CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLett il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta il 06/05/2026;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine in ordine all’affermazione di responsabilitàper il reato di cui all’art. 640 cod. pen., oltre che meramente reiterativo dicensure già dedotte in appello e ivi disattese, con congrua e lineare motivazione(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), risulta altresìgenerico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 dellasentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censuraformulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;precisato che le censure in esame, ancorché intitolate al vizio ditravisamento della prova, vanno più correttamente collocate nella nozione ditravisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza-censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa,sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenutadalla corte di appello. Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi in cuisi sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su unaprova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso daquello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare glielementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma diverificare se questi elementi esistano», (in tal senso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale struttura critica non sirinviene nel caso in esame, dove con l’impugnazione si offre una rivisitazione delquadro probatorio, che si assume erroneamente valutato dai giudici;considerato che tale rivisitazione, peraltro, viene effettuata con la merareiterazione delle censure fatte con l’appello e senza confrontarsi con lemotivazioni della sentenza impugnata, così dovendosi ribadire che «èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allamemoria sopravvenuta, attesa anche la loro tardività, in quanto inviate incancelleria il 06/05/2026, quando era oramai spirato il termine di quindici giorniliberi prima dell’udienza concesso alle parti dall’art. 611 cod. proc. pen. per farpervenire motivi nuovi e memorie, mentre il successivo termine di cinque giorniprima è previsto per le repliche che, a loro volta, suppongono che la controparteabbia presentato memorie a cui replicare. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]