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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44100/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i due comuni motivi dedotti con í ricorsi, che possono essere congiuntamente considerati, sono inammissibili perché aventi ad oggetto generiche censure di travisamento delle prove riguardanti la responsabilità dei ricorrenti volte, in realtà, alla incensurabile rivalutazione in fatto delle stesse risultanze, segnatamente riguardanti il tracciamento delle autovetture, il contenuto delle captazioni e la presenza dei ricorrenti nella autovettura Clio, a fronte del complessivo compendio considerato riguardante la fase antecedente, concomitante e successiva alla cessione del panetto di stupefacente; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i due comuni motivi dedotti con í ricorsi, che possono essere congiuntamente considerati, sono inammissibili perché aventi ad oggetto generiche censure di travisamento delle prove riguardanti la responsabilità dei ricorrenti volte, in realtà, alla incensurabile rivalutazione in fatto delle stesse risultanze, segnatamente riguardanti il tracciamento delle autovetture, il contenuto delle captazioni e la presenza dei ricorrenti nella autovettura Clio, a fronte del complessivo compendio considerato riguardante la fase antecedente, concomitante e successiva alla cessione del panetto di stupefacente; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris