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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 32871/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23817/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2379/2022 depositata il 20/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con sentenza n. 4579/2020 il Tribunale di Milano condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA], quale sua socia accomandataria, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma trimestrale di euro 5.485,74, dal dicembre 2011 sino alla pubblicazione della sentenza, a titolo di indennità per la occupazione abusiva di un’area sita in Milano, condotta in locazione dalla società ed adibita a deposito di idrocarburi, nonché della somma di euro 57.273,64, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni, consistenti nei costi di ripristino dell’area, ed al pagamento delle spese di giudizio.

Per quanto ancora rileva nella presente sede, le proprietarie Gavazzi, pur avendo ottenuto, nei confronti della conduttrice società Carenini, la convalida dello sfratto per finita locazione, lamentavano la persistente indisponibilità dell’area a causa della sua mancata bonifica, mentre la società conduttrice contestava che tale bonifica, pur pattuita a suo carico, dovesse essere svolta in relazione ad una futura destinazione residenziale, dato che sino a quel momento l’area era stata adibita ad insediamento di tipo industriale-produttivo.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello; si costituivano, resistendo al gravame, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano solo parzialmente accoglieva il gravame, liquidando in aumento il quantumrisarcitorio, mentre confermava nel resto la sentenza di prime cure.

4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].

5. Risulta, altresì, come emerge dal fascicolo telematico: -) che in data 7 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] inviava una Pec, in cui premetteva di aver tentato vanamente di contattare il suo difensore e, al rientro dalle ferie, di essere venuta a conoscenza che questi, per gravi motivi di salute, era stato impossibilitato a depositare la memoria illustrativa, e pertanto chiedeva il rinvio della già fissata adunanza camerale; -) che nella successiva data del 10 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositavano atto di nomina di nuovo difensore, anche contenente contestuale istanza di rimessione in termini, al fine di depositare la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Considerato che

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 nonché dell’art. 1591 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Lamentano che la corte milanese avrebbe mal interpretato la scrittura intervenuta inter partes ed avrebbe quindi erroneamente riconosciuto a carico della società Carenini il pagamento della somma di euro 15.000,00 una tantum, anziché annualmente.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 329 c.c. nonché degli artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Le ricorrenti sostengono che la corte territoriale, violando il disposto degli artt. 329 cod. civ., 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006, avrebbe errato nell’escludere il loro diritto a percepire l’indennità di occupazione per tutto il periodo successivo alla data di deposito della sentenza di primo grado.

A giudizio delle ricorrenti, la corte di merito avrebbe dovuto considerare che il terreno oggetto di causa non sarebbe ancora nella loro disponibilità, stante il protrarsi delle operazioni di bonifica, necessarie per eliminare la contaminazione del sito, a loro dire causata dall’attività svolta nel corso degli anni dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

3. Rileva il Collegio in via preliminare che l’istanza di rinvio, ovvero di rimessione in termini, non può essere accolta, in quanto il nuovo difensore delle ricorrenti non dimostra l’esistenza di una causa non imputabile alla parte, dato che non precisa quando le ricorrenti sarebbero tornate dalle ferie e non documenta, dunque, l’impossibilità delle medesime di provvedere, tramite suo e nel termine di dieci giorni prima della fissata adunanza camerale, al deposito della memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4. Sempre preliminarmente, ed in via dirimente, il Collegio altresì rileva che dall’esame del fascicolo telematico, nonché a seguito di ulteriori ricerche svolte con l’ausilio della Cancelleria, è emerso che le ricorrenti hanno omesso di depositare la copia autentica della sentenza impugnata.

Sebbene nell’indice in calce al ricorso sia espressamente indicata la produzione della “1. copia autentica della sentenza n. 2379/2022 della Corte di Appello di Milano, sezione III civile, notificata in data 29 luglio 2022”, la summenzionata copia autentica non è affatto rinvenibile nel fascicolo telematico.

In allegato al ricorso è presente solo il file di un atto denominato “copia provvedimento” che, una volta aperto, si rivela essere soltanto una relata di notificazione della sentenza di appello quivi impugnata.

E sebbene, nella relata medesima, la sentenza impugnata venga indicata come “allegata”, di essa, si ripete, non vi è traccia nelle produzioni depositate nel fascicolo telematico in allegato al ricorso per cassazione.

5. Pertanto il ricorso è improcedibile, e come tale va dichiarato, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

6. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, rileva ad abundantiam che i due motivi – se si fossero potuti esaminare si sarebbero comunque dovuti dire inammissibili.

Il primo, infatti, sollecitata solo una diversa interpretazione, ma lo fa senza spiegare come e perché le tre norme ermeneutiche indicate come violate e/o falsamente applicate, lo sarebbero state.

Le norme, salvo l’art. 1366 c.c. (che comunque lo è senza una chiara indicazione del come e perché sarebbe stato violato o falsamente applicato), nemmeno vengono evocate.

Sul secondo motivo si sarebbe dovuta rilevare l’inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c., dato che vi si fa riferimento ad una serie di atti processuali, senza fornirne l’indicazione specifica in questa sede di legittimità quanto alla localizzazione e ciò anche alla stregua di quanto consentito da Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011, cioè dichiarando di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello.

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento in solido, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23817/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2379/2022 depositata il 20/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con sentenza n. 4579/2020 il Tribunale di Milano condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA], quale sua socia accomandataria, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma trimestrale di euro 5.485,74, dal dicembre 2011 sino alla pubblicazione della sentenza, a titolo di indennità per la occupazione abusiva di un’area sita in Milano, condotta in locazione dalla società ed adibita a deposito di idrocarburi, nonché della somma di euro 57.273,64, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni, consistenti nei costi di ripristino dell’area, ed al pagamento delle spese di giudizio. Per quanto ancora rileva nella presente sede, le proprietarie Gavazzi, pur avendo ottenuto, nei confronti della conduttrice società Carenini, la convalida dello sfratto per finita locazione, lamentavano la persistente indisponibilità dell’area a causa della sua mancata bonifica, mentre la società conduttrice contestava che tale bonifica, pur pattuita a suo carico, dovesse essere svolta in relazione ad una futura destinazione residenziale, dato che sino a quel momento l’area era stata adibita ad insediamento di tipo industriale-produttivo. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello; si costituivano, resistendo al gravame, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano solo parzialmente accoglieva il gravame, liquidando in aumento il quantumrisarcitorio, mentre confermava nel resto la sentenza di prime cure. 4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Risulta, altresì, come emerge dal fascicolo telematico: -) che in data 7 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] inviava una Pec, in cui premetteva di aver tentato vanamente di contattare il suo difensore e, al rientro dalle ferie, di essere venuta a conoscenza che questi, per gravi motivi di salute, era stato impossibilitato a depositare la memoria illustrativa, e pertanto chiedeva il rinvio della già fissata adunanza camerale; -) che nella successiva data del 10 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositavano atto di nomina di nuovo difensore, anche contenente contestuale istanza di rimessione in termini, al fine di depositare la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Considerato che 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 nonché dell’art. 1591 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Lamentano che la corte milanese avrebbe mal interpretato la scrittura intervenuta inter partes ed avrebbe quindi erroneamente riconosciuto a carico della società Carenini il pagamento della somma di euro 15.000,00 una tantum, anziché annualmente. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 329 c.c. nonché degli artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Le ricorrenti sostengono che la corte territoriale, violando il disposto degli artt. 329 cod. civ., 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006, avrebbe errato nell’escludere il loro diritto a percepire l’indennità di occupazione per tutto il periodo successivo alla data di deposito della sentenza di primo grado. A giudizio delle ricorrenti, la corte di merito avrebbe dovuto considerare che il terreno oggetto di causa non sarebbe ancora nella loro disponibilità, stante il protrarsi delle operazioni di bonifica, necessarie per eliminare la contaminazione del sito, a loro dire causata dall’attività svolta nel corso degli anni dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Rileva il Collegio in via preliminare che l’istanza di rinvio, ovvero di rimessione in termini, non può essere accolta, in quanto il nuovo difensore delle ricorrenti non dimostra l’esistenza di una causa non imputabile alla parte, dato che non precisa quando le ricorrenti sarebbero tornate dalle ferie e non documenta, dunque, l’impossibilità delle medesime di provvedere, tramite suo e nel termine di dieci giorni prima della fissata adunanza camerale, al deposito della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4. Sempre preliminarmente, ed in via dirimente, il Collegio altresì rileva che dall’esame del fascicolo telematico, nonché a seguito di ulteriori ricerche svolte con l’ausilio della Cancelleria, è emerso che le ricorrenti hanno omesso di depositare la copia autentica della sentenza impugnata. Sebbene nell’indice in calce al ricorso sia espressamente indicata la produzione della “1. copia autentica della sentenza n. 2379/2022 della Corte di Appello di Milano, sezione III civile, notificata in data 29 luglio 2022”, la summenzionata copia autentica non è affatto rinvenibile nel fascicolo telematico. In allegato al ricorso è presente solo il file di un atto denominato “copia provvedimento” che, una volta aperto, si rivela essere soltanto una relata di notificazione della sentenza di appello quivi impugnata. E sebbene, nella relata medesima, la sentenza impugnata venga indicata come “allegata”, di essa, si ripete, non vi è traccia nelle produzioni depositate nel fascicolo telematico in allegato al ricorso per cassazione. 5. Pertanto il ricorso è improcedibile, e come tale va dichiarato, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, rileva ad abundantiam che i due motivi – se si fossero potuti esaminare si sarebbero comunque dovuti dire inammissibili. Il primo, infatti, sollecitata solo una diversa interpretazione, ma lo fa senza spiegare come e perché le tre norme ermeneutiche indicate come violate e/o falsamente applicate, lo sarebbero state. Le norme, salvo l’art. 1366 c.c. (che comunque lo è senza una chiara indicazione del come e perché sarebbe stato violato o falsamente applicato), nemmeno vengono evocate. Sul secondo motivo si sarebbe dovuta rilevare l’inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c., dato che vi si fa riferimento ad una serie di atti processuali, senza fornirne l’indicazione specifica in questa sede di legittimità quanto alla localizzazione e ciò anche alla stregua di quanto consentito da Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, cioè dichiarando di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello. 7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento in solido, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
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