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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 06268/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6268/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 983/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32979/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di Maceratadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di Macerata quale giudice dell esecuzione ha rigettato larichiesta di * * di applicare la disciplina di cui all art. 81 cod. pen. tra i reatioggetto delle sentenze di condanna emesse da Tribunale di Macerata il 15/2/2024 ex art.444 cod. proc. pen. per furti aggravati commessi a * il 6/1/2021 20/5/2020 e inizioaprile 2020 Tribunale di Macerata il 9/4/2024 per il reato di furto aggravato commesso a* il 9/4/2023Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe erratain quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto sulle diverse modalità di commissione deifatti e sull arco di tempo trascorso e non avrebbe tenuto nel dovuto conto lo stato ditossicodipendenzaRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali in assenza di elementi concretiemerge che i reati sono stati commessi con modalità diverse e a distanza di due anni cfr.* U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 * 1 n. 13971 del 30/3/2021di * n.m. * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B * 260896 – 01 ciò anche consideratoche lo stato di tossicodipendenza come espressamente evidenziato dal giudicedell esecuzione cfr. pag. 1 dell ordinanza impugnata non costituisce da solo in assenza dialtri indici un criterio sufficiente al fine del riconoscimento della continuazioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6268/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 983/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32979/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di Maceratadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di Macerata quale giudice dell esecuzione ha rigettato larichiesta di * * di applicare la disciplina di cui all art. 81 cod. pen. tra i reatioggetto delle sentenze di condanna emesse da Tribunale di Macerata il 15/2/2024 ex art.444 cod. proc. pen. per furti aggravati commessi a * il 6/1/2021 20/5/2020 e inizioaprile 2020 Tribunale di Macerata il 9/4/2024 per il reato di furto aggravato commesso a* il 9/4/2023Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe erratain quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto sulle diverse modalità di commissione deifatti e sull arco di tempo trascorso e non avrebbe tenuto nel dovuto conto lo stato ditossicodipendenzaRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali in assenza di elementi concretiemerge che i reati sono stati commessi con modalità diverse e a distanza di due anni cfr.* U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 * 1 n. 13971 del 30/3/2021di * n.m. * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B * 260896 – 01 ciò anche consideratoche lo stato di tossicodipendenza come espressamente evidenziato dal giudicedell esecuzione cfr. pag. 1 dell ordinanza impugnata non costituisce da solo in assenza dialtri indici un criterio sufficiente al fine del riconoscimento della continuazioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6268/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 983/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32979/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di Maceratadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di Macerata quale giudice dell esecuzione ha rigettato larichiesta di * * di applicare la disciplina di cui all art. 81 cod. pen. tra i reatioggetto delle sentenze di condanna emesse da Tribunale di Macerata il 15/2/2024 ex art.444 cod. proc. pen. per furti aggravati commessi a * il 6/1/2021 20/5/2020 e inizioaprile 2020 Tribunale di Macerata il 9/4/2024 per il reato di furto aggravato commesso a* il 9/4/2023Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe erratain quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto sulle diverse modalità di commissione deifatti e sull arco di tempo trascorso e non avrebbe tenuto nel dovuto conto lo stato ditossicodipendenzaRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali in assenza di elementi concretiemerge che i reati sono stati commessi con modalità diverse e a distanza di due anni cfr.* U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 * 1 n. 13971 del 30/3/2021di * n.m. * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B * 260896 – 01 ciò anche consideratoche lo stato di tossicodipendenza come espressamente evidenziato dal giudicedell esecuzione cfr. pag. 1 dell ordinanza impugnata non costituisce da solo in assenza dialtri indici un criterio sufficiente al fine del riconoscimento della continuazioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6268/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 983/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32979/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di Maceratadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che il Tribunale di Macerata quale giudice dell esecuzione ha rigettato larichiesta di * * di applicare la disciplina di cui all art. 81 cod. pen. tra i reatioggetto delle sentenze di condanna emesse da Tribunale di Macerata il 15/2/2024 ex art.444 cod. proc. pen. per furti aggravati commessi a * il 6/1/2021 20/5/2020 e inizioaprile 2020 Tribunale di Macerata il 9/4/2024 per il reato di furto aggravato commesso a* il 9/4/2023Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe erratain quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto sulle diverse modalità di commissione deifatti e sull arco di tempo trascorso e non avrebbe tenuto nel dovuto conto lo stato ditossicodipendenzaRilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali in assenza di elementi concretiemerge che i reati sono stati commessi con modalità diverse e a distanza di due anni cfr.* U n. 28659 del 18/05/2017 * * 270074 – 01 * 1 n. 13971 del 30/3/2021di * n.m. * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B * 260896 – 01 ciò anche consideratoche lo stato di tossicodipendenza come espressamente evidenziato dal giudicedell esecuzione cfr. pag. 1 dell ordinanza impugnata non costituisce da solo in assenza dialtri indici un criterio sufficiente al fine del riconoscimento della continuazioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede cfr. * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv280601Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 06268/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris