CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 dicembre 2021
Cassazione n. 09632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6765/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].CO.FIN. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro FINAD S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 766/2021,depositata il 30/12/2021 , R.G.N. 964/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. Con sentenza 30 dicembre 2021 (notificata il 5 gennaio 2022), la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Ad. s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c.) al decreto con il quale il primo le aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di provvigioni per procacciamento d’affari non pagategli, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato il medesimo al pagamento, della somma di € 59.189,40 in favore della società opponente, in accoglimento della sua domanda riconvenzionale; 2. essa ha ritenuto insussistente il vizio di extrapetizione, dedotto dall’appellante, avendo il Tribunale pronunciato in esatta corrispondenza alle domande della società opponente: a ) di insussistenza del diritto del procacciatore d’affari alla pretesa di provvigioni maturate sulla pratica di finanziamento, indicata nella fattura a base del decreto ingiuntivo, oggetto di sequestro penale per infedele adempimento degli obblighi assunti; b) di ripetizione di indebito delle provvigioni già corrisposte, in misura di € 59.189,40 (al lordo della ritenuta d’acconto) per altre pratiche parimenti oggetto di sequestro penale, sempre sul dedotto infedele adempimento; c) di risarcimento del maggior danno, conseguente alla restituzione a [OSCURATO:PERSONA], preponente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel rapporto di agenzia tra le parti, delle provvigioni da essa riscosse, per essere stata vittima della truffa, contestata a Caporale in concorso con alcunidipendenti di [OSCURATO:PERSONA]; 3. inoltre, la Corte territoriale ha ravvisato la spettanza delle provvigioni al procacciatore di affari, non soltanto per la segnalazione degli affari senza alcuna rilevanza dell’esito, positivo o meno, della loro esecuzione (come dallo stesso preteso in assenza di alcun proprio obbligo di “star del credere”), ma anche in base ad essa, in virtù di espressa pattuizione contenuta nel contratto di procacciamento d’affari stipulato il 3 luglio 2002 con Fin. Ad. s.r.l., per la quale la provvigione sarebbe spettata “limitatamente agli affari andati a buon fine”. E pertanto da escludere per quelli relativi a pratiche oggetto di sequestro penale, per la loro “possibile fittizietà”, rispetto alle quali essa ne ha ritenuto l’inadempimento, sulla base delle risultanze delle indagini e delle prove raccolte nel procedimento penale a suo carico, dichiarato prescritto dal giudice penale, in assenza di prevalenti cause di assoluzione nel merito, a norma dell’art. 129 c.p.p., sugli elementi sintomatici dell’inadempimento di Caporale; 4. infine, la Corte catanese ha negato alcuna giustificazione della corresponsione da Fin. Ad. s.r.l. della somma di € 59.189,40 al procacciatore, pertanto tenuto, non avendo quale accipiens offerto prova della causa della dazione ricevuta, alla sua restituzione a titolo di indebito; 5. con atto notificato il 25 febbraio 2022, la ditta individuale Ce.Co.Fin. di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., anche come vizio di nullità della sentenza, per vizio di extra ed ultra-petizione in merito all’attribuzione alla società di un’ utilitas non richiesta, a titolo di rimborso di provvigioni corrisposte a Ce.Co.Fin., non oggetto di alcuna sua domanda: e pertanto senza uno specifico petitum, ma frutto di una sua extrapolazione dalle domande formulate; in subordine, egli ha opposto la formazione di un giudicato interno sul rigetto della domanda risarcitoria della società, non avendo essa proposto appello incidentale sul punto (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. non sussiste il vizio di extrapetizione, ricorrente qualora il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 7 maggio 2019, n. 12014); 3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso, con argomentazione congrua, la ricorrenza del vizio denunciato (al p.to 2 di pgg. 3 e 4 della sentenza), in esito ad una qualificazione, parimenti corretta, delle domande rassegnate dalla società nei confronti del procacciatore d’affari: nell’esercizio di un potere spettante al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo, qui non dedotto e comunque insussistente, del vizio di motivazione, nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qualora non travalicante –ciò che si è escluso - i limiti di corrispondenza della pronuncia alla domanda (Cass. 18 maggio 2012, n. 7932; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684; Cass. 12 gennaio 2023, n. 744, in motivazione subp.to 5); 4. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 1460 c.c., per essere stato erroneamente posto a proprio carico, a fronte dell’eccezione di inadempimento della società, l’onere di provare il buon andamento degli affari conclusi per effetto della segnalazione fatta, non essendo egli tenuto ad alcun obbligo in base al contratto di procacciamento, né allo “star del credere”: una tale deduzione, tra l’altro, neppure avrebbe potuto essere oggetto di una domanda riconvenzionale, ma di una autonoma di rimborso a titolo risarcitorio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], riguardando il rapporto tra le due società, cui egli estraneo (secondo motivo); 5. esso è infondato;6.il contratto di procacciamento d’affari del 3 luglio 2002 tra le parti contiene l’esplicita previsione di spettanza della provvigione al ricorrente “limitatamente agli affari andati a buon fine”: ed essa è stata posta dalla Corte territoriale alla base dell’inadempimento del procacciatore ai propri obblighi (al primo periodo di pg. 7 della sentenza) in ordine alla buona esecuzionedegli affari segnalati; ma essa neppure è stata menzionata, né tanto meno confutata, dal ricorrente; 7. egli ha infine dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., anche come vizio di nullità della sentenza, per erronea valorizzazione probatoria, ai fini della domanda restitutoria della società, di quella penale di prescrizione del reato contestato al ricorrente, assolutamente inidonea allo scopo, in difetto di alcuna prova effettiva (terzo motivo); 8. anch’esso è infondato; 9. non si configura la violazione di legge denunciata, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzament o”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); 9.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato l’onere della prova a carico dell’accipiensdei fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, una volta provati dal solvens il pagamento e la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. 27 novembre 2018, n. 30713), per l’accertato inadempimento del procacciatore nell’aver segnalato pratiche di “possibile fittizietà” (così al p.to 4, ultimi due capoversi di pg. 7 della sentenza), sulla base degli elementi probatori risultanti dal processo penale (al p.to 5 di pg. 8 della sentenza); 10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu