Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 517/2021
ECLI:EU:T:2021:293
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0092_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 26 maggio 2021 –
Darment / Commissione
(causa T‑92/21 R)
«Procedimento sommario – Ambiente – Gas fluorurati a effetto serra – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione che infligge una sanzione ad un’impresa che ha superato la quota assegnatale – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»
1.
[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco
(artt. 256 §1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punti 26-28)
2.
[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente
(artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 31, 32, 36-39, 44)
3.
[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Fumus boni iuris di particolare gravità – Irrilevanza ai fini dell’obbligo di procedere ad una valutazione separata dell’urgenza
(artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 47)
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 279 TFUE diretta, da un lato, ad ordinare alla Commissione di cessare di applicare alla ricorrente, per l’anno 2021 e per i periodi di assegnazione successivi, una sanzione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (
GU 2014, L 150, pag. 195
) e, dall’altro, che si disponga che la Commissione assegni alla ricorrente un contingente di importazione di idrofluorocarburi sfusi per il periodo di assegnazione 2021 e per i periodi di assegnazione successivi.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.