CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 23309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che, anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, riportandosi ai motivi nuovi e alla memoria depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 settembre 2022, il G.I.P. del Tribunale di Perugia disponeva l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della custodia cautelare in carcere e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquila, della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., relativamente ai reati di trasferimento fraudolento di valori (capi A, F, M, N e O), autoriciclaggio (capo B), falso (capo C, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi Re G), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (capo I, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquila), e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo P, contestato al solo [OSCURATO:PERSONA]). Con ordinanza del 25 ottobre 2022, il Tribunale del Riesame di Perugia, in parziale accoglimento delle richieste di riesame proposte nell'interesse degli indagati, annullava l'ordinanza del G.I.P. limitatamente al capo B della imputazione provvisoria e, in ordine ai restanti capi, confermava le misure coercitive applicate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]Aquila, mentre, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la misura di massimo rigore veniva sostituita con gli arresti domiciliari, da eseguirsi in Perugia in [OSCURATO:PERSONA] n. 34. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale umbro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquila, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa contesta il rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza custodiale per il difetto del requisito dell'autonoma valutazione, non avendo il Tribunale del Riesame considerato come dal confronto per tabulas tra la richiesta del P.M. e il provvedimento genetico emerga chiaramente che i relativi contenuti risultano del tutto sovrapponibili, non avendo il G.1.P. compiuto considerazioni adeguatamente critiche rispetto alle affermazioni della Procura. Con il secondo motivo, è stato censurato il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo A, avente ad oggetto il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., osservandosi che il Tribunale ha del tutto omesso l'analisi degli elementi rappresentati dalla difesa all'udienza del 25 ottobre 2022, non essendosi in particolare tenuto conto del fatto che risulta priva di rilevanza indiziarla la presunta finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale, posto che [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", è risultato destinatario di una semplice misura cautelare reale, non essendosi altresì considerato che il sequestro preventivo era stato esteso anche ai familiari e ai prossimi congiunti di Cataldi, compresi Dell'Aquila e [OSCURATO:PERSONA], per cui la presunta finalità elusiva sarebbe stata illogicamente perseguita mediante il coinvolgimento di persone già destinatarie del medesimo titolo cautelare reale.Parimenti indimostrati sarebbero inoltre la configurabilità dell'intestazione fittizia al momento della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], e il fatto che le risorse finanziarie impiegate provenissero da [OSCURATO:PERSONA], il quale è rimasto estraneo alla costituzione della predetta società, svolgendo poi un ruolo tecnico, derivante dalla sua pregressa esperienza, quale dipendente della società, senza che vi sia mai stata alcuna ingerenza nella gestione della compagine societaria. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo dell'errata applicazione degli art. 274 lett. C) e 275 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, osservandosi che il percorso argomentativo sul punto si è rivelato del tutto carente, non potendosi ritenere pertinente, ai fini della valutazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, il richiamo al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", risalente peraltro al 2012. 2.1. In data 4 gennaio 2023, i difensori dei ricorrenti hanno fatto pervenire tre motivi nuovi: con il primo, si censura l'omessa valutazione della memoria difensiva e delle allegazioni ivi richiamate, rispetto al giudizio sulla gravità indiziaria riferita al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.: si evidenzia, in particolare, che le ragioni sottostanti all'intestazione delle quote si radicano nel fallimento dichiarato delle società GVC [OSCURATO:PERSONA] e GNC Trasporti, a seguito del sequestro disposto dal G.I.P, essendo dovuti gli avvicendamenti dell'amministrazione a problemi di natura familiare scaturiti a seguito del diniego di iscrizione nella white list emesso dalla Prefettura di Perugia. Le conversazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata non solo sono state palesemente travisate, ma si pongono come preziosi elementi a discarico, desumendosi dalle stesse una gestione familiare delle imprese del tutto priva di finalità elusive. Con il secondo motivo nuovo, si contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi D, G e I, osservandosi che, al di là dell'ispezione dell'Inps, per la quale la GGC si è costituita per contestare la sanzione amministrativa elevata in relazione alla somministrazione di manodopera, non è mai stata avviata un'ispezione della Guardia di Finanza, seguita da un processo verbale di constatazione, volta a contestare, dal punto di vista oggettivo, la veridicità delle fatture incriminate; peraltro, dalla disamina degli estratti conto della GGC emerge la regolarità di ogni singola operazione in entrata e in uscita. Si sottolinea inoltre la carenza di prova rispetto al dolo, risultando al contrario dimostrata l'inesistenza di vantaggi personali di cui avrebbe beneficiato l'emittente, dovendosi considerare che la GGC Costruzioni non è una cartiera. La difesa evidenzia inoltre che nel caso di specie si pone un problema di ne bis in idem sostanziale, richiamando, tra le altre, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo "[OSCURATO:PERSONA]", secondo cui l'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione deve essere inteso come espressivo del divieto di perseguire una persona per un secondo reato, quando questo scaturisce dai medesimi fatti.Il terzo motivo nuovo è dedicato al giudizio di gravità indiziaria concernente il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d. Igs. n. 159 del 2011 (capo P), rilevandosi al riguardo che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale, la cui esecuzione doveva essere sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità del destinatario della misura da parte del giudice, a ciò aggiungendosi che l'abitualità che caratterizza la fattispecie non coincide con una frequentazione occasionale o episodica, ma richiede una ripetitività che dia conto di un modus comportamentale, occorrendo pertanto plurimi e stabili contatti e frequentazioni, non riconducibili a due, con soggetti pregiudicati. 2.2. In data 13 gennaio 2023, è pervenuta memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti, con cui, a integrazione del secondo motivo nuovo, è stata ribadita l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi D, G e I, censurandosi la qualificazione come fittizio del contratto di appalto concluso tra la committente Cancellotti e la [OSCURATO:SOCIETA] riconducibile ai Cataldi e a Dell'Aquila, con conseguente asserita inesistenza delle operazioni sottese. Si precisa al riguardo che, viceversa, nella vicenda in esame, l'appalto doveva essere ritenuto valido, non ravvisandosi i presupposti né della somministrazione di manodopera, né del distacco del personale, venendo in rilievo un appalto endo-aziendale, con attività svolte all'interno dei locali della committente, risultando le prestazioni legate al contratto di appalto chiaramente identificate. Proprio la natura di appalto endo-aziendale varrebbe poi a giustificare l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature della committente, considerando anche la Circolare n. 5/2011 del Ministero del Lavoro legittimo l'appalto in cui risulta marginale l'apporto di attrezzature e capitale rispetto a quello della prestazione lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era da considerare dunque impresa in senso tecnico, essendo dotata di mezzi e dipendenti propri, assumendo su di sé il rischio di impresa, fatturando prestazioni di servizio che in alcun modo possono essere considerate meri rimborsi di somme anticipate a titolo di stipendi e contributi, per cui non vi erano nel caso di specie i requisiti per ipotizzare la falsità delle fatture emesse. L'appaltatore che ha emesso le fatture di prestazioni ha infatti regolarmente presentato le dichiarazioni Iva annuali relative al periodo contestato (anni 2019, 2020 e 2021), indicando in esse correttamente l'Iva da versare, avendo quindi la committente lecitamente detratto l'Iva sulle fatture ricevute [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi che, come sostenuto nell'ordinanza impugnata, il G.I.P. abbia compiuto, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, una sua valutazione critica rispetto alla richiesta del P.M. Al riguardo occorre innanzitutto premettere che, secondo la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Rv. 269648 e Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 266336), in tema di motivazione delle ordinanze cautelar' personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 2015, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura. È stato in tal senso precisato (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269970) che l'obbligo di "autonoma valutazione" è osservato anche quando il giudice riporti, pure in maniera pedissequa, atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del P.M. (come ad esempio il contenuto delle dichiarazioni rese, gli esiti dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle operazioni di appostamento e controllo), riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto, purché il giudice tragga dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ciò che conta, in definitiva, è che il giudice dia conto, nella motivazione della sua decisione cautelare, del proprio esame critico dei elementi investigativi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura. 1.1. Alla luce di tali premesse, deve ritenersi che l'eccezione difensiva sia stata legittimamente disattesa dai giudici dell'impugnazione cautelare. E invero nel caso di specie, come sottolineato in modo pertinente dal Tribunale del Riesame (pag. 7 dell'ordinanza impugnata), "il G.I.P., pur avendo trascritto, ai fini della rícostruzione dei fatti e delle articolate emergenze investigative, alcune parti del contenuto di informative di P.G. già riportate nella richiesta cautelare (seguendo peraltro un diverso ordine ricostruttivo rispetto alla richiesta stessa), ha dato conto di una propria valutazione critica dei presupposti delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria, confrontandosi con gli elementi di accusa e svolgendo considerazioni autonome in più parti del provvedimento, pervenendo infine a una graduazione delle misure cautelari, rispetto alle richieste (parzialmente disattese), dando conto di conoscenza degli atti e di un effettivo vaglio delle singole posizioni. Nell'affrontare il profilo delle esigenze cautelari, poi, il giudice non ha in alcun modo ricalcato le considerazioni, ben più sintetiche, del Pubblico Ministero, e ha ritenuto sussistente, in termini di concretezza e attualità, il solo pericolo di reiterazione criminosa, ex art. 274 lett. c) c.p.p., a fronte della prospettazione, da parte dell'accusa, di ulteriori pericula libertatis (art. 274, lett. a e b c.p.p.), dando conto di una valutazione individualizzata, condotta anche alla luce delle specifiche caratteristiche degli addebiti elevati nei confronti di ciascun indagato, ripercorsi sinteticamente, a dimostrazione di un effettivo vaglio critico degli elementi di accusa". Con tali argomentazioni, tutt'altro che illogiche, il ricorso non si confronta, per cui la doglianza articolata nel primo motivo non può essere ritenuta ammissibile. 2. Passando al secondo motivo, avente ad oggetto il giudizio sulla gravità indiziarla rispetto al delitto ex art. 512 bis cod. pen. (capo A della provvisoria imputazione), occorre evidenziare che la relativa valutazione operata dal Tribunale non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Deve a tal proposito richiamarsi innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 2.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame non presenta alcuna incoerenza argomentativa. E invero i giudici cautelari hanno innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione della vicenda storica, richiamando le conversazioni intercettate e gli accertamenti investigativi svolti dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Perugia, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], già destinatario della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e già coinvolto in altro procedimento (3906/2012 [OSCURATO:PERSONA]) avente ad oggetto il reato ex art. 416 bis cod. pen., riguardante una presunta diramazione nel territorio umbro della cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], gestiva di fatto la società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Corciano, di cui risultava formalmente dipendente. Il capitale sociale di tale società era attribuito al figlio [OSCURATO:PERSONA] e al genero [OSCURATO:PERSONA]Aquila, mentre l'altro figlio Nicodemo assumeva nel 2020, da aprile a ottobre, la veste di amministratore della società; in realtà, è emerso che era [OSCURATO:PERSONA] a dirigere l'impiego dei lavoratori nei cantieri, a organizzare i turni, a contattare i fornitori d'opera per il completamento di alcuni lavori, a interessarsi in prima persona delle pratiche amministrative e a tenere i rapporti con la società Cancellotti, cui la Edil GGC forniva lavoratori, ricevendo corrispettivi a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, quantomeno dal punto di vista giuridico, in quanto afferenti a somministrazione fraudolenta di manodopera, circostanza quest'ultima peraltro penalmente rilevante ai sensi dell'art. 2 dei d. Igs. n. 74 del 2000, avendo questa Corte affermato il principio (cfr. Sez. 3, n. 11633 del 02/02/2022, Rv. 282985) secondo cui integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini Iva l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura.Il Tribunale del Riesame, nel delineare il ruolo dei tre indagati, ha richiamato le conversazioni intercettate comprovanti non solo i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e il commercialista [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a gestire gli avvicendamenti nei ruoli operativi della società funzionali a mascherare all'esterno la reale gestione della persona giuridica (cfr. progr. 4476 RIT 601/2019, progr. 521, RIT 601/2019 e progr. 3663 RIT 601/2019), ma anche gli ulteriori dialoghi (cfr. progr. 6704 RIT 187/2020, progr. 28419 RIT 556/2019 e progr. 28408 RIT 556/2019) da cui si evince il diretto, risoluto e costante interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alle principali dinamiche operative della gestione societaria. In tal senso, l'atteggiamento dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquila è stato di completa sudditanza e di assenza di autonomia rispetto alle direttive di [OSCURATO:PERSONA], padre del primo e suocero del secondo. Dai dialoghi intercettati, riportati e commentati criticamente dal Tribunale, senza che al riguardano si palesino profili di travisamento del significato probatorio degli atti, è stato desunto altresì il chiaro intento di [OSCURATO:PERSONA] di porre i beni e le utilità a lui riconducibili al riparo da iniziative ablatorie, ciò nella piena consapevolezza dell'indagato della pendenza del procedimento penale a suo carico e della conseguente necessità di non potersi esporre personalmente. Grazie alla complicità dei suoi stretti familiari, l'agire del ricorrente è stato dunque ispirato, già poco tempo dopo la costituzione della società, dalla finalità di celare all'esterno la signoria di fatto sulla GGC, ciò nel contesto di una complessiva condivisione di intenti, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquila erano rimasti coinvolti come destinatari indiretti del sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata, che era stato disposto nell'ambito del richiamato procedimento avviato dalla DDA di Perugia (n. 3906/2012 RGNR). 2.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale, deve ribadirsi che il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai fatti oggetto della provvisoria imputazione di cui al capo A non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa (e parziale) delle fonti dimostrative disponibili, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, posto che, come detto, il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di gravità indiziaria.3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto al terzo motivo, avente ad oggetto il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari. In proposito il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto configurabile, rispetto a ciascun indagato, il pericolo di reiterazione dei reati, valorizzando, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]Aquila, destinatari dell'obbligo di presentazione alla P.G., "la continuità con la quale, nel tempo, gli stessi hanno consapevolmente aderito alle iniziative illecite del rispettivo padre e suocero, rendendosi disponibili a sempre nuovi assetti e ruoli" (pag. 31 dell'ordinanza impugnata), mentre, in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari in ragione delle condizioni di salute dell'indagato, è stata rimarcata la specifica propensione delinquenziale del medesimo nel mascherare le proprie disponibilità economiche, tramite trasferimenti fittizi reiterati, e nel piegare l'attività dell'impresa di cui era reale dominus a operazioni illecite, a tal fine entrando in rapporti di affari con soggetti pregiudicati, ciò pur essendo peraltro il ricorrente destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, misura le cui prescrizioni sono state quindi violate. A ciò è stato aggiunto il richiamo, non certo improprio nell'ottica della valutazione cautelare, che Cataldi risulta coinvolto in altro procedimento penale pendente in fase dibattimentale, nell'ambito del quale è stato a suo tempo sottoposto alla custodia in carcere, misura rivelatasi evidentemente priva di effetti dissuasivi, stante la successiva commissione dei fatti per cui si procede. Orbene, anche in tal caso, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici. 4. L'inammissibilità dei tre motivi del ricorso principale preclude l'esame dei motivi nuovi, dovendosi al riguardo ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850 e Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275158), secondo cui l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione dei successivi motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione, essendosi altresì precisato (cfr. Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295) che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate", e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione. A ciò resta solo da aggiungere che, in ogni caso, i motivi nuovi o prospettano, rispetto al capo A, questioni di merito già affrontate in maniera non illogica nella ordinanza impugnata, o contengono censure riferite a fattispecie (i capi D, F, G, I, M, N, O e P) estranee alle censure del ricorso principale, il che vale a corroborare il giudizio di inammissibilità dei motivi nuovi, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821 e Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980) che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquila devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun