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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17333/2026

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vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOVisto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato una istanza diaffidamento in prova al servizio sociale;Rilevato che in data 12.12.2025 il ricorrente ha fatto pervenire in cancelleria unadichiarazione di rinuncia all’impugnazione, che è da ritenersi validamente proposta ai sensidell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia alricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativodell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui conseguel'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione diinammissibilità dell'impugnazione" (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.266821 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOVisto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato una istanza diaffidamento in prova al servizio sociale;Rilevato che in data 12.12.2025 il ricorrente ha fatto pervenire in cancelleria unadichiarazione di rinuncia all’impugnazione, che è da ritenersi validamente proposta ai sensidell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia alricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativodell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui conseguel'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione diinammissibilità dell'impugnazione" (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.266821 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris