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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07984/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Gela, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza emessa nei suoi confronti dallo stesso Tribunale in data 15 ottobre 2019 e di sospendere l'esecuzione della pena infittale con tale pronuncia.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la Sciascia lamentando l'illegittimità della dichiarazione di assenza nel procedimento di cognizione per derivazione dalla nullità, deducibile in qualunque fase, della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. Pen., eseguita in violazione delle norme previste dagli artt. 161, comma 4, e 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo dedotto.

Come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).

4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Gela, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza emessa nei suoi confronti dallo stesso Tribunale in data 15 ottobre 2019 e di sospendere l'esecuzione della pena infittale con tale pronuncia. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la Sciascia lamentando l'illegittimità della dichiarazione di assenza nel procedimento di cognizione per derivazione dalla nullità, deducibile in qualunque fase, della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. Pen., eseguita in violazione delle norme previste dagli artt. 161, comma 4, e 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo dedotto. Come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). 4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 07984/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris