Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 1998

Cassazione n. 11795/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/07/1998 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al suo coinvolgimento nel reato in qualità di concorrente; ritenuto che tale motivo, oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia altresì non deducibile in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, sicché esso deve essere considerato come non specifico in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/07/1998 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al suo coinvolgimento nel reato in qualità di concorrente; ritenuto che tale motivo, oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia altresì non deducibile in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, sicché esso deve essere considerato come non specifico in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio
Sentenza Cassazione n. 11795/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris