CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21727/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 78, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 21727/2017 Numero sezionale 997/2022 Numero di raccolta generale 10484/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, sezione imprese, n. 3018/2017, del 7 giugno 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado resa dal locale Giudice di Pace, ha respinto la domanda avente a oggetto l’accertamento dell’usurarietà del tasso di interesse pattuito con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nell’ambito del contratto di finanziamento personale stipulato tra le parti in data 14 maggio 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. 3. Il giudice di appello ha ritenuto che il tasso soglia dell’usura non fosse stato in concreto superato, atteso che, dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, emergeva che il tasso di interesse corrispettivo e quello di mora, singolarmente considerati, non superavano il limite indicato dalla normativa applicabile, non potendo procedersi ad alcun cumulo tra gli stessi, in considerazione del differente inquadramento giuridico ad essi ricollegabile sebbene nell’ambito della loro concorrenza alla determinazione del tasso effettivo globale del prestito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (sotto il profilo della motivazione apparente) in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»; r.g. n. 21727/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 21727/2017 Numero sezionale 997/2022 Numero di raccolta generale 10484/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 b. Secondo motivo: «2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.)»; c. Terzo motivo: «3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 4, della L. n. 108 del 1996, 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)»; 2. La controricorrente ha svolto argomenti a suffragio della richiesta di declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza dell’avversa impugnazione. 3. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono. 4. Il primo motivo è infondato, atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato mostra che il Tribunale ha esposto le ragioni del proprio convincimento con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016. 5. Il terzo motivo, che va prioritariamente esaminato rispetto al secondo, è fondato. La sentenza impugnata, nel propugnare la tesi dell’autonomia del tasso di interesse moratorio rispetto a quello corrispettivo ai fini del calcolo dell’usura complessiva non è conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020, hanno affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui r.g. n. 21727/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 21727/2017 Numero sezionale 997/2022 Numero di raccolta generale 10484/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato. Il relativo accertamento in fatto, alla luce del citato principio, andrà quindi rinnovato nella fase di rinvio. 6. Il secondo motivo, laddove deduce la natura del finanziatore ai fini del computo del relativo tasso di riferimento, resta assorbito. 7. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, e le parti rinviate innanzi al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21727/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o