CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 49135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando il dato combinato delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dei pagamenti eseguiti sulla carta poste pay della sorella dell'imputato che, trovandosi detenuto, procurava sostanze stupefacenti ai compagni di cella, e che gli sono valsi l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, lett. g, d.P.R. 309/1990; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere es ore [OSCURATO:PERSONA] e