Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 40862/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO - SEZ.MINORENNI, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 13 ottobre 2022 - 10 marzo 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere per più di quindici mesi, dall'8 febbraio 2017 al 22 maggio 2018, in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante della mafiosità, accusa da cui è stato assolto dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 22 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, con la formula "per non avere commesso il fatto"; la sentenza liberatoria è divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2019.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1. Con il primo motivo censura violazione delVart. 314, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, contraddittoria e carente in ordine alla sussistenza della colpa grave del ricorrente sia nel momento genetico della misura che quanto al mantenimento della stessa; inoltre, il rigetto della richiesta di equa riparazione deriverebbe dalla - erronea - esclusione nel caso di specie dell'ipotesi di ingiustizia c.d. formale.

Con particolare riferimento al tema della ingiustizia formale, sarebbe illegittima la riconduzione della stessa unicamente alla categoria dell'accertamento svolto dal Tribunale per il riesame, come sostiene la Corte territoriale alla p. 1 del provvedimento gravato, in quanto invece, secondo l'insegnamento di legittimità che si richiama, l'accertamento irrevocabile presupposto dell'applicazione del comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen. può essere sia cautelare sia di merito; e nel caso di specie la radicale assoluzione per mancanza di prove pronunziata dal Tribunale (con particolare riferimento al contenuto della p. 95 della sentenza), per di più sulla base dei medesimi elementi a disposizione del Giudice della cautela, essendo stato celebrato il giudizio abbreviato, equivarrebbe a decisione irrevocabile sulla illegittimità dell'arresto.

La lettura attenta degli atti di indagine, interamente utilizzabili in ragione del rito prescelto, dimostrerebbe l'insussistenza ab origine dei gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato, non essendovi contatti dell'imputato con persone diverse da sua sorella ed avendo l'imputato sin dall'interrogatorio di garanzia negato la presunta appartenenza, avendo fornito la propria versione (avere cioè chiesto alla sorella più volte di comprargli droga Per esclusivo consumo personale, non avendo rapporti buoni con la convivente) e le proprie discolpe e avendo chiesto - ma invano - di essere ulteriormente interrogato per meglio chiarire i fatti.

Donde, ad avviso del ricorrente, la totale mancanza di qualsiasi comportamento di tipo sinergico. 2.2.

Tramite il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 314, comma 1, cod. proc. pen. e difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la causa ostativa della colpa grave sulla base di una errata valutazione dei criteri applicativi della stessa, ponendo in essere una motivazione contradittoria perché in evidente contrasto con gli atti del processo allegati alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

Posto che gli elementi extraprocessuali valorizzati dalla Corte territoriale alle pp. 3-5 del provvedimento sono la richiesta telefonica di droga alla sorella adoperando un linguaggio cifrato (mazzarelle, aulin, sigarette etc.) e l'essere stato più volte controllato sulle piazze di spaccio dell'associazione criminale in compagnia di coimputati, si osserva che tale ultima circostanza è stata esclusa dal Giudice di merito, che alla p. 95 della sentenza assolutoria, ha espressamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] sia mai stato controllato dalla polizia giudiziaria.

Quanto alla residua condotta, cioè l'uso di un linguaggio criptico, hanno trascurato i decidenti che si tratta di condotta tenuta prima della conoscenza della sottoposizione ad un procedimento penale, che l'imputato si è spontaneamente costituito quando ha saputo della pendenza, che ha reso interrogatorio spiegando i fatti, così, in conclusione, non concorrendo colposamente alla adozione della misura e, comunque, in nessun caso e in nessun modo concorrendo al mantenimento della stessa.

Il ragionamento si salda con la pretesa falsità delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio circa l'acquisto di sostanze, falsità stigmatizzata alla p. 3 del provvedimento impugnato ma che cozza in maniera irrisolvibile con le spiegazioni immediatamente fornite dall'imputato, con l'avere lo stesso tenuto rapporti solo ed unicamente con la sorella e, in ultima analisi, con il vero e proprio "deserto probatorio" di cui parla alla p. 95 la sentenza assolutoria.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. L'Avvocatura erariale nella memoria del 21 luglio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese.

4. La Procura Generale della S.C. nella articolata requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 19 maggio 2023 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione.

2. Il primo motivo non è fondato, in quanto «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito» (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275022), mentre nel caso di specie manca al riguardo sia la statuizione del Giudice cautelare sia quella del Giudice di merito, il quale, in effetti, ha posto in essere una valutazione del tutto difforme rispetto a quella del Giudice della cautela che non può, tuttavia, essere ritenuta equivalente ad un accertamento circa la illegittimità del provvedimento custodiale.

3. In relazione al secondo motivo, coglie nel segno il Procuratore Generale nel concludere (alla p. 6 della requisitoria) che «l'ordinanza impugnata [...] si appalesa manifestamente illogica e giuridicamente viziata, nella misura in cui pone a fondamento della propria decisione elementi fattuali di segno negativo la cui sussistenza risulta già esclusa nella sentenza assolutoria».

Infatti, alla p. 95 della sentenza impugnata, nella parte della motivazione dedicata alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si esclude recisamente che l'imputato sia stato mai controllato dalla polizia giudiziaria, sicchè viene meno uno dei presupposti della colpa grave concausativa della custodia.

La motivazione della sentenza è - testualmente ed integralmente - la seguente: «Addirittura più sfumata di quella del Filardi appare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto a carico del predetto sono esclusivamente emersi elementi da cui ricavare che lo stesso acquistasse stupefacenti dalla sorella e odierna coimputata [OSCURATO:PERSONA].

A differenza di Filardi, infatti, non essendosi comunque proceduto ad intercettare utenze di diretta pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], non sono stati acquisiti nemmeno elementi sufficienti a sostenere che questi provvedesse, a sua volta, a cedere a terzi sostanze stupefacenti e men che meno che svolgesse tale attività nell'ambito del sodalizio criminale del quale si ritiene partecipe.

Invero basta una rapida analisi delle conversazioni allegata dal P.M. a supporto della tesi accusatoria per verificare come la voce di [OSCURATO:PERSONA] sia stata captata solo nel corso delle telefonate intercorse con la congiunta alla quale chiedeva, a seconda dei casi, di recargli "Aulin", "pastarelle" o "mazzarelle" e non è emerso alcun contatto con gli altri coimputati che operavano nelle piazze di spaccio dove, al di là delle generiche affermazioni svolte dalla p.g. e contenute nella sua scheda personale, il predetto non risulta essere mai stato controllato.

A integrare il deserto probatorio esistente in relazione alla sua partecipazione all'associazione in questione non possono certo invocarsi i suoi, obiettivamente significativi, precedenti penali e giudiziari poiché, altrimenti, si finirebbe con il punire una mera irrilevante "colpa d'autore"; conseguentemente non resta che assolvere l'Esposito dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto».

Inoltre, alla p. 7 della stessa sentenza si era già dato atto che, dal punto di vista probatorio, «si è, pressochè esclusivamente, fatto riferimento ai soli elementi riportati nell'informativa conclusiva e nelle schede personali redatte dai Carabinieri per ciascuno degli imputati, senza, in concreto, L.] verificare la effettiva rispondenza al vero di determinate asserzioni ivi contenute» e che «numerosissime imprecisioni rinvenibili nell'informativa e nelle schede [...] sono state riversate sic et simpliciter nella richiesta e nell'ordinanza di custodia cautelare e anche in parecchi provvedimenti del Tribunale del riesame».Ciò posto, è appena il caso di rammentare che nel caso di specie l'elemento indiziario dell'essere stato [OSCURATO:PERSONA] controllato dalla Polizia in una "piazza di spaccio" è stato escluso dal Giudice della cognizione e che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).

Si impone, dunque, una nuova valutazione da parte della Corte territoriale onde fornire risposta al quesito se l'elemento residuo, ossia le parole usate nelle conversazioni captate, nel concreto contesto emerso, sia o meno idoneo a ritenere la sussistenza di una colpa dell'imputato concausativa, in uno con l'errore dell'Autorità giudiziaria, della privazione della libertà.

4. In ogni caso, l'ordinanza impugnata non affronta il tema della concausazione nel - non breve - protrarsi della custodia cautelare, tema che era stato ritualmente introdotto nella richiesta di equa riparazione (alla p. 2) e rispetto al quale il ricorrente ha dimostrato di essersi costituito (allegando il verbale dell'8 febbraio 2017, sub n. 1, alla richiesta di equa riparazione), di avere risposto alle domande nell'interrogatorio del 9 febbraio 2017 (v. all. n. 2 alla richiesta di equa riparazione), di avere chiesto, senza esito, di essere nuovamente sentito dal Magistrato (v. all. n. 4 alla richiesta originaria) e comunque di non avere prestato acquiescenza al provvedimento, impugnandolo presso il Tribunale distrettuale e chiedendo in più occasioni la revoca della misura cautelare (all n. 5).

Si tratta di aspetto che dovrà necessariamente essere affrontato dal Giudice del rinvio.

5. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui dem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO - SEZ.MINORENNI, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 13 ottobre 2022 - 10 marzo 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere per più di quindici mesi, dall'8 febbraio 2017 al 22 maggio 2018, in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante della mafiosità, accusa da cui è stato assolto dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 22 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, con la formula "per non avere commesso il fatto"; la sentenza liberatoria è divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2019. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura violazione delVart. 314, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, contraddittoria e carente in ordine alla sussistenza della colpa grave del ricorrente sia nel momento genetico della misura che quanto al mantenimento della stessa; inoltre, il rigetto della richiesta di equa riparazione deriverebbe dalla - erronea - esclusione nel caso di specie dell'ipotesi di ingiustizia c.d. formale. Con particolare riferimento al tema della ingiustizia formale, sarebbe illegittima la riconduzione della stessa unicamente alla categoria dell'accertamento svolto dal Tribunale per il riesame, come sostiene la Corte territoriale alla p. 1 del provvedimento gravato, in quanto invece, secondo l'insegnamento di legittimità che si richiama, l'accertamento irrevocabile presupposto dell'applicazione del comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen. può essere sia cautelare sia di merito; e nel caso di specie la radicale assoluzione per mancanza di prove pronunziata dal Tribunale (con particolare riferimento al contenuto della p. 95 della sentenza), per di più sulla base dei medesimi elementi a disposizione del Giudice della cautela, essendo stato celebrato il giudizio abbreviato, equivarrebbe a decisione irrevocabile sulla illegittimità dell'arresto. La lettura attenta degli atti di indagine, interamente utilizzabili in ragione del rito prescelto, dimostrerebbe l'insussistenza ab origine dei gravi indizi di partecipazione al sodalizio contestato, non essendovi contatti dell'imputato con persone diverse da sua sorella ed avendo l'imputato sin dall'interrogatorio di garanzia negato la presunta appartenenza, avendo fornito la propria versione (avere cioè chiesto alla sorella più volte di comprargli droga Per esclusivo consumo personale, non avendo rapporti buoni con la convivente) e le proprie discolpe e avendo chiesto - ma invano - di essere ulteriormente interrogato per meglio chiarire i fatti. Donde, ad avviso del ricorrente, la totale mancanza di qualsiasi comportamento di tipo sinergico. 2.2. Tramite il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 314, comma 1, cod. proc. pen. e difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la causa ostativa della colpa grave sulla base di una errata valutazione dei criteri applicativi della stessa, ponendo in essere una motivazione contradittoria perché in evidente contrasto con gli atti del processo allegati alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Posto che gli elementi extraprocessuali valorizzati dalla Corte territoriale alle pp. 3-5 del provvedimento sono la richiesta telefonica di droga alla sorella adoperando un linguaggio cifrato (mazzarelle, aulin, sigarette etc.) e l'essere stato più volte controllato sulle piazze di spaccio dell'associazione criminale in compagnia di coimputati, si osserva che tale ultima circostanza è stata esclusa dal Giudice di merito, che alla p. 95 della sentenza assolutoria, ha espressamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] sia mai stato controllato dalla polizia giudiziaria. Quanto alla residua condotta, cioè l'uso di un linguaggio criptico, hanno trascurato i decidenti che si tratta di condotta tenuta prima della conoscenza della sottoposizione ad un procedimento penale, che l'imputato si è spontaneamente costituito quando ha saputo della pendenza, che ha reso interrogatorio spiegando i fatti, così, in conclusione, non concorrendo colposamente alla adozione della misura e, comunque, in nessun caso e in nessun modo concorrendo al mantenimento della stessa. Il ragionamento si salda con la pretesa falsità delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio circa l'acquisto di sostanze, falsità stigmatizzata alla p. 3 del provvedimento impugnato ma che cozza in maniera irrisolvibile con le spiegazioni immediatamente fornite dall'imputato, con l'avere lo stesso tenuto rapporti solo ed unicamente con la sorella e, in ultima analisi, con il vero e proprio "deserto probatorio" di cui parla alla p. 95 la sentenza assolutoria. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. L'Avvocatura erariale nella memoria del 21 luglio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese. 4. La Procura Generale della S.C. nella articolata requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 19 maggio 2023 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione. 2. Il primo motivo non è fondato, in quanto «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito» (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275022), mentre nel caso di specie manca al riguardo sia la statuizione del Giudice cautelare sia quella del Giudice di merito, il quale, in effetti, ha posto in essere una valutazione del tutto difforme rispetto a quella del Giudice della cautela che non può, tuttavia, essere ritenuta equivalente ad un accertamento circa la illegittimità del provvedimento custodiale. 3. In relazione al secondo motivo, coglie nel segno il Procuratore Generale nel concludere (alla p. 6 della requisitoria) che «l'ordinanza impugnata [...] si appalesa manifestamente illogica e giuridicamente viziata, nella misura in cui pone a fondamento della propria decisione elementi fattuali di segno negativo la cui sussistenza risulta già esclusa nella sentenza assolutoria». Infatti, alla p. 95 della sentenza impugnata, nella parte della motivazione dedicata alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si esclude recisamente che l'imputato sia stato mai controllato dalla polizia giudiziaria, sicchè viene meno uno dei presupposti della colpa grave concausativa della custodia. La motivazione della sentenza è - testualmente ed integralmente - la seguente: «Addirittura più sfumata di quella del Filardi appare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto a carico del predetto sono esclusivamente emersi elementi da cui ricavare che lo stesso acquistasse stupefacenti dalla sorella e odierna coimputata [OSCURATO:PERSONA]. A differenza di Filardi, infatti, non essendosi comunque proceduto ad intercettare utenze di diretta pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], non sono stati acquisiti nemmeno elementi sufficienti a sostenere che questi provvedesse, a sua volta, a cedere a terzi sostanze stupefacenti e men che meno che svolgesse tale attività nell'ambito del sodalizio criminale del quale si ritiene partecipe. Invero basta una rapida analisi delle conversazioni allegata dal P.M. a supporto della tesi accusatoria per verificare come la voce di [OSCURATO:PERSONA] sia stata captata solo nel corso delle telefonate intercorse con la congiunta alla quale chiedeva, a seconda dei casi, di recargli "Aulin", "pastarelle" o "mazzarelle" e non è emerso alcun contatto con gli altri coimputati che operavano nelle piazze di spaccio dove, al di là delle generiche affermazioni svolte dalla p.g. e contenute nella sua scheda personale, il predetto non risulta essere mai stato controllato. A integrare il deserto probatorio esistente in relazione alla sua partecipazione all'associazione in questione non possono certo invocarsi i suoi, obiettivamente significativi, precedenti penali e giudiziari poiché, altrimenti, si finirebbe con il punire una mera irrilevante "colpa d'autore"; conseguentemente non resta che assolvere l'Esposito dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto». Inoltre, alla p. 7 della stessa sentenza si era già dato atto che, dal punto di vista probatorio, «si è, pressochè esclusivamente, fatto riferimento ai soli elementi riportati nell'informativa conclusiva e nelle schede personali redatte dai Carabinieri per ciascuno degli imputati, senza, in concreto, L.] verificare la effettiva rispondenza al vero di determinate asserzioni ivi contenute» e che «numerosissime imprecisioni rinvenibili nell'informativa e nelle schede [...] sono state riversate sic et simpliciter nella richiesta e nell'ordinanza di custodia cautelare e anche in parecchi provvedimenti del Tribunale del riesame».Ciò posto, è appena il caso di rammentare che nel caso di specie l'elemento indiziario dell'essere stato [OSCURATO:PERSONA] controllato dalla Polizia in una "piazza di spaccio" è stato escluso dal Giudice della cognizione e che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). Si impone, dunque, una nuova valutazione da parte della Corte territoriale onde fornire risposta al quesito se l'elemento residuo, ossia le parole usate nelle conversazioni captate, nel concreto contesto emerso, sia o meno idoneo a ritenere la sussistenza di una colpa dell'imputato concausativa, in uno con l'errore dell'Autorità giudiziaria, della privazione della libertà. 4. In ogni caso, l'ordinanza impugnata non affronta il tema della concausazione nel - non breve - protrarsi della custodia cautelare, tema che era stato ritualmente introdotto nella richiesta di equa riparazione (alla p. 2) e rispetto al quale il ricorrente ha dimostrato di essersi costituito (allegando il verbale dell'8 febbraio 2017, sub n. 1, alla richiesta di equa riparazione), di avere risposto alle domande nell'interrogatorio del 9 febbraio 2017 (v. all. n. 2 alla richiesta di equa riparazione), di avere chiesto, senza esito, di essere nuovamente sentito dal Magistrato (v. all. n. 4 alla richiesta originaria) e comunque di non avere prestato acquiescenza al provvedimento, impugnandolo presso il Tribunale distrettuale e chiedendo in più occasioni la revoca della misura cautelare (all n. 5). Si tratta di aspetto che dovrà necessariamente essere affrontato dal Giudice del rinvio. 5. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui dem
Sentenza Cassazione n. 40862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris