CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23125/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27015/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Sabatino n. 31, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 600 /2019 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 16 luglio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 27015/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto monitorio del 25 novembre 2004, il Tribunale di Messina ingiunsea [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di pagare, in solido tra loro, a [OSCURATO:PERSONA] «la complessiva somma di euro 23.246,51 per la causale indicata in ricorso gli interessi e le spese della procedura». Respinta l’opposizione al provvedimento d’ingiunzione, [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto per il pagamento della somma di euro 15.473,90a titolo di interessi moratori, così determinat i applicando il saggio dell’8% annuo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, promuovendo, di seguito, espropriazione forzata presso terzi. 2. Avverso l’esecuzione così intrapresa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spiegarono opposizione ex art.615 cod. proc. civ. contestando, in sintesi, il criterio diquantificazione degli interessi pretesi dal creditore, da calcolarsi, in conformità al titolo esecutivo, al tasso legale di cui all’art. 1284 cod. civ.. 3. L’opposizione, disattesa in prime cure, è stata accolta dalla decisione in epigrafe indicata. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi; resistono uno actu , con controricorso illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso, posta in dubbio da parte controricorrente per la modalità di redazione adoperata, asseritamente ricondotta al c.d. assemblaggio di atti e, quindi, reputata carente dell’esposizione dei fatti dicausa. r.g. n. 27015/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] È invero affermazione costante e reiterata, nella giurisprudenza di nomofilachia, che la tecnica di redazione per assemblaggio del ricorso per cassazione viola il principio di autosufficienza, implicando una esposizione dei fatti non sommaria. La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali, infatti, «è, per un verso, assolutamente superflua, non essendo affatto richiesto che il ricorrente dia meticolosamente conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; ed è, per altro verso, inidonea a soddisfare il requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto con tale modalità espositiva si affida in sostanza alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che il giudice di legittimità sia informato), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso» (così, testualmente, Cass., Sez. U., 11/04/2012, n. 5698; conformi, ex plurimis, Cass. 22/01/2014, n. 1220; Cass. 18/09/2015, n. 18363; Cass. 22/02/2016, n. 3385; Cass. 04/04/2018, n. 8245; Cass.04/10/2018, n. 24340; Cass. 25/11/2020, n. 26387). L’applicazione di tale principio (cui si intende qui dare continuità) al caso de quonon conduce all’esito auspicato dalla controricorrente. Non è dubbio che l’illustrazione della vicenda controversa e delle ragioni di doglianza nel ricorso in parola si articoli mediante la riproduzione (totale o parziale) di alcuni atti afferenti il processo, trascritti nel corpo del ricorso(in dettaglio: il ricorso per ingiunzione ed il relativo decreto; le sentenze di primo e secondo grado rese sull’opposizione a decreto ingiuntivo; l’ordinanza sul reclamo avverso il provvedimento sulla sospensione dell’esecuzione; la sentenza di secondo grado sulla opposizione all’esecuzione). E tuttavia, siffatto modus espositivo è corredato da una serie di passaggi descrittivi ed argomentativi, in guisa di concatenazione logica tra le parti del discorso, che recano una narrazione, puntuale ed r.g. n. 27015/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] efficace, del fatto processuale e consentono una chiara ed agevole individuazione delle censure sollevate, pur astrattamente espungendo (in quanto facilmente isolabili) gli atti riprodotti, il cui inserimento, pertanto, finisce per assolvere la funzione di consentire una migliore comprensione della materia del contendere. 2.Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.615 e 633 cod. proc. civ., si assume che, erroneamente interpretando il titolo esecutivo, la sentenza impugnata ha riconosciuto la spettanza degli interessi al saggio legale, anzichè al (maggior) tasso dell’8% indicato nel ricorso monitorio e posto a base dell’opposto precetto. In tal guisa –continua il ricorrente –la Corte territoriale ha omesso di compiere un’indagine sul contenuto e sulla portata precettiva del titolo: avrebbe invece dovuto tener conto del richiamo operato nel decreto al ricorso per ingiunzione, ai documenti prodotti in fase monitoria, alla mancanza di contestazione in ordine alla misura degli interessi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 3. Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 615 e 633 cod. proc. civ., si sostiene che, statuendo la debenza degli interessi legali, il giudice territoriale ha violato l’efficacia di giudicato implicito acquisita dal decreto ingiuntivo, dacché, rigettata l’opposizione a quest’ultimo spiegata, era definitivamente accolta «la domanda di condanna al pagamento degli interessi nella misura dell’8% annuo, come formulata in sede di ricorso per ingiunzione». 4. I motivi –da scrutinare congiuntamente, in ragione dello stretto vincolo di connessione che li avvince –sono infondati. 4.1. È istituzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l’esatta portata precettiva sullabase del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza r.g. n. 27015/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni deldispositivo e delle enunciazioni della parte motiva(cfr. Cass. 12/12/2018, n. 32196; da ultimo, Cass. 30/03/2022, n. 10230). Soltanto ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, è consentita anche l’interpretazione extra-testuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o nel corpo del provvedimento (principio affermato da Cass., Sez. U, 02/07/2012, n. 11066, e costantemente ribadito nelle successive pronunce: tra le tante, Cass.16/04/2013, n. 9161; Cass. 02/12/2016, n. 24635; Cass. 05/06/2018, n. 14356; Cass. 25/02/2020, n. 5049). Resta inveceesclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poiché in tal modo il giudice dell’esecuzione (o quello dell’opposizione all’esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (così Cass.27/11/2011, n. 14986; Cass. 05/06/2020, n. 10806). 4.2. Nell’espletare l’illustrata mansione, la gravata sentenza, dal rilievo che il decreto ingiuntivo in virtù del quale era stato intimato il precetto recava condanna al pagamento della sorte capitale «oltre interessi» senza ulteriore specificazione, ha inferito la liquidazione, ad opera del giudice della cognizione, di interessi al saggio legale di cui all’art. 1284 cod. civ., stante la portata generale di questa norma, soggiungendo poi che l’applicazione di interessi moratori in misura superiore al tasso legale «postula un accertamento che è precluso al giudice della fase monitoria». La lettura euristica così offerta resiste alle critiche del ricorrente. r.g. n. 27015/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] È dirimente osservare come -diversamente da quanto opinato dal ricorrente –il decreto ingiuntivo azionato (riprodotto integralmente in ricorso) in ordine agli accessori del credito non operi, tanto nella sua statuizione dispositiva quanto nella parte narrativa, alcun richiamo alla domanda formulata con il ricorso monitorio: in esso, infatti, si ingiunge di pagare «la complessiva somma di euro 23.246,51 per la causale indicata in ricorso depositato il 17.11.04, gli interessi e le spese». In difetto di una relatio del genere (di solito operata con formule lessicali variamente declinate, tra le quali: «come da domanda», «come richiesti», «come in ricorso» et similia), idonea ad attribuire al disposto efficacia esecutiva anche per interessi ultralegali soltanto in presenza di una specifica e puntuale richiesta di liquidazione ad opera dell’istante in monitorio(cfr. Cass. 30/03/2022, n. 10230), la generica ed indistinta condanna agli accessori in parola non può che essere, nella entità, riferita al saggio legale ex art. 1284 cod. civ.. Cade acconcio allora (e va qui ribadito) il principio di diritto reiteratamente enunciato da questa Corte (e menzionato dal giudice di merito a suffragio della decisione resa) secondo cui «in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “ di legge ” , si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 cod. civ., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 cod. civ., presuppone l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa r.g. n. 27015/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l’impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva» (Cass.27/09/2017, n. 22457; conf., ex multis, Cass. 23/04/2020, n. 8128). 5. Il rigetto dei primi due motivi importa analoga pronuncia anche in ordine alle ulteriori due doglianze, aventi ad oggetto la erronea quantificazione degli interessi precettati, quale conseguenza della ritenuta operatività del saggio legale (terzo motivo) e la illegittima condanna alla refusione delle spese processuali per effetto della (in thesi sbagliata) fondatezza della opposizione. 6.Le spese del grado seguono la soccombenza. 7. Atteso il rigettodel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 27015/2019 Cons. est. Raffael