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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36793/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché i motivi nuovi successivamente trasmessi; ritenuto che il primo motivo del ricorso principale e dei motivi nuovi, che deduce il vizio di mancanza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e co. 4 D.P.R. n. 309/1990, e che ne contesta la correttezza in ordine, in particolare, alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi del quantitativo di hashish rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non è rilevabile nel caso di specie, stante l'esistenza di un logico apparato argomentativo nella motivazione della sentenza impugnata; che, invero, quest'ultima non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice di merito annovera tra i molteplici elementi per i quali escludere la finalità dell'uso personale il rinvenimento di involucri sigillati contenenti la sostanza, di materiali idonei al confezionamento della medesima e di un'ingente somma di denaro occultata presso il domicilio del ricorrente); considerato ancora che il secondo motivo non super la c.d. prova di resistenza non confrontandosi con tali e ulteriori elementi ritenuti dalla corte di appello con motivazione priva di manifesta illogicità idonei a confermare l'affermazione di responsabilità; ritenuto quindi che anche a volere ritenere non utilizzabili le dichiarazioni non sottoscritte dal dichiarante sussisterebbero comunque gli elementi in precedenza valorizzati per fare ritenere la sostanza destinata alla cessione a terzi sicchè il motivo non supera la prova di resistenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché i motivi nuovi successivamente trasmessi; ritenuto che il primo motivo del ricorso principale e dei motivi nuovi, che deduce il vizio di mancanza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e co. 4 D.P.R. n. 309/1990, e che ne contesta la correttezza in ordine, in particolare, alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi del quantitativo di hashish rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non è rilevabile nel caso di specie, stante l'esistenza di un logico apparato argomentativo nella motivazione della sentenza impugnata; che, invero, quest'ultima non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice di merito annovera tra i molteplici elementi per i quali escludere la finalità dell'uso personale il rinvenimento di involucri sigillati contenenti la sostanza, di materiali idonei al confezionamento della medesima e di un'ingente somma di denaro occultata presso il domicilio del ricorrente); considerato ancora che il secondo motivo non super la c.d. prova di resistenza non confrontandosi con tali e ulteriori elementi ritenuti dalla corte di appello con motivazione priva di manifesta illogicità idonei a confermare l'affermazione di responsabilità; ritenuto quindi che anche a volere ritenere non utilizzabili le dichiarazioni non sottoscritte dal dichiarante sussisterebbero comunque gli elementi in precedenza valorizzati per fare ritenere la sostanza destinata alla cessione a terzi sicchè il motivo non supera la prova di resistenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ot
Sentenza Cassazione n. 36793/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris