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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 46127/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2023, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628 e 582-585 cod. pen., rideterminando la pena nei termini concordemente richiesti delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. 2.

Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto dalla parte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore - formulando un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, non potendo essere proposto dalla parte personalmente.

A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, la delega al difensore al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2023, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628 e 582-585 cod. pen., rideterminando la pena nei termini concordemente richiesti delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto dalla parte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore - formulando un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, non potendo essere proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, la delega al difensore al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ott
Sentenza Cassazione n. 46127/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris