità prima di due anni" ( Verhaaf / Commissione, punti 18 e 19 della motivazione, causa 140/77, Racc . pag . 2117 ). [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg avrebbe diritto solamente ad una parte dell' indennità, in quanto la sua sistemazione non sarebbe stata "a tempo indeterminato ma rilevante", avendo lasciato il servizio delle Comunità solo quattordici mesi dopo il trasferimento nella nuova sede di servizio . 19 Occorre ricordare, al riguardo, che ai sensi dell' art . 7 dello Statuto l' assegnazione ad un posto è effettuata nel solo interesse del servizio ( punto 20 della motivazione della sentenza opposta ). 20 La portata della citata sentenza della Corte 9 novembre 1978 deve essere limitata al relativo caso di specie .

La Corte ha affermato, infatti, che "il ricorrente il quale, in un periodo relativamente breve, è stato trasferito due volte a sua richiesta in circostanze eccezionali prodottesi in seguito a problemi familiari, non può impugnare il provvedimento della Commissione con cui si è deciso che la sana gestione del pubblico denaro non consentiva di versargli una seconda indennità di prima sistemazione molto superiore alle spese da lui effettivamente sostenute" ( punto 20 della motivazione ).

La differenza fra tale fattispecie e quella relativa al presente giudizio consiste proprio nel fatto che il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso in udienza che il trasferimento del sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg era stato effettuato unicamente nell' interesse del servizio .

Conseguentemente, la posizione del resistente è certamente equiparabile a quella descritta al punto 19 della motivazione della sentenza opposta . 21 In ultimo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg nell' atto introduttivo ha riconosciuto il diritto del [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il rimborso di una parte dell' indennità de qua . 22 Si deve rilevare che il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg, non avendo mai contestato in linea di principio la possibilità del rimborso di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, ha sempre contestato che nel proprio caso sussistessero le condizioni per l' applicazione della norma . 23 Da tutte le considerazioni sopra esposte discende che l' opposizione avverso la sentenza del Tribunale 30 gennaio 1990 nella causa T-42/89 deve essere respinta .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 24 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda .

L' opponente è rimasto soccombente e pertanto dev' essere condannato alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) L' opposizione è respinta . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese del procedimento d' opposizione .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989TJ0042(01)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-42/89 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, opponente, contro [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg, ex agente temporaneo presso il gruppo del Partito popolare europeo del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Bruxelles, con l' avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 4, rue [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto l' opposizione avverso la sentenza del Tribunale 30 gennaio 1990 pronunciata in contumacia nella causa T-42/89, IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ), composto dai signori A . Saggio, presidente di sezione, C . Yeraris e K . Lenaerts, giudici, cancelliere : H . Jung visto il procedimento scritto ed a seguito della trattazione orale del 21 giugno 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Antefatti e procedimento 1 Con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 28 febbraio 1990, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la sentenza del Tribunale 30 gennaio 1990 pronunciata in contumacia nella causa T-42/89 ai sensi dell' art . 94, nn . 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell' art . 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee . 2 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 maggio 1990, il resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l' irricevibilità dell' opposizione e, in subordine, di confermare la sentenza 30 gennaio 1990 . Conclusioni delle parti 3 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia : "- riconsiderare la sentenza pronunciata il 30 gennaio 1990 alla luce delle considerazioni esposte ( nella propria memoria introduttiva del procedimento d' opposizione ) e - condannare il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg a rimborsare una parte dell' indennità di prima sistemazione ( ai sensi dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto )". Il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg conclude che il Tribunale voglia : "- dichiarare irricevibile l' opposizione; in subordine, - confermare puramente e semplicemente la sentenza pronunciata il 30 gennaio 1990, - dichiarare, pertanto, l' annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata negata al ricorrente la concessione dell' indennità di prima sistemazione prevista all' art . 5 dell' allegato VII dello Statuto, pari a due mesi di stipendio base, - dare atto al sig . [OSCURATO:PERSONA] di aver percepito la relativa somma, vale a dire 412 000 BFR in data 7 aprile 1990, cioè dopo la sentenza 30 gennaio 1990, - condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese ". Sulla ricevibilità 4 Il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg aveva eccepito nella propria memoria di replica l' irricevibilità dell' opposizione ma ha desistito in udienza da tale mezzo . 5 Il Tribunale rileva che l' opposizione è stata proposta nel termine di un mese dalla notificazione della sentenza, conformemente all' art . 94, n . 4 . Essa è pertanto ricevibile . Nel merito 6 In primo luogo il [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza opposta per aver questa annullato un atto del [OSCURATO:PERSONA] che aveva cessato di esistere e che non produceva più alcun effetto, come la decisione 29 febbraio 1988, che era stata sostituita da una nuova decisione contenuta nella lettera 17 novembre 1988 . 7 Il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg contesta tale tesi . Egli ritiene che la decisione 29 febbraio 1988 non sia stata caducata da una proposta di transazione effettuata quando la controversia era in atto ed era stato già avviato il procedimento dinanzi alla Corte . Egli aggiunge che, non essendo intervenuto alcun accordo, la controversia è tuttora pendente senza che una parte possa mutarne unilateralmente l' oggetto o la natura . 8 Si deve ricordare, in proposito, che l' oggetto della controversia verte sul rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di concedere al sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg l' indennità di prima sistemazione di cui all' art . 5 dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto ") pari a due mensilità dello stipendio base, e che la sentenza opposta ha annullato, al punto 1 del dispositivo, la decisione di rifiuto . 9 Dall' esame della lettera 17 novembre 1988, in particolare dalla circostanza che la data è successiva alla proposizione del ricorso dinanzi alla Corte, dall' enunciazione del suo oggetto nonché dall' offerta ivi formulata di accollo delle spese derivanti dalla proposizione del ricorso, emerge che essa contiene solamente una proposta rivolta al sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg . Non venendo incontro alle richieste di quest' ultimo, tale lettera non ha potuto costituire la revoca della decisione annullata dalla sentenza opposta e non ha, quindi, fatto venir meno l' oggetto del contendere . 10 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la sentenza 30 gennaio 1990 è fondata sulla considerazione che il termine di due anni di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto - nel corso del quale il dipendente che di sua volontà lasci il servizio delle Comunità è tenuto al rimborso totale o parziale dell' indennità di prima sistemazione - deve essere calcolato in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in servizio presso le Comunità, mentre il Tribunale avrebbe riconosciuto che tale tesi è in contrasto con le versioni linguistiche francese, greca e portoghese della norma medesima . [OSCURATO:PERSONA] rinvia, al riguardo, al punto 16 della motivazione della sentenza opposta . 11 Si deve rilevare che l' asserita contraddizione della sentenza opposta deriva da una errata lettura della stessa . Lungi dal rilevare un contrasto fra la tesi del sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg e le versioni francese, greca e portoghese dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, la sentenza opposta ha semplicemente constatato che tali versioni "potrebbero lasciar spazio all' interpretazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]" ( punto 16 della motivazione della sentenza oposta ). Tali versioni, se da un lato certamente sembrano lasciar spazio all' interpretazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA], dall' altro lasciano senz' altro altrettanto spazio all' interpretazione accolta dalla sentenza opposta ( punti 16 e 17 della motivazione della medesima ). 12 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in udienza che nella versione tedesca della norma in esame il termine "Dienstantritt" può essere inteso sia come assegnazione a nuove mansioni sia come entrata in servizio presso le Comunità e che ciò dovrebbe valere anche per le altre lingue germaniche . Da tale considerazione il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il dies a quo del termine di due anni di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto può essere, secondo la versione tedesca, quello dell' assegnazione a nuove mansioni che determinano il pagamento dell' indennità di prima sistemazione . 13 Si deve rilevare che il termine "Dienstantritt", pur potendo, considerato in sé e per sé, lasciar spazio all' interpretazione del [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del contesto dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto non può avere altro significato che quello di entrata in servizio presso le Comunità . L' art . 71 dello Statuto, infatti, la cui pertinenza nella specie è stata sottolineata dal [OSCURATO:PERSONA] nell' atto introduttivo del procedimento di opposizione, pone sullo stesso piano l' "entrata in servizio" (" Dienstantritt ") ed il trasferimento, che rappresenta l' assegnazione a nuove mansioni, eventualmente in una nuova sede di servizio . Questo accostamento nell' art . 71 dello Statuto dell' "entrata in servizio" (" Dienstantritt ") al "trasferimento" dimostra che la prima non può in alcun caso ricomprendere il secondo ma si tratta unicamente dell' entrata in servizio presso le Comunità . Ne discende che la locuzione "entrata in servizio" (" Dienstantritt ") ha necessariamente lo stesso significato in tutte le versioni linguistiche dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, come risulta in modo particolarmente chiaro dalle versioni inglese e spagnola (" the service of the Communities within two years of entering it"; "el servicio de las Comunidades antes de dos años desde al día de su ingreso al servicio de éstas "). 14 In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce un ulteriore argomento fondato sulla struttura dell' art . 5 dell' allegato VII dello Statuto, il cui n . 1 riguarda l' ipotesi del versamento dell' indennità di prima sistemazione all' atto della prima entrata in servizio del dipendente ed il cui n . 2 riguarda l' ipotesi di corresponsione dell' indennità di prima sistemazione al momento dell' assegnazione ad una nuova sede di servizio, traendone la conclusione, considerato che il successivo n . 5 si applica ad entrambe le due distinte ipotesi, che il dies a quo del termine di due anni deve necessariamente essere diverso in queste due ipotesi . 15 Si deve rilevare che l' obbligo di rimborso pro rata previsto dal n . 5 dell' art . 5 si applica indistintamente sia all' una che all' altra ipotesi di versamento dell' indennità di prima sistemazione, in quanto tale norma non fa alcuna distinzione fra le due ipotesi . Ne consegue che, ove trovi applicazione l' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, il termine ivi previsto inizierà a decorrere allo stesso modo, in entrambe le ipotesi, dal momento dell' entrata in servizio del dipendente presso le Comunità . 16 In quinto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l' indennità di prima sistemazione è dovuta unicamente al dipendente di ruolo, deducendone che, se il diritto a tale indennità sorge con decorrenza dalla nomina in ruolo e non dall' entrata in servizio, gli stessi criteri devono valere per quanto riguarda il dies a quo del termine di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, termine che dovrebbe, quindi, decorrere dalla data di nomina in ruolo e dall' entrata in servizio presso la nuova sede di servizio . 17 Dai nn . 1-4 dell' art . 5 dell' allegato VII dello Statuto emerge che l' indennità di prima sistemazione spetta ad ogni dipendente, di ruolo o in prova, che abbia dovuto trasferire la propria residenza ai sensi dell' art . 20 dello Statuto . Sebbene il n . 5 dell' art . 5 limiti l' obbligo di rimborso al dipendente di ruolo - ad esclusione del dipendente in prova -, la distinzione non rileva nella specie, atteso che il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenbug è un ex agente temporaneo cui si applicano le disposizioni dell' art . 5 per effetto degli artt . 22 e 24 del regime relativo agli altri agenti delle Comunità europee e non trattasi pertanto, nel suo caso, di nomina in ruolo . Ne consegue che solamente la sua entrata in servizio presso le Comunità può essere presa in considerazione ai fini del computo, in caso di assegnazione ad una nuova sede di servizio, del termine di due anni di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto . 18 In sesto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la propria interpretazione dell' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto risponde meglio alla ratio legis di detta norma . All' udienza il [OSCURATO:PERSONA] si è richiamato in proposito alla sentenza della Corte 9 novembre 1978, nella quale si afferma che "lo scopo definito e tipico dell' indennità di cui trattasi è di consentire al dipendente di sostenere, a parte le spese di trasloco, gli oneri inevitabili connessi al suo inserimento in un ambiente nuovo per un periodo indeterminato ma rilevante; (...) in questo ordine di idee l' art . 5, n . 5, stabilisce che il dipendente il quale abbia riscosso l' indennità di prima sistemazione è tenuto a rimborsarne una parte se lascia, di sua iniziativa, il servizio della Comunità prima di due anni" ( Verhaaf / Commissione, punti 18 e 19 della motivazione, causa 140/77, Racc . pag . 2117 ). [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg avrebbe diritto solamente ad una parte dell' indennità, in quanto la sua sistemazione non sarebbe stata "a tempo indeterminato ma rilevante", avendo lasciato il servizio delle Comunità solo quattordici mesi dopo il trasferimento nella nuova sede di servizio . 19 Occorre ricordare, al riguardo, che ai sensi dell' art . 7 dello Statuto l' assegnazione ad un posto è effettuata nel solo interesse del servizio ( punto 20 della motivazione della sentenza opposta ). 20 La portata della citata sentenza della Corte 9 novembre 1978 deve essere limitata al relativo caso di specie . La Corte ha affermato, infatti, che "il ricorrente il quale, in un periodo relativamente breve, è stato trasferito due volte a sua richiesta in circostanze eccezionali prodottesi in seguito a problemi familiari, non può impugnare il provvedimento della Commissione con cui si è deciso che la sana gestione del pubblico denaro non consentiva di versargli una seconda indennità di prima sistemazione molto superiore alle spese da lui effettivamente sostenute" ( punto 20 della motivazione ). La differenza fra tale fattispecie e quella relativa al presente giudizio consiste proprio nel fatto che il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso in udienza che il trasferimento del sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg era stato effettuato unicamente nell' interesse del servizio . Conseguentemente, la posizione del resistente è certamente equiparabile a quella descritta al punto 19 della motivazione della sentenza opposta . 21 In ultimo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg nell' atto introduttivo ha riconosciuto il diritto del [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il rimborso di una parte dell' indennità de qua . 22 Si deve rilevare che il sig . [OSCURATO:PERSONA] von Wartenburg, non avendo mai contestato in linea di principio la possibilità del rimborso di cui all' art . 5, n . 5, dell' allegato VII dello Statuto, ha sempre contestato che nel proprio caso sussistessero le condizioni per l' applicazione della norma . 23 Da tutte le considerazioni sopra esposte discende che l' opposizione avverso la sentenza del Tribunale 30 gennaio 1990 nella causa T-42/89 deve essere respinta . Decisione relativa alle spese Sulle spese 24 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . L' opponente è rimasto soccombente e pertanto dev' essere condannato alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) L' opposizione è respinta . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese del procedimento d' opposizione .
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris